FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER ACQUISTO/CESSIONE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO?
21 Maggio 2018di Francesco Carucci
La Legge di Bilancio 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati anticipandolo al prossimo 1° luglio per le cessioni di carburante.
In virtù della norma introdotta, il 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 8/E con la quale precisa che le nuove disposizioni vanno applicate dal 1° luglio con riferimento “a benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione” e che “pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via”.
Nessuna precisazione dell’Amministrazione Finanziaria sull’eventuale anticipo dell’obbligo per le cessioni di carburante agricolo ad uso agevolato, anzi con la circolare ha soltanto alimentato il dubbio!
Non solo appare poco chiaro se le macchine agricole (i trattori per esempio) debbano essere ricondotte ai “motori per uso autotrazione” oppure agli “attrezzi vari” di cui alla recentissima circolare, ma c’è di più!
Alla luce di ciò, non si riesce a comprendere se le imprese agricole del territorio, chi effettua le lavorazioni agromeccaniche in conto terzi e i relativi fornitori di carburante agricolo agevolato siano soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal prossimo 1° luglio o se lo saranno soltanto con decorrenza 1° gennaio 2019.
Nell’ottica di rappresentare gli interessi e le esigenze di un territorio – dovere di chi amministra una comunità – ci siamo immediatamente messi a lavoro e all’indomani della diramazione della recente circolare delle Entrate, il 2 maggio scorso, abbiamo inviato richiesta ufficiale di chiarimenti al Coordinamento Normativo della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate fornendo anche quella che, a nostro avviso, è la soluzione interpretativa del caso.
Occorre partire da un presupposto: il fine delle nuove norme è quello di aumentare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
Inoltre, il carburante agevolato utilizzato in agricoltura non è quello di uso comune, ma quello che annualmente viene assegnato dalle Regioni per il tramite degli uffici comunali competenti (nel nostro caso Regione Puglia tramite il Comune di Palagiano) e risultante dal “libretto fiscale di controllo per le iscrizioni e i prelievi dei carburanti agevolati per uso agricolo”.
Il carburante agricolo agevolato non può dunque essere acquistato in libera quantità, ma si può acquistare esclusivamente nelle quantità predeterminate e assegnate dall’Amministrazione Regionale agli operatori agricoli e risultanti dal citato “libretto fiscale di controllo”. La quantità di carburante agricolo agevolato viene determinata dalle Regioni, per il tramite degli uffici comunali, sulla base di diversi fattori: l’estensione dei terreni coltivati, le colture praticate e le attrezzature agricole da utilizzare, le lavorazioni effettuate risultanti da regolare fattura fiscale per chi esercita l’attività di esercizio di macchine agricole per conto terzi. I detti fattori sono tutti ravvisabili nel libretto fiscale ci controllo.
Dal momento che la norma in esame ha lo scopo di prevenire e contrastare l’evasione e le frodi IVA nel settore dei carburanti, a nostro avviso gli operatori agricoli non sono interessati dall’obbligo previsto decorrente dal prossimo 1° luglio. Ciò in quanto, la quantità di carburante agricolo agevolato acquistabile è predeterminata da una Pubblica Amministrazione per cui non si potrebbero mai ravvisare eventuali intenti fraudolenti in capo agli operatori agricoli e ai loro fornitori di carburante che pongono in essere l’operazione economica.
Al contrario, qualora il carburante agricolo agevolato assegnato fosse insufficiente all’utilizzo dei macchinari agricoli durante l’anno e l’agricoltore avesse necessità di acquistare altro carburante (di uso comune e non agevolato), riteniamo che la norma che anticipa l’obbligo al 1° luglio 2018 interessi anche gli operatori del settore.
Alla luce di quanto suesposto abbiamo chiesto alla Direzione Centrale delle Entrate se condivide l’interpretazione da noi fornita oltre agli opportuni chiarimenti in merito ad una situazione che è di interesse di una larga mole di soggetti.
Infine ci siamo preoccupati di chiedere all’Amministrazione Finanziaria se la fattispecie descritta sia interessata anche dall’obbligo di forme di pagamento qualificato (assegni bancari e postali, bonifici, moneta elettronica, ecc.) del carburante in virtù della norma contenuta nella medesima Legge di Bilancio che introduce quest’ulteriore prescrizione per le cessioni di carburante ordinario con la stessa decorrenza del 1° luglio 2018.
Con la speranza di aver fatto cosa gradita alla cittadinanza di un territorio a prevalente vocazione agricola e nelle more di una “vociferata” proroga dei nuovi obblighi, ci riserviamo di rendere noti i chiarimenti che ci auguriamo giungano nel minor tempo possibile!