Parte seconda: Tesi a confronto sulla violazione l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell’Assessore Petrocelli
22 Ottobre 2012Indignati,
innanzitutto vi ringrazio per l’apprezzamento.
Ho letto attentamente il vostro scritto, mi preme sottolineare alcune cose, senza che questo appaia un atteggiamento di arroganza o presunzione, o ancora peggio voler apparire come il maestrino della situazione,vista anche la delicatezza del tema che stiamo trattando che coinvolge l’uomo e la sua sensibilità.
1) voi affermate : “Dobbiamo però anche dire che, lo stesso segretario pro tempore, interpretando in maniera errata il comma 3 o meglio, confondendo il comma 3 con il comma 2, ha indotto nell’errore lo stesso geometra facendogli ammettere indirettamente l’incompatibilità nel preciso istante in cui, rinunciando all’incarico, ammette di esercitare la professione”.
“Voglio soffermarmi sul termine “incompatibilità”, che vuol significare “l’inconciliabilità tra due uffici, tra due cariche elettive … Cioè, una carica elettiva escluda l’altra, un es. ai sensi del primo comma dell’art. 64, la carica di assessore è INCOMPATIBILE con quella di consigliere: ne consegue che, ove un consigliere assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina di assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”.
Altro es. “Per quanto riguarda la carica di assessore comunale, l’art. 66 del TUEL pone, da ultimo, l’incompatibilità con quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”.
Quindi a mio modo di vedere le cose, non siamo in presenza di alcuna “Incompatibilità”,ma di “Violazione” dell’art. 78 terzo comma del TUEL che prevede il ” DOVERE DI ASTENSIONE” dall’esercizio di attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica per i soli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.
“Il TUEL non prevede quindi alcuna disposizione sull’incompatibilità, in astratto, tra la carica di assessore e l’esercizio di una libera professione nello stesso territorio del Comune amministrato”.
Ma impone un obbligo di legge, che dovrebbe tradursi per il Tecnico – Assessore in “dovere” al quale attenersi scrupolosamente, al fine di garantire imparzialità nell’espletare la funzione di assessore.
Come chiarito dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno nel Parere del 29.03.2004 (reperibile nel sito //autonomie.interno.it/pareri/index.html),l’istituto si qualifica quale precetto generale di comportamento a cui uniformarsi.
Le domande che tutti si pongono sono:
1)cosa succede al libero professionista che violi tale dovere di astensione, violazione intesa come trasgressione, infrazione e inosservanza di leggi, norme o regolamenti che sono alla base dei principi deontologici dell’Ordine Professionale di appartenenza.
2) chi deve vigilare per garantire il rispetto dell’art. 78 del TUEL che “stabilisce che l’obbligo di astensione degli amministratori locali, posto a tutela dei generalissimi “principi dell’imparzialità” e della “trasparenza della pubblica amministrazione”?
In conclusione,è chiaro a tutti, che in concreto,gli unici che hanno l’obbligo di vigilare sull’OBBLIGO E IL DOVERE DI ASTENSIONE” sono:
in primis il Sindaco, che deve vigilare affinché vengano rispettati gli obblighi di astensione imposti dal Testo Unico degli Enti locali, visto che lui ne è il garante e responsabile, in quanto firmatario del decreto di nomina assossorile!
Oltre al Sindaco l’obbligo di vigilanza ricade anche agli Ordini di appartenenza( Geometri, Architettie Ingegneri) i quali potranno verificare, caso per caso, se nell’espletamento della libera professione l’iscritto rispetti o meno gli obblighi fondamentali di comportamento sanciti dai rispettivi Codici deontologici, e dopo aver verificato l’eventuale Violazione della legge e dei codici deontologici dell’ordine, Le sanzioni comminabili, ai sensi del disposto dei Codici deontologici degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri, nonché dei relativi Regolamenti professionali
potrebbero essere, in prima battuta, l’avvertimento o la censura, ferma restando la possibilità per i Consigli degli Ordini professionali di applicare anche sanzioni più gravi, come la sospensione dall’esercizio della professione e addirittura la cancellazione, tenuto conto della gravità del fatto e della “reiterazione” della condotta.
Che dire, l’astensione è un dovere e un obbligo di legge, nel caso d’infrazione o di inosservanza, la via è solo una, dimettersi e chiedere scusa.
