LA PROPOSTA DI PATRIMONIALE CON “ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA” – di Cleto Iafrate e Giuseppe Fortuna
25 Novembre 2011
1. STIME DEL FENOMENO EVASIONE
L’evasione fiscale in Italia ammonta al <<18 per cento del pil e colloca il nostro Paese al secondo posto nella graduatoria internazionale, guidata dalla Grecia >>. Lo ha recentemente dichiarato alla Commissione Finanze del Senato il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino.
Quindi, poiché nel 2010 il pil italiano è stato di 1.549 miliardi di euro, nello stesso anno l’imponibile evaso dovrebbe ammontare a 279 miliardi di euro: appunto, il 18 per cento di 1.549. Dati che aumentano ove si considerassero anche i fenomeni di elusione.
Secondo Istat e Ufficio Studi Agenzia delle Entrate, per alcune categorie di contribuenti, il tasso di evasione è pari niente meno che all’80% del reddito totale prodotto.
2. LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Cosa ci hanno fatto, negli anni passati, questi evasori/elusori dei redditi sottratti, più o meno lecitamente, all’imposizione? Una parte sono stati tradotti in consumi, una parte investiti in attività economiche, una parte trasformati in patrimoni mobiliari e immobiliari.
3. I PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
I patrimoni mobiliari (specialmente quelli di tipo finanziario) e immobiliari accumulati attraverso l’evasione e l’elusione permangono nella disponibilità dei loro titolari ben oltre il periodo previsto per l’accertamento (cinque o al massimo sei anni) per poi essere trasmessi agli eredi in sede di successione (in modo, anche in questo caso, praticamente esentasse).
Se tali patrimoni, però, non possono più essere assoggettati all’accertamento per le imposte sui redditi in ragione del compimento del termine di decadenza, possono invece essere sempre oggetto – in modo legittimo e conforme al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione – di tassazioni patrimoniali con aliquote maggiorate rispetto ai patrimoni giustificati da redditi pienamente dichiarati.
4. NON EQUA LA PATRIMONIALE CHE DOVESSE PREVEDERE LA STESSA ALIQUOTA PER I CESPITI PROVENIENTI DA EVASIONI/ELUSIONI E PER QUELLI PROVENIENTI DA FONTI REGOLARMENTE DICHIARATE AL FISCO
È accettabile che l’eventuale imposta patrimoniale di cui sta discutendo in questi giorni il nuovo governo Monti preveda medesime aliquote per:
– caso 1: un piccolo patrimonio acquistato dopo decenni di lavoro e di risparmi e magari con investimento del proprio tfr;
– caso 2: un patrimonio dovizioso proveniente da redditi regolarmente denunciati al fisco;
– caso 3: un patrimonio dovizioso ereditato;
– caso 4: un patrimonio dovizioso accumulato grazie ad artifizi evasivi o elusivi.
A nostro avviso, mettere sullo stesso piano impositivo le 4 ipotesi sopra evidenziate sarebbe iniquo e violerebbe un principio, quello della progressività in ragione della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), che in un periodo come questo è determinante rispettare per cercare di recuperare la massima coesione e solidarietà sociale.
5. L’IDEA DELLA “ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA”
Come procedere allora in attuazione del già citato articolo 53? Si potrebbe, ad esempio, strutturare l’imposta nel seguente modo:
1) aggiungere 4 cifre numeriche in coda al codice fiscale di ciascun contribuente che esprimano la media dei redditi imponibili dichiarati nel più lungo arco di tempo consentito dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (le dichiarazioni sono tutte “on line” in anagrafe tributaria, basterà fare un’addizione ed una divisione ed è presto calcolata la media);
2) la media dei redditi, come sopra descritto, consentirebbe il calcolo della ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA attraverso una funzione matematica del tipo Y = aX; in cui “Y” è l’aliquota personale congrua da calcolare, “X” la media dei redditi, “a” è un coefficiente di congruità espresso per (4 o più) scaglioni stabilito con legge.
L’aliquota personale congrua con cui tassare ogni singolo patrimonio, pertanto, dipenderà dalla congruità del medesimo patrimonio detenuto con la media del reddito dichiarato dal contribuente nel (lungo) periodo considerato. Maggiore sarà l’aderenza del patrimonio detenuto con la media dei redditi dichiarati, minore sarà l’aliquota dell’imposta patrimoniale.
Si potrebbe, così, sempre per continuare nell’esempio, giungere alla previsione:
– di una esenzione completa dall’imposta oppure di un’aliquota dello 0,5 % per il caso 1 (ipotesi di contribuente che, ad esempio, nei venti anni precedenti ha sempre dichiarato redditi molto bassi e che, coerentemente, risulta disporre di un piccolo patrimonio);
– di un’aliquota del 4 % per il caso 2 (ipotesi di contribuente che nei venti anni considerati ha sempre dichiarato redditi medio/alti e che dispone anch’egli coerentemente, di patrimoni di valore medio/alto);
– di aliquota del 6 % per il caso 3 (ipotesi di contribuente che ha ereditato patrimoni di valore medio/alto, per il quale non dovrebbe avere rilevo, in attuazione dell’art. 53, l’andamento dei redditi dichiarati negli anni precedenti);
– di aliquota del 10 % per il caso 4 (ipotesi di contribuente che dispone di patrimoni di valore medio/alto assolutamente incongrui con i redditi bassi dichiarati nei venti anni considerati).
CLETO IAFRATE
Componente Direttivo nazionale Ficiesse
c.iafrate@ficiesse.it
GIUSEPPE FORTUNA
Segretario generale Ficiesse
g.fortuna@ficiesse.it
[…] Ficiesse che riporta un ringraziamento ad un nostro concittadino palagianese per un suo articolo ( Clicca Qui per visualizzare l'articolo su palnet )pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale […]