A Palagiano Convegno sull’ Agricoltura 23 Novembre 2012 1 Di Life CAMBIARE IL PAESE PER NON DOVER CAMBIARE PAESE!!! All’Istituto “Sforza” di Palagiano 575mila euro per campi sportivi e opere di riqualificazione
Permettetemi di dire che il Convegno poco avrà da aggiungere alla realtà di Palagiano, stante la formulazione delle norme che non riguardano le modalità tipiche di commercializzazione di un’impresa agricola di piccole/medie dimensioni.
L’obbligo della contrattazione scritta, infatti, risulta essere inapplicabile rispetto alle seguenti tipologie di cessione del prodotto:
1) conferimento di prodotti agricoli effettuati in favore di cooperative di cui l’agricoltore è socio;
2) conferimento di prodotti in favore di organizzazioni di produttori di cui l’agricoltore è socio;
3) cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Dunque, la forma scritta non è richiesta per le due principali metodologie di vendita, la n. 1) e n. 3), presenti sul nostro territorio.
L’unica ipotesi per cui ci potrebbe essere la necessità della forma scritta , in relazione al punto n. 3), risiederebbe nell’eventualità in cui alla vendita del prodotto non corrisponda il contestuale pagamento del prezzo pattuito.
Tuttavia, stante l’esperienza maturata dagli agricoltori, molto più avveduti dei c.d. tecnici chiamati a governare questa barzelletta di Paese (sotto il profilo della disciplina dei rapporti economici), difficilmente se ne trova uno disponibile ad operare una vendita immediata, leggasi blocco, consentendo la raccolta del prodotto senza che sia avvenuto il pagamento.
Chi, sfortunatamente, in passato lo ha consentito si è ritrovato con alberi vuoti dal frutto ed assegni, o conti bancari, vuoti dalla moneta.
Analogo discorso riguarda la c.d. vendita a quintali dove, al massimo, il pagamento risulta essere posticipato alla fine della settimana.
Dunque, la normativa serve a disciplinare essenzialmente rapporti di fornitura che, stante le dimensioni medie aziendali del territorio, poco incidono sulla commercializzazione dei prodotti palagianesi.
Ultima considerazione.
Le norme, nella loro completezza, consentono di utilizzare la forma contrattuale scritta o, in alternativa, le fatture o i documenti di accompagnamento.
Inoltre è consentito di usare forme scritte senza sottoscrizione (firma) “in presenza di situazioni equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”.
In sostanza si tratta degli stessi sistemi già esistenti in materia giurisprudenziale per la dimostrazione e la prova di crediti, nell’ipotesi di mancato pagamento, insorgenti dalla cessione dei frutti.
Chi, invece, risulta in grado di mettere in piedi un’organizzazione per realizzare forniture verso la grande distribuzione organizzata già oggi, per ragioni di tutela, utilizza contratti di compravendita messi per iscritto con finalità probatorie.
Infine, alcune delle norme, ad eccezione di quelle volte a censurare l’apposizione di clausole vessatorie, paiono in chiaro conflitto con le norme costituzionali riguardanti la libertà di iniziativa economica che, nella sostanza, si manifesta ed invera nella libera contrattazione tra le parti. Tanto più che entrambe, agricoltore e compratore, risultano essere espressione di un’attività imprenditoriale.
Un saluto
Donato Piccoli