Ilva, processo penale “Cokerie”
26 Febbraio 2017Legambiente riceve il risarcimento dei danni pari a 30mila euro quale parte civile
“L’importo sarà destinato alla realizzazione di iniziative che contribuiscano al consolidamento di una cultura ambientalista, capace di premiare lo studio e l’approfondimento delle tematiche ambientali, attraverso l’istituzione di borse di studio pluriennali per progetti di ricerca con l’università”
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto, dr. Antonio Pensato, ha riconosciuto a Legambiente Puglia, difesa dall’avvocato Massimo Moretti, il risarcimento dei danni, quale parte civile nel processo penale “Cokerie”, nei confronti di Emilio Riva e Luigi Capogrosso, definito con sentenza della Corte di Cassazione del 2010.
L’articolata vicenda giudiziaria prese le mosse nel 2005, quando Legambiente si costituì parte civile nell’ambito del processo cokerie di primo grado, concluso con la sentenza del 2007, poi confermata con sentenza del 2008 della Corte di Appello e quindi con la sentenza della Suprema Corte del 2010. Il successivo giudizio civile è stato introdotto nel 2013 e deciso nel 2017.
Dal contenuto delle deposizioni dei testi e delle copie degli articoli di quotidiani locali prodotte da Legambiente, il giudice ha riconosciuto il costante e notevole impegno profuso dall’associazione ambientalista a tutela dell’ambiente della città di Taranto, profondamente pregiudicato dalla massiccia attività di cui Riva e Capogrosso sono stati ritenuti responsabili per l’emissione di grossi quantitativi di polveri dell’ILVA verso i quartieri cittadini circostanti che, negli anni esaminati dalle sentenze penali, non ha trovato alcuna tangibile riduzione. Secondo il tribunale, i reati commessi hanno cagionato un danno diretto all’integrità del territorio, sotto l’aspetto della vivibilità ambientale, e riflesso nei confronti della personalità ed identità dell’associazione. L’effetto dannoso per Legambiente è stato quello di vedere sostanzialmente vanificati i propri sforzi per cercare di far ritornare l’ambiente cittadino a livelli accettabili di vivibilità, la cui tutela rientra nei fini statutari dell’associazione. Con l’ulteriore conseguenza di ingenerare nella cittadinanza la convinzione della sostanziale inutilità della presenza sul territorio di Legambiente, considerata incapace di realizzare uno degli scopi della sua esistenza.
Considerato l’impegno pluriennale profuso da Legambiente per opporsi all’operato illecito di Riva e di Capogrosso negli anni in cui si sono verificati i reati del processo in questione (1995/2007), e tenuto conto dei riflessi negativi sul perseguimento dello scopo sociale di tutela ambientale che tale attività delittuosa ha comportato, il danno non patrimoniale è stato liquidato in sentenza nella somma di 30mila euro.
“Legambiente utilizzerà il risarcimento riconosciuto per realizzare iniziative che, unite alla propria costante attività di studio, denuncia e proposta ambientalista, contribuiscano al consolidamento di una cultura ambientalista, capace di premiare lo studio e l’approfondimento delle tematiche ambientali, attraverso l’istituzione di borse di studio pluriennali per progetti di ricerca con l’università, o attraverso la promozione e il finanziamento di progetti e convegni di carattere nazionale e internazionale nei settori delle bonifiche, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile – dichiarano l’avv. Massimo Moretti, avvocato di Legambiente, e Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – La sentenza rappresenta un importante risultato su scala nazionale per il mondo ambientalista e per tutta l’associazione Legambiente, poiché è un provvedimento che, richiamando sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato e della Magistratura Contabile, in materia di risarcimento in favore delle persone giuridiche, indica chiaramente i requisiti necessari per poter ritenere provato, anche in sede civile, il danno subito dall’associazione costituitasi parte civile in seguito ai reati commessi che hanno inciso sull’ambiente” concludono.