TIA: sbagliare è umano, ma quando si persevera…

25 Settembre 2010 0 Di Life

Risposta al Consigliere Amatulli. di Francesco Marra

Non posso esimermi dal rispondere a chi mi accusa di volermi sostituire ad una sentenza della Corte Costituzionale e di aver fatto confusione tra “Tariffa di igiene ambientale” e “Tariffa integrata ambientale” con l’obiettivo di generare confusione nel cittadino palagianese. A costui rispondo:da che pulpito viene la predica? Il mio articolo è nato con l’intenzione di fare in modo che i miei concittadini capissero un po’ meglio cos’è la TIA e non si facessero abbindolare da “commercialisti e tributaristi dalla Domenica” che, anziché affrontare realmente il problema circa l’entità della tariffa, cavalcano problemi di secondaria importanza.

Procediamo però con ordine. Nel mio articolo avevo scritto che:” (…) anche se una legge facesse diventare la TIA esente o fuori campo IVA, il suo ammontare non si ridurrebbe, anzi. Questo perchè si verificherebbe l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti che verrebbe trasformata in un costo da girare sulla tariffa che quindi aumenterebbe.” Questo periodo, da solo, sarebbe sufficiente a palesare la fragilità della battaglia “nazional-popolare” che il mio detrattore sta portando avanti, io però voglio andare oltre. Ho citato solo 2 sentenze della Corte di Cassazione, non perchè ignorassi le altre, ma perchè mi sono reso conto che scendere in eccessivi tecnicismi giuridici sarebbe stato controproducente e mi avrebbe allontanato dell’obiettivo che, con il mio scritto, mi ero posto. Avrei potuto citare anche il d.lgs 15 Novembre 1993 n. 507, il d.Lgs.22 del 1997, il d.lgs.3 Aprile del 2006 n.152, ma non l’ho fatto. Il mio obiettivo era quello di far capire che più volte la prestazione monetaria che il cittadino paga per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata trasformata da tributo (non assoggettabile ad IVA) a corrispettivo (soggetto ad IVA) e viceversa. A te, che ti limiti a citare anzi sputare sentenze senza contestualizzarle, devo fare notare un’altra cosa. E’ vero che la Corte Costituzionale con sentenza 238/2009 ha sancito la natura tributaria della TIA istituita con d.lgs. n.22 del 1997, ma è altrettanto vero che questa, con d.lgs.n.152 del 2006 stabilisce che deve essere sostituita con una nuova TIA avente natura di corrispettivo e quindi imponibile ai fini IVA. Ciò cosa significa? Che l’intenzione del Governo, già dal 2006 sembrava essere quella dell’assoggettamento ad IVA della tariffa e, purtroppo, di non rimborsare alcuna IVA. Ed infatti, nel “Decreto incentivi” (Legge 40/2010) è stato inserito un emendamento che funge da provvedimento interpretativo con cui si stabilisce per legge che:”qualora l’ente gestore del servizio smaltimento rifiuti abbia fatturato, sbagliando, direttamente all’utente un importo maggiorato di Iva, comunque l’utente non potrà agire per recuperare l’indebito perchè l’IVA deve essere considerata una quota della Tariffa di igiene ambientale o della Tariffa integrata ambientale” e tutto questo, purtroppo in barba a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Allora ti pongo un quesito di logica al quale dovresti essere in grado di rispondere abbastanza facilmente:” se la Corte Costituzionale nel 2009 stabilisce che sulla TIA non deve essere applicata l’IVA, però già dal 2006 esiste un decreto legislativo che istituisce una TIA, sulla quale l’Iva però deve essere applicata e c’è un emendamento al “decreto incentivi”, da poco approvato, che sancisce che l’Iva pregressa non potrà essere recuperata dall’utente, quale si presume sia l’intenzione del governo circa questa questione”? Perchè continui a battagliare contro i mulini a vento? Perchè mistifichi la realtà? Perchè non contestualizzi le sentenze che citi?

BISOGNA AVERE L’ONESTA’ INTELLETTUALE E IL CORAGGIO DI CRITICARE ANCHE LE SCELTE DI UN GOVERNO DI CENTRO DESTRA E DIRE LE COSE COME STANNO.

Concludo, ricordando al mio denigratore una massima (“delle 12 P”) che la professoressa di Latino del Liceo ci ripeteva ogni qualvolta l’eccessiva impulsività nel rispondere alle sue domande determinava l’esito negativo dell’interrogazione:”Prima pensa poi parla perchè parole poco pensate portano pena più pentimento”.

Dr. Francesco MARRA (Consigliere Comunale)