L’accertamento fiscale (1^ parte)
15 Febbraio 2006In questa prima parte definiamo cos?? l?accertamento e illustriamo in generale i poteri istruttori a disposizione degli uffici.
Per accertamento si intende l?insieme delle attivit? di controllo che l?Amministrazione finanziaria pu? esercitare sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per la determinazione dell?imposta dovuta.
Tale attivit?, quindi, viene esercitata in prevalenza sulle dichiarazioni che i contribuenti debbono presentare e sugli adempimenti cui gli stessi sono obbligati, che riguardano principalmente la tenuta delle scritture contabili, l?effettuazione delle ritenute e dei versamenti.
Pu? consistere in un controllo formale basato sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (se vengono evidenziati errori di calcolo) o in un controllo di merito, nel cui caso viene esercitato attraverso particolari poteri.
L?Ufficio competente al controllo ? quello della circoscrizione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al momento in cui deve (o avrebbe dovuto) presentare la dichiarazione; per la cronaca, l?Ufficio competente per Palagiano ? l?Agenzia delle Entrate di Taranto 2, in via Campania 136. Nell?ambito dell?attivit?, la Guardia di Finanza coopera con gli uffici per l?acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini di accertamento, con poteri propri derivanti dall?essere forza di polizia.
La titolarit? del potere fa comunque capo agli uffici dell?Amministrazione finanziaria.I poteri a disposizione degli uffici finanziari consistono in indagini che possono essere effettuate sia presso gli stessi contribuenti avvalendosi della loro collaborazione (con richieste di documenti e chiarimenti), sia presso il loro domicilio in maniera coercitiva (accessi, ispezioni e verifiche).
Le richieste di dati e notizie possono consistere ad esempio in:
– inviti a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell?accertamento nei loro confronti;- invii ai contribuenti di c.d. questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti;
– inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (coloro che in sostanza hanno partita Iva) inviti alla esibizione di bilanci, libri e registri previsti dalla normativa tributaria;
– richieste alle aziende ed agli istituti di credito ed a Poste Italiane di copia dei conti intrattenuti con il contribuenti (cosiddetta indagine bancaria, per la quale occorre tuttavia una particolare autorizzazione specifica).
Le indagini svolte nei luoghi ove i contribuenti svolgono la loro attivit? sono poste in essere ?a sorpresa? dagli uffici e dalla Guardia di finanza e consistono in accessi, ispezioni e verifiche.
Per accesso si intende il potere di entrare nei predetti luoghi anche contro la volont? degli interessati, sulla base di specifica autorizzazione (contenente lo scopo dell?accesso) rilasciata dal capo dell?ufficio dal quale dipendono gli impiegati che lo pongono in essere ovvero dal comandante del reparto della Guardia di finanza.
Per accedere ai locali destinati anche ad abitazioni dei contribuenti, ? necessaria specifica autorizzazione della Procura della Repubblica.
Per accedere in locali esclusivamente adibiti ad abitazione ? necessaria l?autorizzazione della Procura, che pu? essere concessa solo se esistono fondati indizi di violazione delle norme tributarie e allo scopo di reperire registri, documenti e altre prove delle violazioni (in sostanza il magistrato deve valutare la necessit? dell?intervento in relazione alla tutela della inviolabilit? del domicilio privato).
L?autorizzazione ? altres? necessaria per procedere, nel corso dell?accesso, a perquisizioni personali e all?apertura coattiva di borse, plichi sigillati, casseforti, mobili, messaggi ricevuti via e-mail non ancora aperti, ecc..
Delle operazioni svolte durante l?accesso deve essere redatto un processo verbale, sottoscritto dal contribuente o suo rappresentante, nel quale sono indicate le contestazioni formulate nei suoi confronti.
L?ispezione documentale consiste nell?esame della regolarit? delle scritture contabili, ossia dei registri, libri e documenti che il contribuente tiene nei locali, anche di quelle la cui tenuta e conservazione non ? obbligatoria.
Se il contribuente dichiara che le predette scritture si trovano presso altri soggetti (ad esempio dal commercialista), deve esibire una specifica attestazione.
Le verifiche consistono nell?esame della documentazione contabile che il contribuente ha l?obbligo di tenere e nel riscontro dei dati, mediante il confronto con documenti o situazioni di fatto.
Sia le ispezioni documentali che le verifiche devono concludersi con la redazione del relativo processo verbale, avente le stesse caratteristiche sopra citate.
Nell?ambito dell?attivit? di controllo si inseriscono una serie di diritti a favore del contribuente previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212 del 2000).Alla prossima.
Domande prego ?