Il tormentone dei piccoli agricoltori per la vendita degli agrumi: partita IVA obbligatoria?
5 Ottobre 2016
di Francesco Carucci
Ogni anno, con l’apertura della campagna agrumicola e fino al suo termine, un tormentone assale i piccoli agricoltori palagianesi che nell’anno solare non realizzano un volume d’affari (ossia l’importo annuo totale delle vendite) superiore ad € 7.000,00: quale sia il documento fiscale idoneo a giustificare la vendita e che li ponga a riparo da ogni eventuale accertamento fiscale.
In casi del genere il documento fiscale utilizzato per la vendita e l’incasso del corrispettivo percepito è l’autofattura. Tale documento, come dice il nome stesso, non viene emesso dal produttore agricolo che vende, ma dall’acquirente dei prodotti.
Quest’ultimo ha l’obbligo di consegnarne copia al produttore il quale, a sua volta, è obbligato non solo alla conservazione del detto documento ed eventualmente di altre autofatture e/o fatture di acquisto, ma anche a comunicarne all’Amministrazione Finanziaria i relativi importi mediante l’invio del cosiddetto “spesometro”.
Ma quello della corretta documentazione fiscale che accompagna la vendita del prodotto non è l’unico dubbio che ogni anno assilla i piccoli agricoltori. Infatti, una volta chiarito che l’acquirente debba provvedere all’emissione e alla consegna dell’autofattura, i produttori agricoli interessati si chiedono se per l’effettuazione della detta operazione sia obbligatorio da parte loro il possesso del numero di partita IVA.
Leggenda popolare diffusa vuole che per l’emissione dell’autofattura da parte di chi acquista gli agrumi sia sufficiente che il produttore fornisca il proprio codice fiscale. Ma questa è appunto leggenda!
Infatti, in Italia, lo svolgimento di un’attività di impresa comporta obbligatoriamente l’acquisizione di una posizione IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
E l’attività agricola, sia pure se di modeste dimensioni, è comunque attività d’impresa esercitata secondo le disposizioni dell’art. 2135 del codice civile.
Una volta chiariti questi aspetti, ci si continua a chiedere che cosa possa accadere al produttore agricolo che non richieda all’Amministrazione Finanziaria l’attribuzione del numero di partita IVA e permetta all’acquirente del prodotto di emettere l’autofattura col solo codice fiscale.
Le conseguenze, in termini economici, possono essere parecchio onerose.
Infatti, dal momento che l’acquirente dovrà comunicare al fisco l’avvenuta operazione di acquisto, l’Agenzia delle Entrate con molta facilità potrà riscontrare l’errata condotta del produttore agricolo che nei trenta giorni dall’inizio dell’attività non abbia richiesto l’attribuzione del numero di partita IVA. Tale condotta è sanzionabile con un importo variabile da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.065,00 (a partire dal 2017 da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00).
Inoltre, l’assenza del numero di partita IVA non consentirà al produttore agricolo la presentazione all’Amministrazione Finanziaria del cosiddetto “spesometro” la cui omissione potrà essere passibile di sanzione variabile da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00.
La trattazione di certi argomenti prevede ahimè qualche tecnicismo. Spero tuttavia di essere riuscito a rendermi comprensibile – non avendo volutamente neanche citato alcun riferimento normativo – e di aver fatto cosa gradita ai miei concittadini.