RISPOSTA AD ADANEGRO SULL’INCOMPATIBILITA’ DEI SINDACI REVISORI.
16 Novembre 2012Sig.ra Adanegro, non ce ne voglia se abbiamo deciso di risponderle attraverso un nuovo articolo e non tramite commento, per cercare di essere più dettagliati possibile sull’argomento.
Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, si è perpetrata l’ennesima scorrettezza a sfregio delle norme ma, ormai la nostra amministrazione ci ha talmente abituati a subire questi atteggiamenti da restarne impassibili e, cosa più grave, con la più totale indifferenza di quella parte di minoranza che è attenta a vigilare (con ragion dovuta) sull’inutilità di un punto all’ordine del giorno inerente la richiesta di sfiducia al Presidente del Consiglio, dato il ritiro della firma da parte del sig. Latagliata, ma finge di non notare, nonostante la grande predisposizione in fatto di “leggi”, l’ineleggibilità perpetrata a sfregio della trasparenza e correttezza politica. Anzi, non solo non la portano all’attenzione dell’assise ma, addirittura, se ne rendono partecipi!
Veniamo ora al dunque! Ieri sera è stato eletto quale sindaco revisore, un parente di uno dei consiglieri comunali. Oramai è giurisprudenza consolidata che anche i sindaci revisori sono assoggettati a quanto previsto dall’art.2399 del Codice Civile il quale prevede l’ineleggibilità di coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado, degli amministratori. Articolo supportato anche da quanto previsto dall’art.236 del Testo Unico degli Enti Locali, il quale recita testualmente, al primo comma:
“valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del C.C., intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente Locale”. Per quanto attiene quest’ultima affermazione, per non creare confusione, si chiarisce che lo stesso Testo Unico, all’art.36 comma 1 recita testualmente: “sono organi di governo del Comune, il CONSIGLIO, la GIUNTA ed il SINDACO”.
A maggior supporto di quanto fino ad ora espresso, menzioniamo una sentenza del TAR Campania, Napoli del 5/4/2006 :
“ VALGONO PER I REVISORI LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL PRIMO COMMA DELL’ART. 2399 DEL CODICE CIVILE INTENDENDOSI PER AMMINISTRATORI I COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO DELL’ENTE LOCALE E CHE LA STESSA DISPOSIZIONE E’ ATTUALMENTE DETTATA DALL’ART.236 COMMA 1 DEL DLG 267/2000 TESTO UNICO DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI. IL LEGISLATORE E’ ESPRESSAMENTE INTERVENUTO IN MATERIA, AL FINE DI ESTENDERE AI REVISORI DEI CONTI LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ DEI SINDACI E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI. NELLA FATTISPECIE L’INCARICO DEL REVISORI DEI CONTI ERA STATO DATO AL NIPOTE DI PRIMO GRADO DI UN AMMINISTRATORE”.
Stando a quanto descritto, resta chiaro ed evidente che il sindaco revisore eletto ieri sera, quale nipote di un amministratore era di fatto INELEGGIBILE quindi, dopo un caso di incompatibilità, eccone uno di ineleggibilità!
Ora chiediamo all’opposizione:
devono sempre essere i cittadini a prestare attenzione e denunciare questi casi, oppure è arrivato il momento di svegliarsi e cominciare a fare il proprio dovere nella maniera migliore possibile? Laddove la cosa vi sfugga, a noi sta bene farvela notare ma, una volta fatto, dobbiamo fare anche il vostro dovere e portare avanti noi quello che spetta a voi in qualità di amministratori?Noi e tanti altri, abbiamo deciso di fare cittadinanza attiva e voi, quando comincerete a fare quello che vi spetta? O vulimmc ben assaj ca sim tutt amisc???
________________________________gli indignati
N.B.: alla luce di quanto sopra, il sindaco revisore eletto e parente del consigliere, decade dal suo ufficio e prende il suo posto, il primo dei non eletti.
Egregio signor LIFE, devo ancora una volta ringraziarla.
Come egregiamente evidenziato dagli INDIGNATI, solo noi cittadini, stiamo realmente facendo OPPOSIZIONE. Guardate cari lettori e commentatori, il termine OPPOSIZIONE lessicalmente non è il più appropriato. Mi piacerebbe sostituirlo con il termine PROPOSITORE/PROPOSIZIONE, ovvero: voce del verbo PROPORRE per il bene di una comunità, ecc., ecc.
Attenzione, non sono una che vorrebbe ergersi a maestrina che da lezione di ETICA. Tutt’altro. Sono una persona che pensa in positivo per costruire e non per distruggere.
Signor LIFE, la ringrazio nuovamente per quello che quotidianamente ci offre (però non ti montare la testa, lo sai perchè dico questo). Questo portale lo chiamerei il vero “SERVIZIO PUBBLICO DI PALAGIANO”. Strumento mediante il quale si può far giungere ai SORDI, non quelli clinicamente certificati, ma a coloro che NON VOGLIO SENTIRE, la voce del popolo e validi suggerimenti e dapprofondimenti in materia di DIRITTO. Se volessimo analizzare i suggerimenti della opinione pubblica, scevra da interessi personali, ci accorgeremmo che le loro segnalazioni sono densi di elementi che possono concorrere allo scioglimento di dubbi di ogni genere. Lodevole è stata la disquisizione segnalata dagli INDIGNATI e altrettanto potrebbe essere di altri interventi. Ecco perche chiamerei questo portale “SERVIZIO PUBBLICO”.
