Gennaro Gisonna risponde a Giacomo Di Pietro

Gennaro Gisonna risponde a Giacomo Di Pietro

12 Marzo 2017 0 Di Life
Finalmente é arrivato anche per me il momento del fact checking di Giacomo di Pietro. Mi fa molto piacere che anche i sostenitori delle altre coalizioni seguano le mie dirette e avviino confronti pubblici sui temi che stiamo ponendo in agenda. Devo essere onesto: non vedevo l’ora di essere analizzato… ma da uno buono però ????????????
Nel presentare la rubrica da lui curata in Palagiano.net , Giacomo Di Pietro, già amministratore del nostro paese, ci dice che detta rubrica: ? vuole essere un piccolo “contributo alla campagna elettorale”; ? vuole far comprendere meglio ai cittadini le idee dei candidati sindaci; ? vuol tastare e saggiare l’eventuale grado di fattibilità delle proposte. Nelle intenzioni sembrerebbe davvero un effettivo “fact checking”, un’espressione inglese che significa “verifica dei fatti”: seguendo la comunicazione dei candidati sindaco, il nostro concittadino intende mettere in evidenza un’informazione che gli risulta sicuramente falsa o sospetta, allo scopo di verificare la veridicità dei dati e delle notizie che vengono messe in circolazione; è un metodo empirico per dimostrare se dichiarazioni e fatti sono attendibili, attraverso la raccolta e il confronto di fonti.
Il tutto dovrebbe avvenire rispettando quattro principi essenziali per la qualità e l’utilità del “fact checking”: indipendenza, legalità, imparzialità, accuratezza.
Sui primi due non ho alcun dubbio.
Sui restanti due qualche perplessità mi sorge; e vi spiego perché.
IMPARZIALITÀ – Il “fact checking” per essere tale deve essere imparziale e l’attività del nostro amico non lo è perché (come lui stesso asserisce) è un “contributo alla campagna elettorale”; mi domando: di chi?… la domanda mi nasce spontanea. Il “fact checking” non deve contribuire, per essere tale, ad alcuna campagna elettorale, perché questa la affrontano i candidati e non certamente i fruitori del “fact checking” che sono gli elettori.
ACCURATEZZA – Il “fact checking” svolto sulla mia presentazione non è per niente accurato in quanto riporta una serie di inesattezze e infondatezza nei dati riportati per confutare quanto da me comunicato.
E vediamo perché.
Nella prima parte Giacomo Di Pietro si sofferma su affermazioni del sottoscritto riguardanti le cause del disservizio rifiuti; non mi sembra di aver detto cose non vere; lo scopo della nostra diretta (che è spontanea, a braccio, non preparata, non confezionata e non recitata, e che dura circa 30/40 minuti) non è quello, come precisato, di analizzare dettagliatamente le cause del disservizio, bensì quello di individuarle e trattarle genericamente: insufficienza del personale, impossibilità di sostituirlo, comportamento dei cittadini, assenza di controlli da parte dell’ente.
Ritengo di non aver detto nulla di falso.
Il comportamento del “fact checker” (Di Pietro) invece va oltre i propri compiti e propositi: non più individuazione delle comunicazioni false o inesatte, bensì ricerca di presunte inadempienze da parte del sottoscritto:
Chi o cosa, chiedo a Gisonna, impedirebbe alla Ditta di sostituire temporaneamente il personale in malattia, così come la legge consente e anzi impone quando vi è di mezzo un interesse pubblico? Lo sa il dott. Gisonna che la Ditta si avvantaggia economicamente tutte le volte che omette tali sostituzioni? C’è forse bisogno che sia io a dover spiegare il perché?
Mi chiedo: Di Pietro deve analizzare il contenuto della comunicazione o deve porre quesiti tendenziosi e pretestuosi non contestualizzati per evidenziare in maniera preordinata presunte inadempienze del sottoscritto?
E qui, oltre che poco accurato, il “fact checking” è anche imparziale.
Ma poi i suggerimenti e le indicazioni gratuite del “fact checker” Di Pietro sono anche contraddittorie:
prima sostiene che l’Ente possa quanto meno invitare la ditta a sostituire il personale in malattia, poi sostiene che l’Ente non può ingerirsi nella gestione della ditta.