Colgo l’occasione per rivolgere un consiglio ai consiglieri di minoranza, è lodevole la vostra richiesta di un consiglio Comunale per porre all’attenzione dell’assise , la mozione di sfiducia del Sig. Cirillo, parimenti dovreste fare con L’assessore Petrocelli ( non me ne volere Salvatò) per aver trasgredito al dovere di astensione previsto da una legge, e visto il lassismo del Sindaco fino ad oggi, porre una mozione di sfiducia anche nei suoi confronti, in quanto co-responsabile nei fatti, per non aver vigilato sull’operato dei suoi assessori, in tal senso, non basterà al Sindaco dire, ” io non lo sapevo”, la responsabilità comunque rimane, ma l’aggravante e la cosa ancor più grave è che son passati circa 10 giorni da quel consiglio comunale e lui non ha intrapreso l’azione di revoca della delega a Petrocelli, azione, che qualsiasi Sindaco “consapevole” delle proprie prerogative amministrative, politiche e deontologiche, avrebbe già preso in considerazione o meglio posto in essere immediatamente.
Come al solito vi saluto, con il mio solito francesismo.
Au revoir
N.B. anche questo articolo non è frutto del mio acume la semplice copia incolla .
Complimenti signor DIPIETRO per l’analitica disquisizione fatta in merito. E’ lodevole che un “normale” (non è ironia)cittadino lancia il sasso nello stagno, inviando così, chia,ri segnali che spetterebbero, invece ad altri. In primo luogo ai MONELLI e poi ai consiglieri di opposizione.
Comunque, questa attenta analisi rappresenta la risposta al gioco delle tre carte gestito dal nostro caro sindaco, quando all’indomani della figuraccia fatta in consiglio, invece di epurare PETROCELLI, lo giustifica asserendo che in merito c’erano sentenze che legittimavano il comportamento del suo assessore.
Bene, signori MONELLI e consiglieri di opposizione, credo che sia giunto il momento di aggiungere anche questo ILLECITO ad altri ed iniziare ad investire le autorità preposte. In questo caso, come in altri, si ravvisano ipotesi di reato di “abuso d’ufficio, interessi privati in atti d’ufficio ed altro. Ovviamente, tali ipotesi sono da segnalare in concorso con il nostro caro sindaco TARASCO, nei confronti del quale bisognerebbe dare corso ad una incessante attività di informazione sulle reticenze e nefandezze che quotidianamente vengono commesse da costui.
Svegliatevi MONELLI, consiglieri d’opposizione, cittadini tutti, questo sindaco si stà dimostrando più istronico delle OMBRE.
ADANEGRO.
Sig. Di Pietro,
dobbiamo ammettere che il suo articolo dettagliato ci ha indotti ad approfondire maggiormente le nostre conoscenze.
La norma è chiara e lei l’ha esplicitata in maniera eccellente. La cosa di cui noi siamo certi però è che, purtroppo, la scarsa conoscenza del comma 3 da parte del Consiglio, supportata dal segretario pro-tempore, ha indotto il geom. Petrocelli ad affermare pubblicamente di svolgere la professione per cui se, secondo la norma lui avrebbe potuto scegliere da subito se continuare la professione o fare l’assessore, oggi, con quella dichiarazione ha esplicitato una sorta di incompatibilità che non gli consente più la scelta bensì gli impone le dimissioni.
A dirla tutta, in quell’assise, le anomalie erano due: oltre a quella sopra citata, c’era anche quella data dal fatto che lui, essendo relatore della delibera nonché progettista e direttore dei lavori di una delle strutture del consorzio, era incompatibile in virtù dell’art. 78 comma 2. Incompatibilità rimossa con la dichiarata rinuncia all’incarico e che però, implicitamente ha comportato, secondo noi, la non più possibilità di scelta tra la rinuncia all’esercizio della libera professione e le dimissioni da assessore.
Secondo noi, il geom. Petrocelli, è stato erroneamente indotto in un vicolo cieco che oggi vede, come unica via d’uscita, le sue dimissioni da assessore.
cordialmente___________________gli indignati
Anche stamane, leggendo su “La Gazzetta del Mezzogiorno” il resoconto del comunicato di “API – Alternativa per Palagiano, è possibile verificare la profonda incomprensione che continua a persistere intorno al “caso Petrocelli”. Incomprensione che vale anche per gli Indignati.
