Tito Anzolin risponde a Rocco Ressa
1 Giugno 2014La storia del lupo e l’agnello l’aveva scritta sin dai tempi antichi Fedro: aveva ben compreso sin d’allora che gli arroganti e i prepotenti hanno nel loro DNA la tendenza a rovesciare la verità ed accusare gli altri per coprire le proprie responsabilità. E l’ex Sindaco di Palagiano Rocco Ressa non sfugge a questa regola! Ecco, allora, che nel maldestro tentativo di coprire le sue pesanti responsabilità politiche nella vicenda del villaggio abusivo “Pino di Lenne” , cerca di rovesciarle sullo scrivente. Ressa non è nuovo a tali performances, ma ora ha davvero superato ogni limite e, poiché ritengo che le sue affermazioni siano profondamente lesive della mia onestà e della mia dignità personale, ho dato mandato al mio avvocato di valutare se nel suo articolo del 22 maggio scorso siano ravvisabili gli estremi della calunnia e della diffamazione a mezzo stampa. Tanto più che Ressa, avendo ricoperto la carica di Sindaco per 10 anni, certamente non può non conoscere gli atti! E lo farò da semplice cittadino, neanche da rappresentante di Legambiente. Intanto, nel rispetto del diritto dei cittadini alla corretta informazione, qualche precisazione. 1) Nel comunicato di Legambiente del 17 maggio scorso, avevamo dato notizia di una nota della Regione Puglia (prot. n° 3791 del 13.05.2014) inviata al Sindaco di Palagiano e per conoscenza al Procuratore della Repubblica di Taranto, alla Corte dei Conti, al Prefetto ed a Legambiente nella quale, tra le altre cose, si ricorda che “lo scrivente servizio ha precedentemente chiesto informazioni e chiarimenti a codesta amministrazione comunale (nota prot. n 12184 del 05.08.2010, rimasta priva di riscontro)”. Lo dice la Regione, non Legambiente: ma l’allora Sindaco Ressa di questo non si avvede e sparla di tutt’altro! 2) Ressa scrive che la responsabilità della situazione determinatasi nel tempo risale alla mancata esecuzione della Sentenza della Cassazione n. 2416 del 16.10.1989 (che aveva reso definitiva quella della Corte d’Appello di Lecce del 13/2/1989 n. 292, quando, nel 1991 lo scrivente era assessore. Quella Sentenza definitiva era stata notificata dalla Corte d’Appello al Sindaco in carica il 13.12.1989, ricordando l’obbligo di darvi immediata esecuzione: ma quella nota della Corte d’Appello era rimasta inevasa e in qualche cassetto, nel quale personalmente la scovai, dando immediato riscontro al Procuratore della Corte d’Appello con nota n° 7486 del 26.06.1991 sottoscritta dal Sindaco Favale, con cui si chiariva che la mancata esecuzione non era da addebitarsi alla nuova amministrazione la quale, peraltro, si era già attivata. Ed infatti, con Ordine di Servizio n° 5 del 7.5.1991 (formulato da me personalmente, non potendo fare affidamento sugli uffici!) il Sindaco Favale ordinava al Dirigente U.T.C. supplente (proprio in forza delle Sentenze già emesse): 1) di redigere apposito verbale acclarante l’inottemperanza.; 2) la redazione di accurato stato di consistenza delle opere realizzate e non demolite con i relativi elaborati cartografici in cui venisse indicata anche l’area di sedime ai sensi della L. 47/1985, comprensiva delle risultanze catastali e debitamente frazionata; 3) si autorizzava il Dirigente UTC e gli altri dipendenti assegnati a quell’ufficio a recarsi sui luoghi per i necessari rilievi. Il tutto assegnando 10 giorni di tempo. L’Ordine di Servizio rimaneva ineseguito (per ritardi burocratici e accampate difficoltà tecniche) , tanto che in data 26.6.1991 il Sindaco fu costretto a richiamare l’Ufficio alle proprie responsabilità. In data 28.6.1991 il Dirigente dell’UTC supplente comunicava al Sindaco “l’impossibilità di assolvere all’incarico perché carente di attrezzature ed organico e, peraltro, quanto mai gravato da adempimenti nel settore edilizio-urbanistico”. Così, il 14 agosto 1991 (si, noi lavoravamo anche a ferragosto!), dopo aver superato non poche difficoltà burocratiche, la Giunta Municipale adottava la Delibera n° 512 con cui veniva conferito “incarico al Geom. A. Catucci di Palagiano per la redazione degli atti di frazionamento delle aree di proprietà della Società “Il Pino di Lenne s.p.a.” e rilievi dei manufatti abusivi per la iscrizione nei registri immobiliari in favore di questo Comune.”