Entrando nel merito dell’ostracismo visto l’altra sera in consiglio, mi piacerebbe mettere in risalto il comportamento assunto dai due consiglieri di minoranza, CARUCCI e BORRACCI. Entrambi, per cercare di confondere tutti i presenti, hanno nascosto il loro dissenso alla mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio, tentando di illustrare, come PROFESSORI, la nullità dell’azione posta in essere dai due dissidenti della maggioranza e dai restanti tre della minoranza. Il tentativo dei due di dare lezione di diritto ad una platea attenta e, certamente, anche afferrata in materia, ribadisco, per nascondere la loro scelta (quella di essere stampella di questa pseudo maggioranza), ha evitato che l’assisse introducesse il tema della INCOMPATIBILITA’/INELEGGIBILITA’ di uno dei SINDACI REVISORE DEI CONTI ELETTI.
Egregi INDIGNATI, analizzando la vostra chiara disquisizione supportata da una ricerca di sentenze su casi anaolghi, visto che non sono una maestrina in materia di giurisprudenza, ma una sseplice persona che le piace documentarsi, ho ravvisato violazioni penali grandi come una casa. Credo che il sindaco Tarasco e il facente funzioni di segretario comunale, nel caso dovessereo procedere alla ratifica delle nomine dei sindaci revisori dei conti, in assenza di oculati accertamenti di ineleggittimità, potrebbero essere deferiti all’autorià giudiziaria per l’ipotesi di reato di “ABUSO D’UFFICIO”.
Il consigliere BORRACCI con il suo atteggiamento da PROFESSORE, tutte le volte che illustra le sue argomentazioni, specie quelle in materia di DIRITTO, mortifica quanti, ad oggi, con sacrificio e sudore hanno raggiunto la tanto ambita meta della LAUREA IN GIURISPRUDENZA. Morale, consigliere BORRACCI dimostri prima ….. e poi parli.
Grazie ____________________ADANEGRO
Per gli indignati
Eppure tra di voi ci sono avv. ….. Solo a titolo di cronaca
REVISORI DEI CONTI (I pareri del Ministero dell’interno)
Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali – Disciplina incompatibilità
16725/370
Si chiede un parere in ordine all’eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità per l’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente locale nei casi di:
a) contemporaneo incarico di revisione presso l’Ente e presso una società di capitali istituita dall’Ente locale per la gestione di alcuni servizi, della quale l’Ente sia socio di maggioranza;
b) rapporto di parentela di secondo grado tra un componente dell’organo di revisione ed un consigliere comunale del medesimo Ente.
La disciplina delle incompatibilità e dei casi di ineleggibilità per l’organo di revisione è recata dall’art. 236 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, il quale così dispone:
«1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente locale.
«2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’Ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nelbiennio precedente alla nomina, dai membri dell’organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell’Ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
«3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso».
Pertanto, per quanto attiene alle due fattispecie riportate nel quesito:
a) sussiste incompatibilità ove il revisore dell’Ente sia anche revisore in una società di capitali costituita per la gestione di servizi e con partecipazione maggioritaria dell’Ente locale, in quanto la società è comunque soggetta a vigilanza da parte dell’Ente locale proprietario, ravvisandosi, pertanto, l’ipotesi di incompatibilità di cui al comma 3 del riportato art. 236;
b) non sussiste incompatibilità nel caso in cui il revisore abbia un rapporto di parentela con un consigliere comunale, in quanto tale ipotesi di incompatibilità si riscontra solo in presenza di parentela o affinità entro il quarto grado tra il revisore ed i componenti dell’ organo esecutivo (Giunta) dell’Ente.
Uau!!! Straordinaria Ribellina!!!
Sapere che lei ci conosce meglio di quanto noi stessi ci conosciamo, ci provoca un brrrrivido lungo la schiena! Brrrr!!!
Allora sa bene anche quanto sia difficile…ops…impossibile zittirci!!!
Notiamo con estremo piacere che abbia menzionato il “parere del Ministero degli Interni”! Dobbiamo ammettere che ci era sfuggito! Pardon!
Considerando però che sia stata più attente di noi in questo, perchè non fa la stessa ricerca riguardo l’incompatibilità di un assessore che contemporaneamente svolge la professione in contrasto con la norma?
Detto questo, un errore abbiamo commesso e cioè l’utilizzo dell’espressione “giurisprudenza consolidata”.
