LEGGE NR. 266 DEL 23/12/2005
9 Marzo 2006Art. 1.
337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni,nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.