Il Comitato alluvione 8 sett. 2003 continua a lottare
9 Dicembre 2004In sintesi il decreto nr. 58 del 25/10/2004 stabilisce che:
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i primi acconti devono riferirsi solo alle abitazioni principali, abituali e continuative (ad esclusione di garage, cantine ecc.);
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i beni mobili da considerare sono solo quelli indispensabili quali cucina, frigorifero, tavolo e sedie, televisore, lavatrice, letto e armadi;
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sono eclusi gli accessori per il risarcimento dei beni immobili registrati (auto, trattori ecc,);
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solo gli esercizi commerciali esistenti negli abitati alla pari delle abitazioni hanno diritto ad un primo acconto;
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i Sindaci dei Comuni interessati sono nominati ?soggetti attuatori? ed autorizzati a concedere i primi contributi nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
Dopo una lettera del Sindaco del nostro Comune alla regione (prot. Nr. 17869 del 3/11/2004) formulante proposte volte ad evitare possibili sperequazioni, ? stato emesso il decreto nr. 59.
Il decreto Nr. 59 del 5/11/2004, in sintesi, sancisce che:
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le istante presentate entro il 30 giu 2004 sono ammissibili anche se risultano documentate dal preventivo relativo all?acquisto e/o ripristino dei beni mobili di carattere indispensabile;
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viene considerata alla stregua del preventivo anche la semplice indicazione del contributo richiesto in sede di istanza;
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Comunque verranno liquidati importi soltanto previa presentazione dei documenti fiscalmente probanti.
Riportiamo integralmente i decreti in oggetto e ci riserviamo di approfondire gli argomenti che i nostri utenti riterranno interessanti.
Ringraziamo il Presidente del Comitato, sig. Giuseppe Bianco, e ci riserviamo di riparlarne con lui attraverso una intervista che a breve pubblicheremo.
Palagiano.net
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA COMMISSARIO DELEGATO
Per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto O. P. C. M. 5 novembre 2003 n. 3323
Decreto n. 58
Prot. n. 347
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 in data 5 novembre 2003, concernente ?interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto?;
Considerato che con la stessa ordinanza il Presidente della Regione Puglia ? stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione deiprimi interventi di messa in sicurezza del territorio e per l'erogazione dei primi contributi, secondo voci di contribuzione, criteri dipriorit? e modalit? attuative stabilite dallo stesso Commissario con propri provvedimenti;
Visto gliartt 4 e 5 della citata ordinanza con la quale, tra l?altro, il Commissario Delegato, nei limiti delle risorse assegnate, pu? disporre l'erogazione dicontributi, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati;
Visti i propri precedenti decreti n. 30 e n. 31, del 20 aprile 2004, con i quali, nel nominare i Sindaci dei Comuni interessati soggetti attuatori per la sola istruttoria delle pratiche relative alle istanze di contributo, sono state regolale le modalit? di accesso al contributo previsto dai suddetti artt. 4 e 5 dell'O.P.C.M. 3323/2003, nonch? determinati i relativi criteri di liquidazione, in misura proporzionale al danno subito e, in ogni modo, nei limiti delle previsioni dell'ordinanza medesima;
Esaminati gli atti pervenuti e ritenuto necessario, alla luce dei dati e degli elementi acquisiti dai Comuni, che l'istruttoria degli atti sia rigorosamente compiuta con altri adempimenti da farsi con riferimento ai danni che ? possibile prendere inconsiderazione e a ritardi, che si sono determinati nel corso delprocedimento, non ascrivibili alla condotta degli aventi diritto;
Ritenuto che, in relazione alle insufficienti risorse finanziarie disponibili, devono avere la massima priorit? i danni verificatisi negli abitati colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici il giorno 8 settembre, il cui ristoro ? da considerarsi essenziale ed indispensabile per l'abitabilit? degli immobili danneggiati e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita negli abitati medesimi, rinviando l'esame delle richieste di carattere diverso nel momento in cui saranno concessi altri f?nanziamenti:
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Ritenuto che, tra tutte le attivit? produttive, quelle relative alle attivit? commerciali, esistenti negli abitati, danneggiate alla pari delle abitazioni, debbano essere collocate nello stesso criterio di priorit?;
Ritenuto necessario, pertanto, specificare criteri e priorit? di liquidazione che consentano omogenee modalit? operative per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati;
Considerato che le risorse disponibili consentono di concedere, allo stato, solo un acconto, quale anticipazione su future provvidenze e disponibilit? finanziarie, sull'importo massimo dei contributi concedibili limitatamente ai soggetti sopra specificati;
