ESENZIONE IMU PER ABITAZIONI CONCESSE GRATUITAMENTE A GENITORI E FIGLI

ESENZIONE IMU PER ABITAZIONI CONCESSE GRATUITAMENTE A GENITORI E FIGLI

9 Giugno 2014 0 Di Life

 

 

È ancora una volta il gruppo di opposizione “PDL – Per il bene di Palagiano”, con la richiesta avanzata lo scorso 20 maggio al Sindaco e al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, relativa all’esenzione dal pagamento IMU di abitazioni e relative pertinenze concesse gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo grado, a portare a casa un risultato nell’interesse dei cittadini.

La Legge di Stabilità 2014, oltre ad introdurre la TASI che sarà dovuta non solo sulla detta categoria di immobili, ma anche sulle stesse case di abitazione, ha soppresso l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze dando ancora una volta facoltà ai comuni di far rientrare in tale casistica, e quindi esentare dal pagamento del tributo, le abitazioni e le pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

Anche questa volta l’agevolazione può essere concessa limitatamente ad una sola unità immobiliare. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto a dicembre scorso, senza lasciare alcun margine decisionale ai comuni, il legislatore ha già previsto che l’agevolazione può essere concessa o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.

Dall’interpretazione della norma appare chiaro che le due condizioni debbano essere alternative e che i sindaci hanno l’unica libertà di scegliere l’una o l’altra.

Occorre ricordare che grazie all’emendamento presentato in consiglio comunale il 26 novembre 2013 dal detto gruppo consiliare di cui mi onoro di esser parte, con deliberazione n. 51 della medesima data veniva integrato il regolamento comunale IMU.

In tal modo veniva introdotto l’art. 11 bis che recita quanto segue: “Sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta municipale propria (IMU) le unità immobiliari e relative pertinenze, esclusi gli immobili riportanti categoria catastale A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.

Al comma successivo veniva previsto che “possono usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo i soggetti passivi il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi il limite di € 40.000,00”.

I lettori più attenti staranno notando che quest’ultima previsione regolamentare riguardante l’ISEE del soggetto passivo risulta in netto contrasto con la previsione di cui alla Legge di Stabilità 2014. Ma ormai la previsione regolamentare si intende superata dalla volontà del legislatore espressa con la Legge di Stabilità 2014.

In altre parole, sentito anche il parere della dott.ssa Anna Rizzi, Dirigente del Settore Economico-Finanziario, e avendo il regolamento comunale IMU già previsto l’assimilazione di tale tipologia di fabbricati all’abitazione principale e relative pertinenze si deve considerare soppressa l’IMU sulla detta fattispecie di immobili ove ricorrano alternativamente le condizioni di cui al n. 3 del comma 707 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014: o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.

In coerenza con quanto il nostro Comune aveva deliberato per la rata di dicembre 2013 e come potrete evincere dal manifesto che l’Ufficio Tributi ha avuto cura di preparare, occorrerà attenersi al parametro reddituale del comodatario.

Pertanto i proprietari di case di abitazione e pertinenze concesse gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo grado, nel limite di una unità immobiliare, potranno accedere al beneficio a condizione che il comodatario, ossia il parente utilizzatore dell’immobile da esentare (e non il proprietario), appartenga ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE non superi il limite di € 15.000,00.

Gli aventi diritto potranno utilizzare il modello di autocertificazione che ho predisposto e che troveranno allegato al presente comunicato. Il modello dovrà essere compilato e protocollato al Comune.

Sarà necessario allegare la copia del documento d’identità del richiedente e l’attestazione ISEE del comodatario.

Anche se a dicembre scorso si è goduto del beneficio, essendo state modificate le condizioni di accesso, è necessario presentare il nuovo modello che servirà ad esentare l’immobile da imposizione sia per questa rata che per le rate future.

Sperando di essere stato quanto più chiaro possibile e di aver fatto cosa utile e gradita alla cittadinanza.

 

Francesco Carucci

 

Di seguito il link del PDF da scaricare

AGEVOLAZIONI IMU