Niente attenuanti per i dirigenti

Niente attenuanti per i dirigenti

22 Marzo 2013 0 Di Life

di Luigi Oliveri

La responsabilità amministrativa ed erariale dei dirigenti non viene né eliminata, né ridotta dalla circostanza che il loro agire considerato antigiuridico dalla Corte dei conti discenda da direttive espresse dall’organo di governo. La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216 costituisce una pietra miliare per chiarire definitivamente le relazioni tra organi di governo e dirigenti, sfatando la convinzione, molto radicata, che lo strumento della direttiva possa da un lato orientare la gestione verso risultati antigiuridici facendo da scudo alla responsabilità, dall’altro costituisca limite insormontabile all’autonomia decisionale dei dirigenti.

La sentenza della magistratura contabile ha accertato la responsabilità erariale di un dirigente che, in violazione aperta del principio di onnicomprensività, ha liquidato a se stesso e a propri dipendenti compensi per la realizzazione di progetti, qualificati «extra orario», finanziati dall’Unione europea.

Tra gli elementi presentati a difesa del proprio operato, il dirigente ha puntato sull’assenza di colpa grave, scaturente dall’aver agito in buona fede, per aver eseguito un mandato stabilito dalla giunta comunale e, inoltre, nel rispetto di una fonte regolamentare interna. La sentenza evidenzia come simile eccezione risulti priva di pregio, riferendosi alla normativa che sancisce il principio di separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi di governo, rispetto alla dirigenza.

Nell’ordinamento locale, tale principio è fissato dall’articolo 107, comma 1, del dlgs 267/2000, secondo il quale «i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo».

La sentenza, per evidenziare la responsabilità del dirigente, richiama una norma che costituisce diretta conseguenza del principio di separazione, l’articolo 45, comma 4, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale i dirigenti sono in via esclusiva responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.

L’esclusività delle funzioni e competenze dirigenziali non può essere ridotta o lesa dalla relazione funzionale con gli organi di governo. Le direttive del sindaco o della giunta non hanno, né potrebbero avere, alcuna forza cogente nei riguardi dell’azione gestionale, perché se così non fosse, il principio di separazione sarebbe ovviamente sempre violato.

I dirigenti non possono trincerarsi dietro le direttive degli organi di governo, per rinunciare alla doverosità del proprio agire legittimo. Del resto, la giurisprudenza consolidata della magistratura contabile ha messo in evidenza che gli atti dei dirigenti, anche se a monte esistano direttive, non possono considerarsi come «dovuti», in particolare, come nel caso di specie, se le direttive si rivelino illegittime. E, comunque, adottare atti gestionali conformi a direttive illegittime implica la responsabilità del dirigente, visto che è questo, esprimendo la volontà nella fase finale dell’iter, che determina l’insorgere dell’azione lesiva dell’erario.

La sentenza della sezione Puglia sottolinea perfino che non solo una direttiva illegittima non giustifica un comportamento gravemente negligente, come quello adottato liquidando somme in difformità dalle regole imposte dalla legge e dalla contrattazione, ma addirittura impone al dirigente di esprimere la propria autonomia decisionale. Giungendo a disattenderla, ovviamente motivando, o, nel dubbio, interpretarla in modo da renderla conforme e rispettosa della legge.

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211090957462856&chkAgenzie=ITALIAOGGI