?FABBRICATI RURALI: L’ULTIMO TASSELLO CHE MANCAVA AL MOSAICO.
18 Gennaio 2019di Francesco Carucci
Come ormai noto a tutti, ho condotto una vera e propria battaglia sin dal 2012, anno di debutto dell’IMU e dell’esordio della mia esperienza amministrativa da consigliere comunale, a sostegno dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole.
Tale impegno è continuato sino ad oggi che mi trovo alla mia seconda esperienza amministrativa e a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.
Tanti sono i documenti che ho raccolto a sostegno delle mie tesi e al fine di tutelare i contribuenti da eventuali accertamenti e ho ricevuto riscontri positivi dalla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate e dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) che hanno fugato ogni dubbio condividendo in toto la mia posizione circa l’esenzione da tassazione in presenza della sola condizione oggettiva della strumentalità del fabbricato all’attività agricola esercitata sui fondi.
A seguito del mio impegno e dei chiarimenti ricevuti, molti miei concittadini – e non solo – hanno provveduto a presentare le istanze per l’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto all’Ufficio Provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate (ex Catasto).
L’iscrizione di tale annotazione è una formalità da cui non si può prescindere per godere dell’esenzione IMU.
Con mio grande dispiacere, tuttavia, è avvenuto che qualcuno ha assistito ad un rigetto delle istanze riconducibili a pochissime motivazioni, tutte facilmente superabili, eccetto una: l’inferiorità della superficie aziendale sulla quale insiste il fabbricato rurale a un ettaro di terreno.
L’Ufficio Provinciale non supportava le motivazioni del rigetto delle istanze con riferimento ad alcuna norma di legge.
Ricevute diverse segnalazioni in tal senso, nell’aprile scorso, ho dovuto prendere nuovamente carta e penna per scrivere al Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Taranto e alla Direzione Regionale della Puglia.
Nella nota, con riferimento a ciascuna delle motivazioni di rigetto, ho esposto le ragioni giuridiche della loro infondatezza citando tutte le norme in vigore che, al contrario, giustificano la legittimità e l’accoglibilità delle istanze. In particolare, con riferimento al presunto requisito dell’estensione minima di un ettaro del terreno, ho fatto emergere che tale requisito è richiesto esclusivamente per i fabbricati rurali abitativi e non per gli strumentali!
Sentendomi del tutto ignorato dalle due Direzioni territoriali, non mi sono perso d’animo e ad ottobre scorso ho inviato le stesse osservazioni alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Il riscontro si è fatto attendere, ma ieri è finalmente arrivato ed è stato trasmesso per conoscenza alla Direzione Provinciale e alla Direzione Regionale. Roma ha finalmente chiarito che nel caso di fabbricato strumentale insistente su un fondo esteso al di sotto di un ettaro è possibile iscrivere in catasto il requisito di ruralità.
Nella nota si legge che “al fine di non escludere le piccole realtà produttive, l’esistenza dell’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso di partita IVA da parte del soggetto che conduce i terreni dell’azienda ed il fabbricato strumentale ad essi asservito, in qualità di proprietario o sulla base di titolo idoneo”.
In sintesi quanto da sempre ho sostenuto. Con il possesso di partita IVA si dimostra l’esercizio dell’attività agricola sui fondi, indipendentemente dalla superficie, e quindi che il fabbricato ivi insistente è utilizzato per fini strumentali all’esercizio della detta attività.
Era questo l’ultimo tassello mancante che ieri ha finalmente completato il mosaico e portato a termine una “battaglia” che mi ha visto vincitore!
Ora grazie al chiarimento ricevuto, chi si è visto respingere le domande di annotazione del requisito dagli Uffici provinciali del catasto di tutta Italia, potrà ripresentarle ed attendere che vengano regolarmente aggiornati gli atti catastali per fruire delle previste agevolazioni fiscali.