. Il 7 ottobre 2010 il Geom. Catucci notificava alla Curatela fallimentare della Società che il successivo 18 ottobre si sarebbe recato sul posto per i rilievi di cui all’incarico. Quel giorno al geom. Catucci (accompagnato dal collaboratore Geom. S. Pulimeno) fu impedito di accedere ai luoghi, cosicchè fu costretto a fissare nuovo sopralluogo per il successivo 28 ottobre, ma anche questa volta gli fu impedito di accedere! A quel punto con Delibera della Giunta Municipale n° 697 del 18.11.1991 fu incaricato l’Avv. F. De Giorgio “di assistere il comune di Palagiano ed il Sindaco in tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle Sentenze del Pretore di Taranto, della Corte di Appello di Lecce e della Corte di Cassazione, ivi compresa l’adozione di eventuali atti giudiziari che si rendessero necessari”. L’avv. De Giorgio presentava un ricorso d’urgenza ex art. 700 al Pretore di Taranto che emise il provvedimento il 20.3.1992, accogliendo la richiesta del Comune ed ordinando alla Società “di consentire al tecnico incaricato l’accesso all’area… per l’emanazione dell’atto di accertamento, ex art. 7 della L. 47/1985, dell’avvenuta acquisizione di diritto al patrimonio del comune dei manufatti abusivi e delle aree di sedime e per la redazione dei tipi di frazionamento” . Così, con l’ausilio della forza pubblica, il geom Catucci potè finalmente dare avvio all’incarico. Ma, intanto, all’indomani dell’adozione di quella Delibera, dopo soli 11 mesi di vita, la Giunta Favale fu messa in crisi con cambio di maggioranza (e le motivazioni reali erano proprio legate alla nostra attività per dare esecuzione alle Sentenze) e la elezione della nuova Giunta a guida N. Scalera. L’8 giugno 1992 “l’azionista di maggioranza della Società Pino di Lenne” presentava al Comune una impossibile concessione edilizia in sanatoria…. Il resto è cronaca giudiziaria. 3) Sui risultati vittoriosi delle cause si potrebbe scrivere a lungo e dimostrare ampiamente le inadempienze del Comune di cui è costellata la vicenda ed il ruolo determinante avuto da Legambiente in giudizio. Ricorderò per tutte quella legata alla Sentenza n° 3020 del 20 marzo 2007 con cui il Consiglio di Stato avevadichiarato, definitivamente, inammissibile la sanatoria edilizia del villaggio. Il Comune di Palagiano invece di eseguire la Sentenza ed entrare i possesso dell’area, il 29 luglio 2008 dopo ben 15 mesi e vari esposti, emetteva un atto di“Accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere edili abusive” (come se non fosse stato già accertato l’abusività delle opere!) che, ovviamente, la “Pino di Lenne impugnava dinanzi al TAR, e così … si prendeva ancora tempo! Ma il TAR Puglia, il 17.12.2008 rigettava la richiesta di sospensiva. Il Comune può procedere, ma non lo fa. E, ovviamente, il 17 marzo 2009laS.p.a. “Il Pino di Lenne” presenta appello al Consiglio di Stato chiedendo nuovamente la sospensiva. La Giunta Municipale (Sindaco Ressa) impiega ben 30 giorni per adottare la Delibera di “costituzione in giudizio” e altri 12 per inviarla al legale di fiducia il quale…. dichiarerà di averla ricevuta…. il giorno dopo dell’udienza e, dunque, non si è potuto costituire! Così il 28 aprile 2009 il Consiglio di Stato, Comune non costituito, concede la sospensiva! Il Comune si guarda bene dall’intimare al proprio legale di chiedere al Consiglio di Stato l’urgente fissazione dell’udienza per discutere nel merito il ricorso; lo fa Legambiente il 6 ottobre 2009 sostituendosi al Comune e,il 24 febbraio 2010 con Sentenza n° 1530 – purtroppo depositata solo il 16 agosto 2011- il TAR rigetta il ricorso del Pino di Lenne e ordina all’Amministrazione di eseguire la Sentenza. Il Comune deve dar seguito alla presa di possesso dell’area ed al ripristino dello stato dei luoghi, con addebito delle spese al Pino di Lenne. Ma passano inutilmente altri 4 mesi, cosicchè il 13 dicembre 2011 il Pino di Lenne presenta appello al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento della Sentenza del TAR. Il Comune di Palagiano non si costituisce – ED E’ LA SECONDA VOLTA NELL’AMBITO DELLO STESSO PROCEDIMNTO! – nonostante la notifica all’avvocato del Comune ed all’Ufficio Tecnico: la scusa puerile è che l’avvocato non ha detto niente! 4) Sui danni causati al Comune ho già scritto più volte, citando documenti e Sentenze. E il Sindaco decennale Ressa non può non sapere che quei danni erano conseguenza di Ordinanze emanate dal Sindaco dell’epoca Scalera(1980/81) e di un Commissario Prefettizio che si rifiutò di ratificare una delibera di Giunta, avendone il dovere, come scrisse in Sentenza lo stesso Consiglio di Stato! Senza parlare di lestofanti politici che, pur di impedire la costituzione in giudizio a difesa delle ragioni sicuramente vittoriose del Comune di Palagiano, fecero cadere la Giunta Anzolin del 1984. Anche questo è nei Documenti! Palagiano 31.05.2014 Preneste Anzolin