Ritenuta la necessit?, ai fini accelerare le procedure, di nominare i Sindaci soggetti attuatori per l'erogazione agli aventi diritto di acconti, quale anticipazione su future provvidenze e disponibilit? finanziarie, sui contributi concedibili in proporzione e nei limiti degli importi massimi dei fondi che saranno assegnati ad ogni Comune;
Ritenuta, inoltre, per la stessa finalit?, la necessit? di stabilire un termine perentorio entro il quale i Sindaci, integrata l'istruttoria delle istanze di contributo secondo i criteri di priorit? e modalit? operative determinate con il presente provvedimento, devono comunicare gli esiti alla struttura commissariale, anche ai fini della elaborazione del riparto, tra i Comuni interessati, delle risorse disponibili;
In virt? dei poteri conferiti con l'O.P.C.M. a 3323/2003;
DECRETA
I Sindaci – per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono riportati per diventare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, ad integrazione dei compiti gi? affidati con i precedenti propri decreti n. 30 e 31 del 20 aprile 2004, sono nominati soggetti attuatori per lo svolgimento di tutti i compiti gi? previsti in capo al Commissario Delegato dai decreti medesimi ed autorizzati a concedere, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno assegnate ad ogni Comune, i primi contributi, quali acconti su future provvidenze e disponibilit? di risorse finanziarie, in favore dei soggetti individuati dallo stesso decreto n. 30, nonch? dei soggetti, limitatamente agli esercizi commerciali esistenti negli abitati, che sono stati
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danneggiati alla pari delle abitazioni, individuati dal predetto decreto n. 31, che hanno inviato apposita istanza al Commissario Delegato per il tramite dei Comuni.
La concessione dei predetti contributi avverr? nei limiti ed in proporzione dei fondi che saranno assegnati ad ogni Comune, distintamente per la riparazione frazionale delle abitazioni danneggiate, per l'acquisto o il ripristino dei beni mobili di carattere indispensabile, per danni a beni mobili registrati e per i danni agli esercizi commerciali, secondo le modalit? attuative disciplinate dai predetti decreti n. 30 e 31, nonch? sulla base dei criteri e delle priorit? di liquidazione di seguito indicati:
– i contributi da erogare sono da considerarsi acconti rispetto a quelli previsti dall?O.P.C.M. n.3323/2003, attesa l?attuale disponibilit? di fondi, e sono concessi per far fronte alle esigenze prioritarie, pi? indispensabili per favorire il ritorno alla vita normale dei cittadini negli abitati dei Comuni colpiti dalla calamit? del giorno 8 settembre 2003, rinviando l'esame delle richieste di contributo, di carattere diverso da quelle qui indicate, alla disponibilit? di ulteriori risorse finanziarie;
– in assenza della segnalazione del danno alle competenti Autorit? e/o Uffici entro sessanta giorni dalla calamit?, il Sindaco ove ne ricorrano i presupposti correda la pratica con una propria attestazione circa la diretta consequenzialit? del danno agli eventi alluvionali dell?8 settembre 2003
– presentazione, per il tramite dei Sindaco”, dell'istanza di contributo entro il 30 giugno 2004, ai sensi del decreto commissariale n. 35, prot. n. 192, in data 25 maggio 2004;
– documentazione d? corredo alla citata istanza, prevista dal decreti
commissariati n. 30 e n 31 del 20 aprile 2004;
– parere di congruit? sulla stima dei danni subiti, espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti;
– i primi acconti sui contributi concedibili per la riparazione funzionale delle abitazioni gravemente danneggiate dalle citate avverata atmosferiche devono riferirsi esclusivamente a quelle costituenti abitazione principale, abituale e continuativa con esclusione, allo stato, delle pertinenze non aventi carattere di indispensabilit? per il ritorno alle normali condizioni di vita e che non costituiscono condizioni inderogabili, prescritte dai locali vigenti regolamenti edilizi, per ottenere il certificato di abitabilit?;
– gli acconti sui contributi per l'acquisto o il ripristino dei beni mobili di
carattere indispensabile, danneggiati o distratti, devono riferirsi esclusivamente a quei
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beni strumentali essenziali e necessari alle quotidiane esigenze di vita familiare, quali,, ad es. la cucina, il frigorifero, il tavolo e le sedie, il televisore, la lavatrice;il letto, gli armadi;
– gli acconti sui contributi per danni ai beni mobili registrati devono riferirsi esci usi vani ente ai beni mobili registrati, con esclusione di ogni accessorio;
– qualora il danno patito sia staio o possa essere ristorato con liquidazioni
derivanti da polizze assicurative o da altra provenienza, il contributo interverr? per la parte eventualmente residuale e, comunque, fino alla concorrenza di quello riconosciuto concedibile a titolo di acconto;
– liquidazione dei contributi di cui all'ari 2 del proprio decreto n. 31 del 20
aprile 2004, limitatamente agli esercizi commerciali esistenti negli abitati
danneggiati alla pari delle abitazioni, nei limiti di cui all'art. 5 del decreto medesimo.