Provo a chiarire una volta per tutte perché, a proposito dell’assessore Petrocelli, sia assolutamente fuori luogo invocare una presunta incompatibilità.
L’articolo di legge in questione non afferma l’esistenza di una incompatibilità tra una determinata figura professionale e una amministrativa; vieta “semplicemente” che si possa dare una prestazione professionale da parte di un tecnico che sia nel contempo anche amministratore, nel territorio sottoposto alla giurisdizione amministrativa dell’amministrazione di cui egli fa parte.
L’assessore Petrocelli, che incidentalmente è anche un tecnico professionista, dovrebbe dunque rassegnare le proprie dimissioni in virtù della violazione di un preciso articolo di legge, atteso che è risultato essere prestatore di opera professionale in territorio che gli era inibito. La violazione si è consumata nel momento in cui egli ha accettato di fornire la prestazione in oggetto e non quando è stato nominato assessore.
Vale forse la pena di ribadire come, nel caso in cui venisse aperta un’indagine nei confronti dell’assessore da parte della Procura, e nell’eventualità di un rinvio a giudizio, anche il Sindaco e il Collegio dei Geometri sarebbero chiamati a rispondere, ma per omessa vigilanza sull’operato dell’assessore; non certo per via di una nomina assessorile legittima da parte del Sindaco, che ne ha l’esclusiva competenza, o da parte del Collegio, che non gode neppure della facoltà di nominare assessori o di porre veti al potere esclusivo del Sindaco in tale materia.
Di fatto, nel caso in cui Petrocelli non rassegnasse le dimissioni da assessore e il Sindaco non dovesse revocargli la delega, sempre nell’ipotesi di una indagine, la Procura non potrebbe contestare alcuna incompatibilità; potrebbe bensì avanzare l’ipotesi che il mantenimento della delega assessorile possa configurare una possibile reiterazione della violazione già accertata.
Mimmo Forleo
INCOMPATIBILE: agg. 1. inammissibile nell’ambito definito da esigenze logiche, giuridiche o morali. 2. part. Di caratteri il cui contrasto rende impossibile la convivenza / DI CARICHE OD UFFICI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE RICOPERTI “CONTEMPORANEAMENTE” DALLA STESSA PERSONA. – dizionari Le Monnier –
A questo punto ci chiediamo: staremo dicendo la stessa cosa e non ci staremo capendo?
Come abbiamo fatto dal primo istante, le riportiamo parte di quanto da noi pubblicato in precedenza
“I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. …si evince che chiunque, Ingegnere, Architetto, Geometra, o comunque libero professionista, competente in materia di edilizia e urbanistica, eserciti la libera professione non può essere, CONTEMPORANEAMENTE, nello stesso territorio amministrato, componente della Giunta Comunale. La norma, lungi dal configurare una mera limitazione all’esercizio dell’attività professionale, potrebbe ben configurare una causa d’incompatibilità. L’affermazione sembra trovare un riscontro nella circostanza che il legislatore ha imposto all’amministratore non tanto un obbligo di non fare riferito ad un singolo specifico atto -obbligo cui è normalmente ricollegato l’istituto della astensione (art. 78, comma 2) – quanto piuttosto un obbligo di non fare riferito genericamente e complessivamente ad un’intera attività, obbligo cui viene usualmente riconnessa la incompatibilità tra la carica pubblica e l’esercizio professionale (art. 78, comma 3)”.
Di conseguenza, se l’architetto Tizio, esercita la libera professione, NON PUO’ rivestire contemporaneamente la carica di assessore a meno che, non rinunci all’esercizio temporaneo della professione, limitatamente alla durata del mandato. Da non confondere con quanto recitato dal comma 2 che si riferisce al singolo atto e che prevede quindi, l’astensione dalla partecipazione alla discussione e votazione.
Ora, in quell’assise, erano da richiamare entrambi i comma (2 e 3) il primo, in quanto il geometra avrebbe dovuto astenersi dal relazionare perchè incompatibile rivestendo il ruolo di progettista e direttore dei lavori, vizio sanato dalle sue immediate dimissioni che però, si sono dimostrate un’arma a doppio taglio in quanto, comunicando all’assise di essere progettista e direttore dei lavori, si è indirettamente dichiarato di esercitare la professione. Svolgendo la stessa, si crea un’INCOMPATIBILITA’ tra due esercizi.
