Fatturazione del carburante agricolo agevolato ancora nella totale incertezza
1 Luglio 2018Pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 79 del 28.06.2018 col quale viene prorogato l’obbligo della fattura elettronica per acquisto e cessione di carburanti che sarebbe partito da oggi 1° luglio 20108!
Ancora una volta assistiamo ad una norma fiscale scritta con approssimazione che dice tutto il contrario di tutto.
Infatti, la disposizione del nuovo decreto appare in netta contraddizione con ciò che ha sostenuto l’Agenzia delle Entrate sull’argomento con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.
Se da un lato è prorogato l’obbligo della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti per autotrazione presso i distributori stradali (che comunque dovranno essere pagati dalle imprese in modo tracciabile), dall’altro viene ignorato ancora una volta il mondo agricolo che continua ad essere lasciato nella più totale incertezza.
Urge la risposta alla richiesta di chiarimenti che ho presentato il 2 maggio scorso all’Amministrazione Finanziaria con la quale, tra l’altro, ho motivato la tesi secondo la quale le operazioni riguardanti i carburanti agricoli non debbano essere certificate dalla fattura elettronica.
Ciò in quanto la “ratio” del nuovo obbligo è quella di contrastare le frodi fiscali, frodi che non potrebbero essere messe in atto dagli operatori agricoli dal momento che non hanno la possibilità di acquistare libere quantità di carburante agricolo agevolato, ma esclusivamente quelle predeterminate dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso che ci interessa la Pubblica Amministrazione è la Regione Puglia per il tramite dell’Ufficio U.M.A. (Utenti macchine agricole) istituito presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Palagiano.
Con la speranza che qualcuno si degni di fornire un chiarimento ufficiale alla mia richiesta e/o a quelle delle associazioni di categoria degli agricoltori, invito tutti gli operatori agricoli ad attivarsi, sin da subito, all’utilizzo della fatturazione elettronica in quanto, per come è stata formulata la legge del 28 giugno, per tali soggetti non vi è ancora alcuna chiara esclusione dal nuovo obbligo.
Nell’attesa che i chiarimenti giungano da chi di competenza e data l’alta probabilità di commettere errori da parte dei soggetti interessati alla vicenda, ci si potrà appellare allo “Statuto del Contribuente” secondo il quale le sanzioni non possono essere irrogate quando la violazione – come nel nostro caso – dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Inoltre, stando ad altra previsione dello “Statuto del Contribuente”, non è possibile prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore (nel nostro caso 29 giugno 2018).