Ad onor del vero, infatti, non esiste giurisprudenza consolidata in merito bensì, diverse sentenze che si esprimano a favore così come altre che si esprimano contro (e questo lo dobbiamo per onesta intellettuale). La sentenza che noi portiamo all’attenzione dei lettori tiene conto dell’INELEGGIBILITA’ in quanto il revisore dei conti che si trovi in quella situazione non è incompatibile, bensì ineleggibile. La stessa sentenza, non fa riferimento all’art. 236 del T.U. bensì al 2399 del C.C., tant’è che la stessa, a tal proposito, precisa: “ è espressione di un principio generale, volto a tutelare il delicato incarico di revisore dei conti da potenziali condizionamenti da parte dei familiari più stretti, che esercitano la carica di AMMINISTRATORE”.
Nella fattispecie, la stessa sentenza dichiarava: “ è legittima una deliberazione adottata dal consiglio comunale con cui, in applicazione analogica dell’art. 2399 C.C. ( e non il 236 T.U.), si dispone la revoca dell’incarico di revisore dei conti nei confronti di un soggetto legato da un rapporto di parentela con un AMMINISTRATORE (nella specie si trattava di un nipote di primo grado).
Sembrerà noioso però, onde evitare fraintendimenti, dovremo riportare quanto osservato in particolare dal TAR Campania – Napoli.
“il Collegio dei Revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione[…]. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario”.
È pienamente legittimo, allora, che il Consiglio Comunale abbia inteso salvaguardare l’esercizio di tale delicata funzione di controllo da ogni potenziale interferenza ed abbia ritenuto, per tanto, che il conferimento di tale incarico, fosse incompatibile.
Così operando, l’organo consiliare non ha fatto altro che applicare il sopra evidenziato principio generale, che non può ritenersi dettato soltanto per il settore delle società commerciali, ma che deve improntare necessariamente anche la disciplina del funzionamento degli Enti Locali.
Detto questo, ad onor del vero, l’art. 236 al comma 1, lascia qualche dubbio; non a caso, anche ieri, abbiamo deciso di non tralasciarlo bensì scriverlo.
Stando così le cose, è più che chiaro che oltre che di legalità si tratti di una questione di opportunità e moralità. Noi, fossimo stati in consiglio, non avremmo votato per nessuno che fosse parente ad un consigliere ma questa, ci rendiamo conto che sia una questione morale personale per cui non fa testo! Cosa assurda è che alcuni rappresentanti della minoranza, non solo non hanno sentito il dovere “morale” di portare la questione all’attenzione dell’assise ma hanno anche contribuito al voto!
A tal proposito, vorremmo riassumere una situazione simile venutasi a verificare a Monopoli durante la seduta consiliare dell’agosto 2010. Intanto già il titolo utilizzato dal giornalista la dice lunga: IL CONSIGLIO COMUNALE SI… SPECCHIA NELLA SCELTA DEI REVISORI DEI CONTI.
Durante la seduta consiliare che prevedeva la nomina dei Revisori dei Conti, un consigliere cercava di impedire che venissero eletti parenti di un consigliere comunale ricordando all’intera assise e quindi anche al segretario comunale ed al dirigente che, un revisore non poteva essere, per legge, parente od affine “entro il quarto grado” di un amministratore e mostrava diverse pronunce giurisprudenziali le quali consideravano amministratori anche i consiglieri comunali.
Il segretario comunale supplente (manco a farlo apposta), ed il dirigente (evidentemente già preparati ad affrontare la questione) evidenziavano altre sentenze di TAR che, al contrario, non consideravano i consiglieri comunali come amministratori. A questo punto il consiglio comunale si sentiva autorizzato a nominare anche i parenti dei consiglieri. Lo stesso consigliere che si era opposto alle nomine, rivolge una domanda al dirigente comunale: -lei, dovendo votare il parente di un consigliere comunale, voterebbe con tranquillità?-
lo stesso dirigente risponde: -se fossi un consigliere comunale, eviterei di impantanarmi in dinamiche che potrebbero essere scivolose. Quando la politica ha l’attitudine di andare a cacciarsi nei guai, io più che osservare non posso fare-.
Di contro da noi…anziché evitare di votare qualche parente di consiglieri, c’è stato chi, per garantire il proprio voto, ha ritenuto opportuno e doveroso, far ritirare la disponibilità ad un proprio parente ad essere nominato per rimuovere la propria incompatibilità al voto a sole poche ore dal Consiglio Comunale.
grazie mille per la grande lezione di correttezza, moralità, politica, etica e a chi più ne ha più ne metta…
_________________________________gli indignati
P.S.: la stessa risposta vale anche per il dott. Cifone
Signor LIFE c’è qualcpsa che non va nel mio commento visto che non l’hai pubblicato?
Grazie___________________ADANEGRO
Caro/a “Adanegro”, saro’ anche SERVIZIO PUBBLICO, ma a differenza dell’ottimo e quotato Santoro,purtroppo, sono costretto a guadagnarmi la “giornata” altrimenti la sera mi tocca mangiare pane e gloria!
Scusami, pertanto, se qualche volta ritardo nella pubblicazione.
Life.
p.s.
A questo indirizzo IP ho intercettato un’altro Nick con relativo commento che ho cestinato come da “NUOVA REGOLA” pubblicata recentemente.