Dietrofront del ministero: legge 106: inapplicabile a internet
17 Maggio 2004Assurdo, appunto. E cos? si scopre che nemmeno all?ufficio stampa del ministero per i Beni e le attivit? culturali prendono sul serio la legge 106 del 2004, pubblicata lo scorso 27 aprile sulla Gazzetta Ufficiale, che in teoria obbliga i titolari di siti web e di notiziari diffusi per via telematica (quindi anche le newsletter) a inviarne i contenuti alle biblioteche centrali, pena multa di 1.500 euro. La lettera della norma infatti impone il deposito obbligatorio, o 'deposito legale', dei documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. In teoria, dicevamo, perch? di fatto per l?online, come riconoscono al ministero stesso, la legge ? che rinnova una disciplina risalente al 1939, purtroppo mantenendone in larga parte la logica – appare inapplicabile. Almeno cos? com??. Tanto ? vero che la Direzione dei beni librari, spiegano ancora al ministero, ?insedier? una commissione di esperti, della quale faranno parte anche conoscitori di internet, che entro sei mesi dovr? stendere un regolamento attuativo che spiegher? le modalit? di applicazione della normativa ai documenti trasmessi per via telematica?. Un modo elegante, insomma, per tranquillizzare chi ci aveva creduto davvero. Alla fine, pare di capire tra le righe, per il web non ci sar? alcun obbligo.