Gelo, prezzi al collasso … e fattura elettronica!
4 Gennaio 2019di Francesco Carucci
Al gelo che sta caratterizzando l’inizio di questo nuovo anno e ai prezzi dei nostri agrumi ormai abbondantemente al di sotto di ogni più pessimistica previsione, si aggiunge il debutto di un enorme macigno burocratico difficile da gestire soprattutto per le imprese minori:l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra privati in vigore dal 1° gennaio.
Dal confronto con alcuni agricoltori e anche con qualche collega professionista del settore, mi rendo conto che c’è ancora qualche dubbio sulla portata del nuovo obbligo.
Come ho fatto in passato, cercherò di dare il mio contributo chiarendo alcuni aspetti sull’attuale tematica.
La gran parte delle imprese agricole presenti nel nostro territorio rientra ai fini IVA nel cosiddetto “regime speciale” che è differente dal “regime speciale di esonero”.
Al primo gruppo appartengono quegli agricoltori che, in caso di vendita del prodotto, sono tenuti alla emissione di una normale fattura di vendita pur determinando l’IVA in maniera forfetizzata.
Al secondo gruppo, invece, appartengono quegli agricoltori che, avendo realizzato nell’anno precedentericavi inferiori alla soglia di € 7.000,00, in caso di cessione del prodotto non sono obbligati alla emissione della normale fattura di vendita. In tal caso, infatti, è chi acquista il prodotto che provvede all’emissione della cosiddetta “autofattura” di cui, fino allo scorso 31 dicembre, veniva consegnata copia all’operatore agricolo.
A proposito del nuovo obbligo, vi è il dubbio da parte di alcuni che la nuova modalità di fatturazione non riguardigli agricoltori che rientrano nei due regimi speciali. Ma non è così!
Infatti, ad essere esonerati dalla emissione della fattura in formato elettronico sono esclusivamente gli agricoltori in regime di esonero. Si tratta dunque di quegli agricoltori che già erano esonerati dall’obbligo di emissione della fattura di vendita in quanto, come si è detto, vendevano con “autofattura” emessa da chi acquistava il prodotto.
In realtà, da questo punto di vista, nulla è cambiato rispetto al passato!
Infatti chi era già tenuto ad emettere la normale fattura di vendita in modalità cartacea continuerà ad essere obbligato ad emetterla rispettando oggi l’obbligo della modalità “elettronica”.
Chi, invece, aveva realizzato nell’anno precedente vendite totali inferiori ad € 7.000,00 di ricavi con l’esonero dall’obbligo dell’emissione della fattura cartacea e dai relativi adempimenti IVA, adesso continuerà ad essere esonerato dall’emissione della fattura elettronica. In questo caso, esattamente come avveniva in passato, sarà chi acquista il prodotto ad essere obbligato alla emissione della “autofattura” che ora sarà elettronica e di cui dovrà essere consegnata copia cartacea al produttore agricolo.
Resta comunque il fatto che chi emetterà fattura agli operatori agricoli (ad esempio per l’acquisto di concimi, antiparassitari, carburante, ecc.), indipendentemente dal regime fiscale in cui transitano quest’ultimi e a meno che non sussistano altre cause di esonero previste dalla legge,lo dovrà fare secondo la nuova modalità “elettronica” obbligatoria.