Pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro
17 Marzo 2014di Cleto Iafrate.
Facendo seguito ad un precedente articolo di Cleto Iafrate (https://www.palagiano.net/press/un-nuovo-reato-si-profila-allorizzonte-il-furto-del-tempo/) –
si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva 9 gennaio 2014 della Funzione Pubblica contenente le linee guida per l’applicazione dell’art. 28 D.L. 69/2013 (conv, in L. 98/2013) in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento ad istanza di parte.
La disposizione in esame modifica l’art. 2-bis L. 241 del 1990, introducendo il comma 1-bis. Si prevede il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo, ovvero, il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro; l’importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. La disposizione si applica ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa avviati ad istanza di parte iniziati a partire dal 21 agosto 2013.
La Funzione Pubblica precisa che detta fattispecie di indennizzo da ritardo va tenuta ben distinta da quella da danno da ritardo di cui al comma 1 dell’art. 2-bis della L. 241/1990. Quest’ultima, infatti, presuppone, l’avvenuta prova dell’esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.
LA REDAZIONE
Ed aggiungici anche la Direttiva emanata in tema che e’ possibile trovare a questo link
http://www.governolocale.net/?p=626&user_id=523