Comunicato stampa  del dott. Biondi Silvio in qualità di amministratore della SPA”il pino di lenne”

Comunicato stampa del dott. Biondi Silvio in qualità di amministratore della SPA”il pino di lenne”

18 Giugno 2018 3 Di Life

IL Dott. Biondi Silvio in qualità di amministratore della SPA”il pino di lenne”ex proprietaria del Complesso e quale persona fisica e protagonista delle vicende e del percorso che hanno segnato le incongruenze e attività a dir poco illegittime delle passate amministrazioni chiarisce e fa presente:

 

Premesso che il sig. prof.Anzolin Preneste è stato di fatto riconosciuto  dal Tribunale di Taranto come da sentenza penale n. 354/98 del 10/10/98 colpevole di estorsione e tangenti nei confronti della società il pino di lenne spa e che la denuncia presentata dal Biondi e Gaudino sporta in data 21/9/1988  è accertata e provata dalle circostanze. La sentenza recita che l’allora Sindaco Anzolin ha

agito nei confronti della società con metodi illegali, sotto lo schermo della difesa dell’interesse generale alla salvaguardia dei beni naturali.

 

Vero è che per protagonismo e vendetta personale ha agito con denunce false e distorte riconosciute tali dallo stesso Tribunale di Taranto con sentenza n. 2257 del 9/12/2013 nella persona del giudice Morelli.

 

Vero è che il Paladino della giustizia ha solo creato problemi alla Comunità di Palagiano in termini occupazionali, d’immagine e di danni ingenti che il Comune ha dovuto pagare sentenziati da 6 gradi di giudizio civile scaturite da ordinanze illegittime spodestate dalla giurisprudenza amministrativa. Si fa richiesta ai responsabili di Libera e Lega ambiente regionale di fissare un incontro con il sottoscritto per dimostrare le incongruenze e illegittimità dettate e perseguite da anzolin quale pseudo ambientalista che non agisce mai in proprio ma sotto la bandiera del circolo di lega ambiente di Palagiano  o per conto terzi e pertanto senza alcuna ripercussione civile e penale nei suoi confronti

 

Premesso che la sentenza del 2013 tanto sbandierata è stata pronunciata nei confronti della ex proprietà il cui oggetto è il ricorso di un atto amministrativo e non di un provvedimento e pertanto senza alcuna valenza costitutiva ma solo dichiarativa tanto che la sentenza semplicemente dichiara: rigetta il ricorso. Pertanto il legislatore non permette nella ipotesi piu negativa come da codice civile

per fatti , circostanze, adempimenti, stipula avvenuta senza alcun gravame penalizzare il terzo ovvero la nuova proprietà per una eventuale, illegittima in fatto e in diritto ,acquisizione di particelle mai contestate per 32 anni ma che risultano per legge condonate.

 

Si precisa che nel 2011 il 29/09 ,ovvero con il ricorso in itinere ;la spa il pino di lenne ha presentato e significato l’adeguamento e la conclusione del progetto approvato di riqualificazione ambientale come vistato e approvato il 6/6/86 con prot. n. 1662 da parte dell’assessorato regionale agricolture e foreste e per inciso sono state piantumate 500 giovani alberi di specie autoctone. Tutto quanto di fatto neutralizza i motivi della famosa sentenza 2013 perchè si è ripristinato il rapido pergolamento delle acque meteoriche e sono stati eliminati tutti i manufatti in cls dall’aria pinetata come su richiesta della stessa società e autorizzazione dell’ufficio tecnico e che lo stesso dirigente ha potuto constatare con il sopraluogo.

 

Detto questo l’appello chiesto al Sindaco da parte di libera e lega ambiente è vuoto di contenuti in fatto e in diritto e improcedibile come da c.c. nonché strumentalizzato per indurre il primo Cittadino a continuare una battaglia targata d’illegittimità perseguite dalle passate amministrazioni e che oltre a responsabilità personali penalizzerebbe di fatto la Comunità a risarcire ulteriori danni nei confronti di 3 soggetti giuridici e alla mia persona.

 

Infatti con istanza del 6 marzo 2018 prot. 4151 il sottoscritto  quale titolare del condono eseguito il 13/01/95 prot. 482 diretta al Sindaco, all’uff. Tecnico, per conoscenza alla srl Nature 2000 e alla spa il pino di lenne ha ribadito che la struttura è divenuta sanata per legge sin dal 36esimo mese dell’avvento adempimento dell’oblazione e dei nulla osta acquisiti dagli enti preposti ai vincoli; oltre che per evidenziare la incongruenza e la non applicabilità della legge speciale sul condono ha elencato quanto basta per procedere presso la Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti; infatti: come è dimostrato e dimostrabile la procedura è avvenuto in piena regola come dettata dalla legge sul condono supportata ampiamente dalle autorizzazioni e nulla osta acquisiti; fa testo la relazione del settore tecnico prot. 13859 del 09/10/2001, fa testo il parere favorevole sul condono il 22/05/2000 emesso dall’assessorato all’urbanistica e dal Dirigente dell’ufficio tecnico ,fa testo il parere favorevole della Commissione edilizia Comunale espresso in data 14/4/1998, fa testo la relazione del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale del 17/07/1986 n. 8308. fa testo la conferenza pubblica di servizi presieduta dal Sindaco di Palagiano con univoco plebiscito favorevole, fa testo il parere indiscusso del 5/09/97 prot. 10324 dell’avv. Giovanni Pellegrino e avv. Gabriella Spata su richiesta di cui alla delibera G.M. n. 233 del 13/5/97(trasmesso unitamente alla RELATIVA DOCUMENTAZIONE IL 25/06/97 NELLA NOTA N. 8090 DEL 14/07/97).fa testo il Decreto n. 513 del 13/10/2005 del Comune di Palagiano di riconoscere e corresponsione in favore della spa il pino di lenne per opere oggetto di condono e renderle  fruibili dopo l’alluvione dell’8/09/2003, fa testo la delibera del Consiglio Comunale del 19/12/86 prot. 552 n. 90 approvata quale presa d’atto della variante delibera Giunta Regionale n. 4660 del 10/05/1980 di approvazione della variante al piano urbanistico e del parere favorevole settore urbanistico Regionale nella relazione n. 345 bis in data 17/05/80per istituzione e costruzione complesso di ricettività per 1200 persone giornaliere all’aria aperta con i sevizi annessi e connessi.

 

Qualsiasi azione di poca trasparenza  e atto amministrativo (come lo stesso accertamento figlia della sentenza 2013) verificatosi dopo il percorso avvenuto è da considerarsi fuorilegge, per interessi privati, dolo intenzionale, abuso d’ufficio, falso ideologico, falso in atto d’ufficio, occultamento della situazione reale, inottemperanza e disattenzione a quanto statuito e dettato dalla legge speciale sul condono.