TIA: Quando le strumentalizzazioni generano confusione. di Marra Francesco
12 Settembre 2010La calda estate palagianese, animata da accese discussioni circa la differenza tra i termini “cultura” e “propaganda”, da chiusure e riaperture di villaggi turistici o presunti tali, da concerti finanziati fior di quattrini dall’amministrazione conclusisi con anatemi scagliati dal concertatore di turno contro la cittadinanza per la scarsa affluenza di pubblico, ha mietuto un’altra vittima: l’intelligenza del cittadino palagianese.
Si, perchè è bastato che Equitalia, per conto della Serveco, inviasse gli avvisi di pagamento TIA che, apriti cielo, è stato un pullulare continuo di articoli e comunicati, la maggior parte dei quali, a dir la verità, copiati pedissequamente da Internet, circa la legittimità dell’applicazione dell’IVA sulla tariffa.
In un primo momento ho letto, divertito, le mirabolanti spiegazioni che “illustri” commercialisti e tributaristi “della Domenica” hanno azzardato circa la diatriba in questione, senza che nessuno affrontasse il problema reale: costo abnorme del servizio di raccolta della spazzatura CAUSATO DA SCELTE SCELLERATE, effettuate da passate amministrazionI e inerzia della presente, poi però l’etica professionale e l’amore per il lavoro che svolgo da 25 anni mi hanno spinto ad intervenire in questa disputa, quantomeno per fare un po’ di chiarezza.
L’IVA è un’imposta gravante sui consumi e si applica alle cessioni di beni e servizi, effettuate sul territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate ( art.1 DPR 633/72).
Affinchè un’operazione non sia assoggettata ad IVA è necessario che appartenga a 2 categorie: deve essere fuori campo IVA o esente.
Bene, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non appartiene, al momento, a nessuna di queste e vi spiego il perchè.
Non è fuori campo IVA perchè possiede tutti e 3 i requisiti che un’operazione imponibile deve avere: soggettivo, oggettivo e territoriale.
Soggettivo in quanto la Serveco è un’impresa commerciale, oggettivo poiché viene prestato un servizio e territoriale perchè esercita tale attività su territorio italiano.
Purtroppo la TIA, sempre ai fini IVA, non è neanche esente perchè non c’è una legge che espressamente stabilisca ciò.
Quindi, per come stanno le cose, l’IVA sulla TIA viene legittimamente applicata dalla Serveco. Se quest’ultima, di sua iniziativa, non l’applicasse, commetterebbe evasione fiscale con tutte le conseguenze annesse e connesse a questo reato.
Devo ricordare, inoltre, che l’imposta incassata da questa azienda non è un’entrata, ma deve essere versata all’Erario.
Inoltre, anche se una legge facesse diventare la TIA esente o fuori campo IVA, il suo ammontare non si ridurrebbe, anzi. Questo perchè si verificherebbe l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti che verrebbe trasformata in un costo da girare sulla tariffa che quindi aumenterebbe.
L’equivoco che ha tratto in inganno, nella loro “battaglia” nazional-popolare, gli onniscienti personaggi che popolano la politica palagianese, nasce da un’incompleta conoscenza delle norme che regolano tale materia.
Tutto ruota intorno alla disputa sulla natura tributaria o corrispettiva della tariffa sui rifiuti. E’ vero che la sentenza 17526 pronunciata il 9 Agosto 2007 dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, sposa sostanzialmente la prima ipotesi. Ma è altrettanto vero che la stessa Cassazione, questa volta a sezioni riunite, il 7 Dicembre 2007 (sentenza 25551) ha accolto la tesi opposta.
Sulla stessa linea si pone l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.250 del 17 Giugno 2008 secondo la quale sulla tariffa rifiuti va obbligatoriamente applicata l’IVA con aliquota ridotta al 10% come stabilito dalla tabella A, parte terza, n.127-sexiesdecies del decreto IVA.
Tale ipotesi è stata poi ribadita nell’art.14 della Legge 30 Luglio 2010 n.122 (Legge Finanziaria).
A mio modesto parere, l’unico modo possibile per ridurre la tariffa è quello di implementare un serio programma di raccolta differenziata porta a porta in modo tale da ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica e quindi abbassare una delle 2 componenti che concorrono al calcolo della tariffa.
Questa, infatti, non è calcolata esclusivamente in base alla superficie (come per la TARSU) ma tiene conto anche del numero di occupanti dell’immobile (per le utenze domestiche) e del tipo d’attività svolta e della relativa produzione dei rifiuti (per le utenze non domestiche).
L’aver trasformato la TARSU in TIA senza aver messo a punto un serio progetto finalizzato all’aumento della quantità dei rifiuti avviati al riciclo è stato un madornale errore delle passate amministrazioni che purtroppo non hanno saputo interpretare lo spirito che animava la Legge Ronchi.
Per adesso, l’IVA sulla tariffa rifiuti va purtroppo pagata e le imprese che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono obbligate in ogni caso ad applicarla. Mi auguro che sulla questione venga fatta chiarezza in sede normativa a tutela degli interessi delle imprese stesse e soprattutto dei cittadini, in modo da fugare ogni dubbio ed evitare lunghissimi contenziosi dall’esito più che incerto.
Dott. Marra Francesco – Consigliere Comunale