Ora, secondo la norma, questa incompatibilità, non avrebbe proprio dovuto avere modo di esistere perchè, al momento dell’assegnazione delle cariche assessorili, il sindaco avrebbe dovuto provvedere a NON dare alcuna delega assessorile al geometra o, di contro, lo stesso geometra, avrebbe dovuto abbandonare la professione ed accettare la carica. Ad oggi, secondo noi, questo non è più possibile perchè, il fatto di aver accettato la carica pur mantenendo l’esercizio della professione ed averlo, per giunta, dichiarato in Consiglio Comunale (mal consigliato), lo ha messo nella posizione di poter risolvere l’incompatibilità SOLO attraverso le dimissioni da assessore. Noi siamo certi, forse sbagliando, che il tutto sia accaduto nella più totale buona fede del geometra anche perchè, se così non fosse, non avrebbe dichiarato pubblicamente di esercitare la professione però, ciò non toglie che, sempre secondo noi, sarebbe opportuno per lui rassegnare le dimissioni.
Per quanto poi riguarda eventuali responsabilità civili e penali, proprio perchè accaduto in un’altra occasione sempre su questo portale e, dopo un appunto fatto da Life, siamo giunti anche noi alla conclusione che un processo mediatico non serva a risolvere i problemi ma solo a danneggiare le persone delle quali si parli e a riempire pagine virtuali per cui, non riteniamo opportuno entrare in merito perchè non è questa la sede giusta per poterne disquisire né siamo noi a dover giudicare. Noi esponiamo solo delle nostre considerazioni in base a fatti accaduti e sui quali non ci spiace documentarci.
____________________________gli indignati
Cari Indignati, del vostro ragionamento si potrebbe dire che non fa una grinza, ma solo perché presenta delle vere e proprie pieghe.
Voi affermate: “se l’architetto Tizio, esercita la libera professione, NON PUO’ rivestire contemporaneamente la carica di assessore a meno che, non rinunci all’esercizio temporaneo della professione, limitatamente alla durata del mandato.”
Mi fate capire, sulla base di questa vostra raccomandazione, in quale modo poi l’architetto in questione potrebbe svolgere il tipo di attività professionale che la legge non gli nega di poter svolgere? Vi accorgete, oppure no, che l’architetto, rinunciando all’esercizio temporaneo della professione, dovrebbe rinunciare anche all’espletamento di incarichi professionali che dovessero venirgli da territori non sottoposti alla giurisdizione amministrativa dell’amministrazione di cui fa parte?
Quanto alle eventuali responsabilità civili e penali, devo farvi rilevare che i vostri scrupoli sono mal riposti. Qui nessuno potrebbe danneggiare chicchessia, atteso che la violazione di legge di cui parliamo non appartiene al mondo delle supposizioni da suffragare con prove, ma è emersa pubblicamente nel corso di una Assise comunale.
Mi tocca inoltre farvi notare come non si tratti neppure di imbastire alcun processo mediatico. Si tratta invece di una serie di considerazioni che, prendendo spunto da casi giudiziari già accaduti e del tutto simili alla fattispecie del caso qui analizzato, tendono a rappresentare il quadro di possibile illegalità in cui si starebbe muovendo l’attuale amministrazione.
Dette considerazioni, in fin dei conti, non sono affatto dissimili da quelle avanzate in Consiglio comunale dai consiglieri che avete eletto a vostri beniamini e da loro ribadite in occasione dell’incontro avuto col Sindaco e con l’assessore Petrocelli. Volete forse sostenere che le abbiano avanzate perché mossi dall’intento di “danneggiare le persone delle quali si parli” e per “riempire pagine virtuali”?
Mimmo Forleo
sig. Forleo,
in questo periodo lei avrà notato quanto ci piaccia il suo pensiero e quanto ci piacciano anche le discussioni con lei che rimangono fini a se stesse e non intralciano l’intero “rapporto virtuale” tra noi e lei.
