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Il caso Sofri e la Costituzione
15 Aprile 2004
Di
Life
Il Ministro della giustizia non pu? impedire al Presidente della Repubblica di esercitare la sua prerogativa di concedere la grazia. ? la convinzione espressa dai maggiori costituzionalisti del nostro paese, da Andrea Manzella a Giuliano Pisapia da Giuliano Amato a Giovanni Sartori. ?' dell?articolo 87 della Costituzione ove si afferma che il Presidente “Pu? concedere grazia e commutare le pene”. Ad aprire il conflitto fra poteri dello stato ? il ministro Castelli dichiarando che non controfirmer? un eventuale provvedimento di grazia di Ciampi nei confronti di Adriano Sofri.
Questo in risposta alla richiesta avanzata dal Presidente di avere la pratica relativa alla domanda di grazia formulata da Ovidio Bompressi (condannato insieme a Sofri) e all'istruzione di un procedimento per la concessione della grazia per Sofri possibile anche nel caso in cui il detenuto non ne faccia richiesta. Il ministro Castelli dimostra ancora una volta cosa significa Casa della libert?. Libert? di leggi ad hoc, libert? di violare la costituzione, libert? di usare il corpo e la condizione di una persona detenuta per meschini fini di parte.
Non si tratta di essere d'accordo sulla grazia e tantomeno sull'innocenza di Sofri. Si tratta solo di non usare il parlamento e le leggi a proprio piacimento. Per riaffermare il potere di grazia del Presidente della Repubblica Marco Pannella aveva intrapreso anche lo sciopero della sete.
L'Arci ha sempre ritenuto che Sofri non debba stare in galera. Perch? alla luce del comportamento e dell'impegno di Sofri a favore dei diritti umani (si pensi alla Bosnia e alla Cecenia) la pena non servirebbe pi? nel suo caso a rieducare, scopo che deve invece essere perseguito per i detenuti pi? intransigenti, secondo la nostra Costituzione… almeno finch? ? quella del 1948.