Il Consiglio Comunale delibera su “Consorzio di Bonifica Stornara e Tara”
12 Ottobre 2015Il 6 ottobre scorso si è celebrato un consiglio comunale monotematico a Palagiano per deliberare un atto di indirizzo alla Regione Puglia sulla questione CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA.
ll Consorzio di Bonifica Stornara e Tara applica due tributi: il “630” e il “750” che a sua volta si compone del “750 quota fissa” e del “750 consumi”.
Il tributo consortile “630” viene richiesto sulla scorta del sia pure ormai vetusto R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e della Legge della Regione Puglia n. 54 del 1980 per le opere di bonifica effettuate, in tempi ormai lontani, e per la relativa manutenzione.
A quanto pare, tuttavia, tali interventi di manutenzione sono risultati assenti negli ultimi anni per cui si è alzato il polverone in tutta la provincia jonica e molti comuni hanno deliberato atti di indirizzo alla Regione Puglia affinchè ne disponesse la relativa sospensione della riscossione.
La richiesta del tributo consortile “750 quota fissa”, al contrario, non viene sorretta da alcun presupposto legislativo e giuridico e, a differenza di quanto accade per il “630” che viene applicato a tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio, si abbatte soltanto sui terreni agricoli ricadente in determinate zone.
A tutt’oggi, nonostante le diverse azioni giudiziarie contro il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, non si rinviene per quale motivo la potestà impositiva debba essere esercitata addirittura due volte dallo stesso Consorzio che richiede ai contribuenti il “630” e il “750 quota fissa”. Tra l’altro, il detto Ente, neanche in sede contenziosa ha mai fornito alcuna spiegazione relativamente all’arbitraria applicazione del tributo “750 quota fissa”, ma si limata a citare i riferimenti normativi che, al massimo, giustificherebbero la sola applicazione del tributo “630” per “il beneficio conseguito o conseguibile dal fondo”.
L’opinione di chi scrive circa la fondatezza giuridica della richiesta del tributo “750 quota fissa” sembra essere stata condivisa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che in più occasioni ha dichiarato illegittima la richiesta impositiva esprimendosi, con le sentenze 127/2006 – 475/2006 – 59/2008 e la recentissima 216/2013, a favore degli agricoltori. È significativo il fatto che il Consorzio non abbia mai impugnato tali sentenze che quindi sono tutte passate in giudicato.
La bozza di delibera iniziale sottoposta all’Organo Consiliare prevedeva, analogamente a come si sono comportati gli altri comuni, la richiesta di sospensione del solo tributo “630”.
A mio nome e del gruppo consiliare cui appartengo ho insistito affinché in delibera fosse inserito il riferimento al tributo consortile “750” per le spiegate motivazioni. Ho emendato la delibera originaria, dunque, chiedendo alla Regione di intervenire affinché diffidi il Consorzio ad astenersi definitivamente dall’imporre il pagamento del citato tributo consortile in quanto esercita già la potestà impositiva con l’applicazione del “630” del quale, in quella sede, è stata comunque richiesta la sospensione in attesa di un completo riassetto della materia regolata da norme ormai anacronistiche.
Sia il mio emendamento sia la delibera sono stati approvati all’unanimità.
Mi auguro che questo rappresenti solo il primo passo verso la concretezza e non cada fra qualche tempo tutto nel dimenticatoio.
Palagiano è un comune a vocazione prettamente agricola e sarebbe auspicabile che chi amministra dia peso alle reali esigenze dei cittadini invece di concentrarsi, come purtroppo sta accadendo negli ultimi tempi, unicamente sulle varie scaramucce interne alla maggioranza.