Agevolazione IMU abitazioni in comodato a parenti
3 Dicembre 2013Faccio seguito a quanto pubblicato sui portali web locali i giorni scorsi in riferimento all’agevolazione IMU concessa dal Comune ai proprietari di abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).
Ho pensato di fare cosa utile e gradita alla cittadinanza divulgando sui detti portali il prestampato del modello ( clicca qui di seguito: Agevolazioni IMU ) che ho creato e che utilizzo per i miei clienti al fine della concessione del beneficio.
Il modello allegato andrà presentato all’Ufficio protocollo entro il termine del 16 dicembre 2013 corredato dall’attestazione ISEE (che non dovrà superare i 40.000,00 euro) e dalla copia del documento d’identità del soggetto passivo d’imposta.
Sempre con spirito costruttivo e nell’interesse della comunità, resto disponibile per ogni eventuale confronto o chiarimento in merito.
Francesco Carucci
Francesco, leggendo la delibera alla pagina 3 punto 5.2 si capisce che le abitazioni comprese nell’esenzione sono solamente le categorie catastali A1 A8 e A9… spero che sia un errore di scrittura…
Effettivamente c’è un errore nella delibera in quanto ciò che è stato riportato al comma 2 dell’art. 11 bis doveva essere riportato come continuazione del comma 1 all’interno dello stesso comma e non con un comma diverso. L’esatta lettura dell’art. 11 bis introdotto dalla deliberazione di Consiglio n. 51 è la seguente: “Art. 11 bis – unità immobiliari concesse in comodato a parenti
1. Sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta municipale propria (IMU) le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie tastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Possono usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo i soggetti passivi il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi il limite di € 40.000,00”.
La previsione dell’esclusione dal beneficio delle categorie A/1, A/ 8 e A/9 è stata introdotta dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 come modificato dalla Legge n. 124 del 28.10.2013.
Dal momento che tale previsione è stata introdotto dalla legge, il Consiglio Comunale non avrebbe avuto alcun potere di limitarne o ampliarne la portata.
Nelle nostre vicinanze, non vi è nessun comune che abbia voluto fare un regalo di Natale ai soli EVASORI FISCALI. Unica eccezione è Palagiano, dove voi amministratori ottusamente vi siete accaniti ha voler sembrare soggetti fiscalmente EQUI e GARANTISTI.
Palagiano è l’unico comune dove voi avete introdotto la soglia di 40.000,00 Euro per aver diritto all’agevolazione IMU: chi saranno i benficiari ? E’ presto detto. Saranno come al solito tutti i liberi professionisti, i grandi proprietari terrieri ,i gioellieri, gli avvocati, insomma tutte quelle categorie che la FINANZA DENUNCIA come EVASORI FISCALI perchè le loro denuncie dei redditi, non superano il reddito di un lavoratore di terzo livello. Che bravi che siete.
E’ sotto gli occhi di tutti, lultimo scandalo all’università di Roma, dove proprio grazie allo strumento ISEE, studenti che si recavano all’ateneo in FERRARI, risultavano poveracci e quindi usufruivano di ogni sgravio e vantaggio fisacale. E voi continuate ancora a perseverare su questa strada, ma per favore non fatemi ridere.
Se veramente si vuole agevolare il cittadino palagianese proprietario di un immobile dato in comodato d’uso al proprio figlio/a si da punto e basta, senza fare voli pindarici.
Arrivederci. Masaniello.