Chiarimenti in materia di TASI

Chiarimenti in materia di TASI

1 Ottobre 2014 3 Di Life

carucci

All’Ufficio Tributi del nostro Comune pervengono da cittadini e da professionisti della materia richieste di chiarimenti circa l’applicazione del nuovo tributo TASI su quelle abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (ossia genitori e figli).

Come molti ricorderanno, questa fattispecie di immobili è stata, già dall’ottobre dello scorso anno, oggetto di emendamenti presentati dal sottoscritto e finalizzati all’esenzione degli stessi da imposizione IMU fino ad arrivare al Regolamento della nuova IUC (Imposta Unica Comunale). Il nostro gruppo consiliare è finalmente riuscito, con l’approvazione di tale regolamento, nella seduta di Consiglio dello scorso 8 settembre, ad ottenerne l’esenzione in maniera definitiva.

Si pone adesso, per la detta tipologia di fabbricati, il problema TASI.

Come ormai tutti i cittadini sanno, la nostra cara Amministrazione ha deliberato che la TASI debba gravare esclusivamente sulle abitazioni principali e sulle relative pertinenze.

Le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a genitori o figli, nel nostro Comune, sono dunque state equiparate ad abitazioni principali per cui saranno trattate, sia ai fini IMU sia ai fini TASI, alla stregua delle stesse.

Ciò significa che, alla luce di quanto suesposto, non saranno colpite da IMU, in quanto abolita ex lege sulla prima casa, ma saranno assoggettate a TASI.

La legge di stabilità 2014, che ha introdotto il nuovo tributo nella fiscalità locale, prevede che sono soggetti passivi d’imposta sia il proprietario (o altro titolare di diritto reale sull’immobile) sia il detentore ossia colui che realmente occupa l’immobile. La legge concede la facoltà ai comuni di stabilire la percentuale a carico di quest’ultimo in un intervallo che va dal 10% al 30%. Il regolamento adottato a Palagiano prevede che, qualora l’utilizzatore dell’immobile sia diverso dal proprietario, corrisponda la misura del 10% dell’intero tributo.

Qualcuno ha cominciato a chiedersi come comportarsi per la determinazione della TASI sulla descritta fattispecie di immobili dal momento che vi è un soggetto proprietario e un altro soggetto (padre o figlio) che detiene l’immobile (e le eventuali pertinenze) utilizzandolo come abitazione principale.

Confrontandomi con il Settore Economico-Finanziario del nostro comune, ho fatto presente che a tal proposito è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 137 del 4 giugno 2014 .

Ritengo utile riportare testualmente quanto ha spiegato il Ministero fugando ogni dubbio.

“Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante”.

Alla luce di tutto ciò appare del tutto chiaro che sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta su abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a genitori o figli esclusivamente i proprietari e non coloro che abitano i detti fabbricati.

Ritengo infine precisare che l’imposta deve essere determinata, in questo caso, non tenendo conto della detrazione stabilita in € 20,00 per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni. Infatti tale condizione di convivenza è riferita al proprietario del fabbricato che, logicamente, non vivendo in quell’immobile, non soddisfa!

Con la speranza di aver fatto cosa gradita alla comunità.