Le novit? del modello 730 di quest’anno

3 Marzo 2006 Off Di Life

La revisione degli scaglioni di reddito.
A decorrere dal 1? gennaio 2005 l?imposta lorda ? determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni, le seguenti aliquote per scaglioni:
1. il 23%, sui redditi fino a 26.000 euro;
2. il 33%, sui redditi oltre 26.000 e fino a 33.500 euro;
3. il 39%, sui redditi oltre 33.500 euro;
4. il 43%, in virt? del ?contributo di solidariet? del 4%?, sulla parte di reddito imponibile che supera i 100.000 euro.
Si ricorda che, per effetto della c.d. clausola di salvaguardia, i contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi, risulti pi? favorevole applicare le vecchie disposizioni del Testo Unico (in vigore al 31/12/2002 ovvero al 31/12/2004), sono autorizzati a farlo. Pertanto, con specifico riferimento alla presentazione del modello in esame, chi presta assistenza fiscale (CAF, datore di lavoro, ecc.) ? tenuto, in applicazione della clausola di salvaguardia, ad applicare la disciplina pi? favorevole al contribuente tra quella attualmente vigente, quella in vigore nel 2002 ovvero quella in vigore nel 2004.

Le nuove deduzioni per oneri di famiglia
Dal 1 gennaio 2005 sono abolite le vecchie detrazioni per familiari a carico ed ? introdotto un sistema di deduzione dal reddito complessivo. In sostanza, mentre le vecchie detrazioni operavano in diminuzione dell?imposta lorda dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano direttamente in diminuzione del reddito complessivo.  Si tratta, tuttavia, di un sistema di deduzioni teoriche, in base al quale esse spettano effettivamente per la parte corrispondente ad un rapporto rispetto a un importo di 78.000 (si tralascia il tecnicismo del calcolo).

La deduzione delle spese sostenute per gli addetti all?assistenza personale e/o familiare.
Da quest?anno sar? possibile dedurre dal reddito complessivo, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali spese sono deducibili anche se sostenute per i familiari di cui all?articolo 433 del codice civile, non necessariamente a carico e indipendentemente dal fatto che convivano o meno con il contribuente. Le istruzioni al Modello 730 chiariscono cosa si intende per ?non autosufficienza?, quale ? la documentazione necessaria (sia in ordine alla certificazione della patologia che a quella giustificativa delle spese sostenute), nonch? le modalit? di calcolo. Il contribuente, infatti, indica nell?apposito rigo E33 l?importo delle spese sostenute, nel limite di euro 1.820, ma ? il soggetto che presta l?assistenza fiscale a determinare l?effettivo importo della deduzione spettante, giacch? questa dipende dalla effettiva situazione reddituale del contribuente.

La possibilit? di chiedere assistenza fiscale ai professionisti abilitati.
A decorrere dalle dichiarazioni dei redditi presentate da quest?anno, i contribuenti che decidono di utilizzare il modello 730 potranno rivolgersi, oltre che al proprio sostituto d?imposta (datore di lavoro) e ai Centri di assistenza fiscale, anche ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro). Finisce quindi il ?monopolio? dei CAF sui 730.

La possibilit? di ricevere informazioni direttamente dai CAF o dai professionisti abilitati in ordine alla liquidazione delle dichiarazioni.
Da quest?anno, il modello 730 permette al contribuente di scegliere di ricevere eventuali comunicazioni dell?Agenzia, relative alla liquidazione della dichiarazione, direttamente dal soggetto che gli ha prestato assistenza fiscale. La scelta viene espressa barrando una apposita casella, posta in calce al Quadro F ? Altri dati (accanto al campo relativo alla firma della dichiarazione). Il soggetto che presta assistenza fiscale, e che accetta di impegnarsi ad informare il contribuente in ordine alle eventuali comunicazioni dell?Agenzia, ne informa lo stesso contribuente (provvedendo a barrare l?apposita casella della ricevuta, Mod. 730-2) el?Agenzia delle Entrate (barrando l?apposita casella del prospetto di liquidazione, Mod. 730-3).

La detrazione d?imposta per le spese sostenute per la frequenza degli asili nido.
Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. Una circolare ha chiarito che:
- ?costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di et? compresa tra i tre mesi ed i tre anni??;
–  ?? possibile fruire del beneficio fi-scale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato?;
– ?la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d?imposta 2005, a prescindere dall?anno scolastico cui si riferiscono?.
Posto il limite massimo all?ammontare delle spese su cui calcolare la detrazione, pari a euro 632 annui, la misura massima della detrazione in parola sar? pari a euro 120,08.

La deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali a favore di Onlus ed altri enti.
Con criteri diversi e a condizioni diverse sono deducibili le erogazioni e le liberalit? erogate a favore di Onlus; associazioni di promozione sociale; universit?, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell?istruzione, dell?universit? e della ricerca (compresi l?ISS e l?ISPESL), enti parco regionali e nazionali; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

La possibilit? di destinare il 5 per mille della propria quota di imposta a finalit? di promozione sociale e di ricerca.
E? data la possibilit? di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a particolari finalit?. I soggetti destinatari della norma, cio? quelli che partecipano al riparto delle somme complessivamente individuate, sono, in linea generale, le Onlus, gli organismi di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e le altre fondazioni e associazioni riconosciute, quali enti non profit; i soggetti e gli enti che si occupano di ricerca scientifica e universitaria; i soggetti e gli enti che si occupano di ricerca sanitaria; i Comuni, con riferimento alle attivit? sociali da essi svolte
Con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio (del 20/01/2006) sono stati fissati i criteri per l?individuazione dei  soggetti beneficiari della quota di Irpef destinata dai contribuenti (articoli 1 e 2), i modelli di dichiarazione da utilizzare per destinare la propria quota di Irpef alle attivit? ed alle finalit? sopra ricordate (articolo 3), alle modalit? di esercizio della scelta (articolo 4), alle modalit? di riparto e di corresponsione del 5 per mille (articoli 5 e 6). In particolare, vale la pena di sottolineare che:
– con riferimento alla compilazione del modello 730/2006, l?articolo 3 prevede che venga utilizzato il modello 730-1/bis redditi 2005: in tale modello sono previsti quattro campi, uno per ognuna delle finalit? di cui alla Legge, in cui il contribuente pu? apporre la propria firma;
– il sistema di destinazione ? del tutto analogo a quello previsto per la destinazione dell?8 per mille: si precisa, a tale proposito, che i due sistemi non sono alternativi ed ? possibile, pertanto, esprimere entrambe le scelte;
– la scelta viene effettuata con l?apposizione della firma nel campo prescelto e ?pu? essere espressa una sola scelta di destinazione?. Infine, ?anche i contribuenti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF utilizzando l?apposita scheda?. In tale ipotesi, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione di Unico 2006 (ottobre 2006), il modello 730-1/bis dovr? essere presentato o in busta chiusa, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provveder? a trasmetterlo all?Amministrazione finanziaria o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, tenuto a rilasciare una ricevuta attestante l?impegno a trasmetterlo.