Dopo il favorevole riscontro delle istanze, che vengono restituite ai Comuni per l'ulteriore istruttoria con riferimento alle presenti disposizioni, i Sindaci:
1 ) adotteranno, ad istruttoria ultimata, apposito provvedimento di approvazione degli elenchi dei nominativi degli aventi diritto, con l'indicazione, a fianco di ciascuno di essi, dei tipo e dell'importo del danno segnalalo, dell'importo del contributo richiesto, dei danni presi in considerazione stimati congrui i dagli Uffici comunali competenti e dell'importo del contributo concedibile ai sensi del presente provvedimento, nonch? con l'indicazione del relativo importo totale e d?. quelli parziali per ogni categoria di contributo.
In detto provvedimento dovranno essere individuati, mediante numerazione, gli elenchi approvati, vistati ed allegati quali parti integranti del provvedimento medesimo, nonch? indicati i totali parziali dei contributi concedibili per categoria ed il relativo totale complessivo.
I medesimi elenchi, integrati con altre finche, relative al contributo erogabile ed erogato, debitamente approvati con successivo provvedimento sindacale, dovranno essere trasmessi alla struttura commissariale, dopo l'erogazione del contributo, a corredo della documentazione occorrente per la rendicontazione;
2 ) trasmetteranno, entro il termine perentorio del 15 novembre 2004, detti atti, in duplice copia, alla struttura Commissariale che ne restituir? una con l'attestazione dell 'avvenuta consegna;
3 ) entro lo stesso termine, i Sindaci, che non avessero ancora provveduto, trasmetteranno anche la rendicontazione relativa alla concessione dei contributi
concessi in attuazione del proprio precedente decreto n. 71 del 28 gennaio 2004, concernente la concessione d? contributi per la riparazione delle abitazioni gravemente danneggiate, sgomberate a seguito di apposita ordinanza sindacale, e per la sistemazione autonoma o alternativa dei nuclei familiari sgomberati;
4 ) procederanno, appena noto l'importo delle risorse finanziarie assegnato al proprio Comune, alla determinazione dell'importo erogabile per ogni istanza di contributo, rapportando proporzionalmente l'importo dei danno, stimato congruo dagli uffici comunali competenti, per ogni singolo avente diritto a quello delle risorse finanziarie disponibili assegnate dal Commissario Delegato. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni sar? effettuata, previo esame degli atti inviati, seguendo analogo procedimento di rapporto proporzionale tra l'importo totale dei contributi
riconosciuti concedibili dai Comuni o di quello che risulter? a seguito dell'esame degli atti e l'importo delle risorse che risulteranno disponibili anche a seguito del controllo della rendicontazione di cui al precedente punto n. 3, appena decorsa la data del 15 novembre 2004;
5 ) con provvedimenti, debitamente motivati, erogheranno agli aventi diritto gli acconti dei contributi, riconosciuti concedibili, nei limiti di cui al precedente punto n.4, anticipando i fondi occorrenti.
La documentazione di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2, non acquisita agli atti della struttura commissariale entro il predetto termine, tenuto conto, peraltro, ?m notevoli ritardi sinora verificatisi, sar? presa in considerazione nelle prossime pianificazioni connesse ad altri finanziamenti per fronteggiare le esigenze determinate dagli eventi eccezionali atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003, in attuazione dell'O.P.C.M. 3323/2003.
Il rimborso delle somme anticipate avverr?, nel limite massimo d? quelle assegnate, a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate, corredata dagli elenchi di cui al terzo periodo del precedente punto n. I, recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nei pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003 e del presente provvedimento che richiama, per molteplici adempimenti, il proprio precedente decreto n. 30 del 20 aprile 2004 e, per la parte riguardarne i contributi agii esercizi commerciali, il proprio decreto n. 31 del 20 aprile 2004, e che la documentazione originale sar? conservata a disposizione del Commissario Delegato,
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La documentazione giustificativa, fiscalmente probante, dovr? essere conservata per un quinquennio, ed esibita in occasione delle eventuali verifiche che la struttura commissariale decider? di disporre.
11 mancato, sostanziale riscontro documentale degli atti necessari per la concessione o erogazione dei contributi o di rate dei medesimi comporter? la restituzione del beneficio ottenuto.
Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di compiere eventuali accertamenti in ordine ai predetti contributi.
I contributi costituiscono anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste e sono alternativi ad altri analoghi benefici economici disposti, per la medesima, tipologia di danno, dalle vigenti disposizioni d? legge.
Bari, 25 ottobre 2004
II Presidente della Regione Puglia
Commissario-Delegato
(On. Dott. Raffaele Fitto)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA COMMISSARIO DELEGATO
Per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto O. P. C. M. 5 novembre 2003 n. 3323
Decreto n. 59
Prot. n. 355
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 in data 5 novembre 2003. concernente ” interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto”;
Considerato che con la stessa ordinanza il Presidente della Regione Puglia ? stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio e per l'erogazione dei primi contributi, secondo voci di contribuzione, criteri di priorit? e modalit? attuative stabilite dallo stesso Commissario con propri provvedimenti;
Visti gli artt. 4 e 5 della citata ordinanza con la quale, tra l'altro, il Commissario Delegato, nei limiti delle risorse assegnate, pu? disporre l'erogazione di contributi, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati;
Visti i propri precedenti decreti il. 30 e n. 31, del 20 aprile 2004, con i quali, nei nominare i Sindaci dei Comuni, interessati soggetti attuatoli per la sola istruttoria delle pratiche relative alle istanze di contributo, sono state regolate le modalit? di accesso al contributo previsto dai suddetti artt. 4 e 5 dell'O.P.C.M. 3323/2003, nonch? determinati i relativi criteri di liquidazione, in misura proporzionale al danno subito e, in ogni modo, nei limiti delle previsioni dell'ordinanza medesima;
Visto il proprio precedente decreto n. 58 in data 25 ottobre 2004 con il quale i predetti Sindaci sono stati nominati soggetti attuatoli per la concessione dei contributi per la riparazione funzionale delle abitazioni danneggiate, per il ripristino o l'acquisto dei beni mobili di carattere indispensabile, per il ristoro dei beni mobili registrati e per i danni agli esercizi commerciali danneggiati alla pari delle abitazioni, esistenti negli abitati;
Vista la nota n. 17869 in data 3 novembre 2004 con la quale il Sindaco del Comune di Palagiano ha formulato proposte volte ad evitare possibili sperequazioni tra cittadini in ordine alla concessione del contributo per il ripristino o l'acquisto di beni mobili di carattere indispensabile;
Ritenuto di accoglierle e di integrare il proprio decreto n. 58 dei 25 ottobre 2004 con criteri volti ad evitare la temuta sperequazione;
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In virt? dei poteri conferiti con l'O.P.C.M. n. 3323/2003;
DECRETA
II proprio predente decreto n. 58 in data 25 ottobre 2004, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono riportati per diventare parte integrante del presente provvedimento, ? integrato con le seguenti disposizioni esclusivamente per la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Residente del Consiglio dei Ministri n. 3323 in data 5 novembre 2003:
Le istanze presentate entro il 30 giugno 2004 sono ammissibili anche se risultano documentate dal preventivo relativo all'acquisto e/o ripristino dei beni mobili di carattere indispensabile.
Viene considerato, alla stregua del preventivo, anche la semplice indicazione del contributo richiesto in sede di istanza , riferito a quanto gi? dichiarato in sede di segnalazione dei danni presentata nel settembre 2003.
In tali casi, alla liquidazione del contributo verr? dato corso nei limiti e nelle modalit? di cui al proprio precedente decreto n. 58 del 25 ottobre 2004, soltanto previa presentazione dei documenti fiscalmente probanti.
Nel caso in cui i cittadini abbiano provveduto a ripristinare a propria cura e spese gli immobili danneggiati senza richiedere alcun contributo, i richiedenti devono presentare, in mancanza di altra documentazione probante, anche fotografica e/o filmata , attestante il danno subito, con visto di congruit? ed attestazione di consequenzialit? alla calamit? da parte del Comune, una autodichiarazione attestante l'importo dei lavori eseguiti per il ripristino, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in data 8 settembre 2003, corredato dal computo metrico degli stessi. L'importo di tale autodichiarazione, munito del visto di congruit? dell'Ufficio tecnico comunale, verr? posto a base del calcolo del contributo massimo ammissibile per il ripristino e/o l'acquisto dei beni mobili di carattere indispensabile danneggiati.
Resta ferma in ogni caso, la necessit? di corredare ciascuna istanza della dichiarazione da parte del Comune della consequenzialit? dei danni agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in data 8 settembre 2003.
Bari, 05/11/2004
II Presidente della Regione Puglia,
Commissario Delegato
( On. Doti. Raffaele Fitto)