Vendita dei prodotti agricoli in forma scritta

Vendita dei prodotti agricoli in forma scritta

30 Ottobre 2012 13 Di Life

 

La professione che svolgo mi impone di essere quotidianamente aggiornato in materia giuridica/economica.

Appena venuto a conoscenza delle novità che il presente è teso a divulgare, da professionista della materia e da amministratore, sia pure di minoranza, di un comune la cui economia è fondata prevalentemente (o quasi esclusivamente) sull’attività agricola, mi sono sentito in dovere di rendere noto ai cittadini quanto vedremo appresso.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto col Ministro dello sviluppo economico del 19.10.2012, viene attuato l’art. 62 del D.L. n. 1 del 24.01.2012 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

La citata norma interessa tutti gli acquisti e vendite di prodotti agricoli e agroalimentari.

In primo luogo, viene introdotto l’obbligo di stipulare in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione di tali prodotti.

Secondo il tenore del comma 2 dell’art. 3 del Decreto attuativo, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli.

A pena di nullità devono essere indicati nei contratti i seguenti elementi essenziali: la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Il contratto scritto vero e proprio può essere sostituito dalla fattura immediata, dal documento di trasporto, dalle note di consegna e dagli scambi di comunicazioni avvenuti antecedentemente alla consegna del prodotto da parte dell’agricoltore. Nei detti documenti equipollenti devono comunque essere indicati gli elementi essenziali sopra elencati e deve essere riportata la dicitura, senza abbreviazioni, “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

 

Con medesima decorrenza del 24 ottobre, inoltre, viene introdotto l’obbligo del pagamento dei corrispettivi derivanti dai detti contratti nel termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 giorni per i prodotti non deteriorabili. Il computo dei giorni va effettuato con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del soggetto tenuto al pagamento. Tale data è validamente certificata se la fattura viene consegnata a mano, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, o con altri strumenti equivalenti previsti dalla vigente normativa fiscale.

 

Gli agricoltori o i commercianti che abbiano stipulato contratti prima del 24 ottobre non si ritengano però esonerati dalla nuova disciplina se i contratti di fornitura sono ancora in essere! Infatti devono provvedere ad adeguarli entro il termine del 31.12.2012.

 

Non costituiscono cessioni di prodotti agricoli assoggettate ai predetti obblighi, oltre naturalmente a quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, i conferimenti di prodotti da parte degli imprenditori agricoli alle cooperative e/o alle organizzazioni di produttori se i detti imprenditori risultino soci delle stesse.

 

È previsto un sistema sanzionatorio piuttosto salato nei confronti di chi non ottempera agli obblighi introdotti!

È punito, infatti, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 sia il venditore che l’acquirente dei prodotti se non abbiano utilizzato la forma scritta nel contratto.

Chi, invece, non rispetta i termini di pagamento delle fatture è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria che può oscillare da € 500,00 ad addirittura € 500.000,00 da determinare in relazione al fatturato, alla eventuale recidività e alla misura dei ritardi. Per il ritardo sono inoltre dovuti gli interessi di mora, fissati oggi al 12%.

Da € 516,00 ad € 3.000,00 invece deve pagare chi pone in atto pratiche commerciali sleali a seconda del vantaggio ottenuto. Per la individuazione delle pratiche sleali vedasi il comma 2 dell’art. 62 del D.L. n. 1 del 24.01.2012.

Questo è quanto introdotto paradossalmente dal cosiddetto “Decreto liberalizzazioni”.

In un momento di grave difficoltà per il mondo agricolo e l’economia tutta, non credo sinceramente che gli agricoltori di Palagiano possano trovare queste misure, anche se per alcuni versi positive, degne del termine “liberalizzazione”!

Inappropriati e fuori luogo, difatti, sembrano gli adempimenti burocratici posti in capo ai soggetti interessati da codesti provvedimenti, se si pensa che di recente si è ampiamente discusso di “liberalizzazioni” in concomitanza, o quasi, con le “semplificazioni”.

Tuttavia è necessario che tali misura vengano adottate per non incappare nelle gravose sanzioni!

Ai lettori ogni considerazione.

 

Francesco Carucci