Detto questo ci preme dirle che intanto, apprendiamo con piacere che nonostante la sgualcitura del nostro discorso, lei abbia quantomeno smesso di parlare di mancanza di incompatibilità. Per quanto riguarda che la stessa sia poi limitata al territorio in cui si amministra, ci scusi ma l’avevamo dato per scontato considerando che sia scritto a chiare lettere sulla norma in questione tant’è che non abbiamo detto che lo stesso geometra avrebbe dovuto momentaneamente cancellarsi dall’Ordine dei Geometri a garanzia del fatto di non dover esercitare (cosa che generalmente si fa quando si ha l’obbligo totale di rinuncia alla professione).
Per quanto poi attiene ai nostri beniamini, vorremmo farle notare anche se questo dovrebbe essere ormai chiaro come il giorno che, il fatto di essere tali, non ci vincola a sostenere che abbiano ragione a prescindere e le diciamo di più! Secondo noi hanno sbagliato perchè, se avessero avuto le idee più chiare e conosciuto meglio il comma 3, avrebbero sicuramente evitato tutta quella confusione creata tra consiglieri e segretario e risolto il vizio nell’unica maniera possibile e, lo stesso Petrocelli, molto probabilmente, non avrebbe avuto alcun tentennamento nel dimettersi oltre che da direttore dei lavori, anche da assessore! Oltre tutto è stato più che chiaro che la situazione non si è risolta come avrebbe dovuto perchè, se lei ricorda, il sig. Mancini (che, non ce ne voglia, anche lui non conosceva bene il comma in questione) suggeriva un’eventuale dimissione dall’incarico, supportata dai monelli. Subito dopo il segretario pro tempore, errando anche lui, sosteneva che tutto si sarebbe potuto risolvere come suggerito da Mancini. È chiaro ed evidente che , di quel comma, nessuno di loro ne fosse a conoscenza o quantomeno, nessuno l’avesse interpretato a dovere! Dopodiché, avendo causato un enorme numero di gaffe con una gran confusione, è inevitabile, quale unica soluzione, la dimissione da assessore.
Per quanto poi attiene l’ultima parte del suo discorso, vorremmo riportarla al suo articolo sulla Mellone, poi censurato. In quell’episodio, siamo stati indotti, come altri utenti a ergerci, sbagliando, a giudici. Quando Life ha fatto giustamente presente la cosa, lei non ha avuto alcun tentennamento a tirarsene fuori dicendosi l’unico che aveva solo riportato quanto scritto mentre gli altri avevano fatto “supposizioni”. Non ce ne voglia ma non vogliamo più cadere in un errore simile per cui come diceva il prof. Anzolin in un suo post, ad ognuno il suo compito!
Se i nostri beniamini hanno esposto il problema in Consiglio (anche se, come detto prima, non nella maniera più corretta), hanno solo fatto il loro dovere in quanto consiglieri comunali con funzioni di indirizzo e controllo.
Per concludere, siamo più che certi che questa discussione potrebbe non avere mai fine per cui, ci perdoni ma, considerando che su alcuni punti ci troveremo sempre in disaccordo, preferiamo fermarci qui, con le nostre convinzioni, giuste o sbagliate che siano in quanto, mai abbiamo avuto e mai avremo la convinzione di aver ragione. Lasciamo ora che, chi di dovere, si occupi del caso e ne tragga le dovute conclusioni.
Con stima__________________gli indignati
………………….Bene, è chiaro a tutti che vi è stata una violazione di una legge o norma che dir si voglia.
Violazione per la quale non è prevista alcuna sanzione, se non facendo ricorso alla giustizia penale che in questi casi configura il reato di abuso d’ufficio, che naturalmente non si estingue con il sol fatto che l’assessore in questione abbia rimesso l’incarico tecnico per un consorziato di città impresa, sarebbe opportuno sapere se lo stesso assessore che ha mantenuto la delega all’ urbanistica dal 201l fino a maggio 2012 e che nel giugno 2012 gli è stata affidata la delega ai lavori pubblici, abbia in questo arco temporale continuato a svolgere il suo lavoro tranquillamente.
Penso che a Palagiano violare e infrangere la legge è prassi consolidata, bisogna ringraziare i monelli e il consigliere Lippolis per aver fatto emergere questo malcostume, credo che altri assessori nel recente passato abbiano violato la legge, tecnici che svolgevano la loro professione senza alcuna limitazione e nel contempo erano assessori delegati all’Edilizia pubblica e privata, urbanistica, protezione civile.
In conclusione, violare la legge è ormai prassi consolidata.
Au revoir