Istruzioni per il voto. Di Giuseppe Favale.
2 Aprile 2005Poche (o molte, a seconda dei punti di vista), le novit? della nuova legge. Il Consiglio Regionale sar? formato da 70 membri, compreso il Presidente eletto. In ogni lista nessuno dei due sessi pu? essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati, e chi non rispetta questa proporzione versa alla Giunta regionale l?importo delle spese elettorali fino ad un massimo della met?. Circa le altre novit? (ineleggibilit? dei Sindaci e Presidenti di Provincia, tipo di sbarramento, ecc.), le vedremo pi? avanti nel dettaglio. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 3 aprile dalle ore 08,00 alle ore 22,00, e luned? 4 aprile dalle ore 07,00 alle ore 15,00. E? eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. E? altres? Consigliere il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.
Distribuzione dei seggi fra le Province
Per determinare quanti seggi sono assegnati alle varie Province, si applica la formula : Popolazione delle Province / 56 = Quoziente di riparto. Popolazione della Provincia / Quoziente di riparto = seggi da assegnare alla Provincia.
Facciamo due esempi, tenendo presente che la popolazione complessiva della Regione ? di 4.020.707 abitanti, e che il quoziente di riparto ? di 4.020.707 / 56 = 71.798,34.
Taranto. 579.806 abitanti / 71.798,34 = 8 con resto 5.419,3.
Bari. 1.218.038 abitanti / 71.798,34 = 16 con resto 69.264,6.
Analogamente si procede per le altre Province ottenendo, con riguardo ai quozienti interi, 53 seggi. I 3 seggi mancanti vanno assegnati alle Province con i resti pi? alti.
Non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione, salvo dimissioni dall?incarico ricoperto.
Numero dei candidati in ogni lista
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione, e non superiore allo stesso numero aumentato di ?. Es. Taranto: Consiglieri da eleggere 8 +1/4 = 10 candidati in ogni lista.
La scheda elettorale
La scheda reca i nomi e cognomi dei candidati Presidenti, scritti in un rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni delle liste a cui il candidato ? collegato. L?elettore pu? votare per un candidato Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Se l?elettore traccia un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto ? espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore pu? esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulla riga a fianco del contrassegno. Se l?elettore non indica nessun contrassegno di lista, ma esprime la preferenza per un candidato della stessa lista, si intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
Il voto disgiunto
L?elettore pu? votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul rettangolo che contiene il suo nome, e pu? altres? votare per una lista che sostiene un altro candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo simbolo. L?eventuale preferenza per un candidato consigliere pu? essere espressa solo scrivendone il cognome sulla riga a fianco della lista scelta.
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Sbarramento di lista
Non sono ammesse all?assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell?intera regione meno del 5% dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell?intera regione, complessivamente tra loro, almeno il 5% dei voti validi.
Assegnazione dei 56 seggi
Per stabilire come vengono distribuiti i 56 seggi tra le varie liste, l? ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni:
a) Determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nelle singole circoscrizioni e nell?intera Regione.
b) Procede al riparto dei seggi fra le varie liste, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. Questa operazione va fatta per ogni circoscrizione. I seggi ancora da assegnare vengono attribuiti al collegio unico regionale.
c) Stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non ancora attribuiti. Comunica all?ufficio centrale regionale il ?quoziente elettorale circoscrizionale?, il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui.
d) Determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle sezioni della circoscrizione.
e) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.
Vengono proclamati eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera e), i candidati che hanno ottenuto la cifra individuale pi? elevata.
L?ufficio centrale regionale effettua poi le seguenti operazioni:
1) Determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.
2) Determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, e poi somma i predetti voti per tutte le liste con lo stesso contrassegno.
3) Assegna ai predetti gruppi di liste i seggi indicati al n.1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero di seggi da attribuire. Il risultato determina il ?Quoziente elettorale regionale?.
Divide la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista, e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
Assegnazione dei seggi nella lista regionale
Scompare il c.d. listino: al suo posto viene introdotto un ?premio di maggioranza?, che permette al Presidente eletto di acquisire, per la coalizione che lo sostiene, 13 consiglieri da individuare tra le liste a lui collegate.
La lista regionale deve intendersi composta, successivamente all?attribuzione di tutti i seggi da parte dell?Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale.
Si ringrazia la dott.ssa Dora Verzillo, Dirigente dell?Ufficio Elettorale e Servizi Demografici del Comune di Palagiano, per il materiale informativo gentilmente messoci a disposizione.
Giuseppe Favale