Ma la inesattezza più grave il “fact checker” la commette quando si avventura in “territori del tutto sconosciuti e impervi, come quello concernente l’Ecotassa”.
Anzi trattasi di falso e non inesattezza del Di Pietro, il che mi sorprende considerata la comprovata esperienza politica dello stesso.
Innanzitutto il mio non è stato un appello stucchevole ai cittadini, in quanto sono comportamenti che non mi appartengono: il mio invito a differenziare deriva dal senso civico che dovrebbe essere presente in ciascuno di noi e dal convincimento che se differenziamo risparmiamo anche in termini di ecotassa.
E ti spiego perché, proponendomi di essere “tecnico” quanto meno possibile.
Innanzitutto l’ecotassa la paghiamo tutti i cittadini, in quanto è inclusa nella Tari calcolata in base al piano finanziario. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”), istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Il tributo è dovuto alla Regione Puglia. Una quota del 10 per cento di esso spetta alle province, in funzione dell’ubicazione delle discariche nel territorio di ciascuna di esse. Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire
• la minore produzione di rifiuti;
• le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;
• la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dimesse;
• il recupero delle aree degradate per l’avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente;
• l’istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette.
Il tributo alimenta anche un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il tributo speciale si applica quando i rifiuti solidi vengono conferiti in discarica, smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati. Il tributo è dovuto dai seguenti soggetti passivi: 0. gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti; 0. gestori di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia; 0. chiunque esercita illecitamente attività di discarica abusiva; 0. chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla basa delle annotazioni effettuate sui registri di cui all’articolo 3, comma 28, della L. n. 549/1995, nonché all’articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi.
È fatto obbligo ai gestori di annotare su detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata dall’articolo 3, commi 29 e 40 della L. n. 549/1995. L’ammontare dell’imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica (espresso in chilogrammi) per l’aliquota stabilita con legge regionale (per chilogrammo). Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti passivi, presentano alla Regione, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione telematica contenente i seguenti dati:
0. denominazione della ditta e del legale rappresentante;
0. ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
0. quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, per ATO o per comune di provenienza, con l’evidenziazione della specifica aliquota applicata;
0. indicazione dei versamenti effettuati.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica seguendo la procedura presente sul presente portale dei tributi della Regione Puglia alla sezione Servizi on-line. I versamenti sono trimestrali e devono essere effettuati dal gestore, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state compiute le operazioni di deposito (30/4 per il I trimestre, 31/7 per il II trimestre, 31/10 per il III trimestre e 31/1 per il IV trimestre). Il gestore (Cisa SPA) trimestralmente provvede ad addebitare ai Comuni l’ecotassa versata alla Regione; l’addebito avviene mediante emissione di regolare fattura contenente di solito anche i costi per i servizi prestati al Comune.
Quando il Comune determina la Tari nel piano finanziario include anche le fatture contenenti l’addebito dell’ecotassa, che non risulterà evidenziata separatamente ma è inclusa nella voce di costo del servizio.
Altroché a Palagiano non abbiamo mai pagato l’ecotassa!!
E la paghiamo anche cara: in base all’atto dirigenziale n.393 del 7.12.2016 del dirigente Regione Puglia settore Ecologia, per il 2017 è 22,59 euro per tonnellata contro i 5,17 euro/t dei comuni più virtuosi in materia di differenziata!
Considerando che il peso di rifiuti in base al piano finanziario Tari è di 7.062 tonnellate il risultato è di euro 159.530,58 contro 36.510,54 dei Comuni più virtuosi: perché non risparmiare 123.020,04? Sono noccioline? Per me no!
Buona domenica Palagiano.
Ci vediamo nella nuova diretta fb di oggi alle 20 per parlare di questo e altro.
E anche tu Giacomo Di Pietro non smettere di seguirmi.
Ma dimmi la verità sto fact checking… la fatt.. o la vut fatt???
????????????
Au revoir!!!
Palagiano riparte
#gisonnasindaco