Referendum? Sentiamo l’altra campana…

21 Settembre 2004 Off Di Life

Accesso alla procreazione assistita
Consentito solo nei casi di sterilit? documentata e non risolvibile terapeuticamente

Si pu? far ricorso alla tecnica solo in presenza di sterilit? accertata e dopo aver fatto ricorso a cure terapeutiche in maniera graduale garantendo, in tal modo, la continuit? della ricerca a sostegno della cura della sterilit? nella sua prima fase.

Quali coppie
Coppie di fatto oltre a quelle coniugate, purch? maggiorenni in et? potenzialmente fertile. No ai single, alle coppie omosessuali, alle ?mamme-nonne? e alla fecondazione post mortem.

Con questa legge si tutela il diritto del nascituro ad avere tutti e due i genitori e di sesso diverso come natura comanda; tutela altres? i bambini dalla nascita in uteri in affitto o dopo la morte dei genitori, evitando cos? giustificate crisi di identit? dopo la nascita e durante le fasi della sua crescita.

No all?eterologa

Vietata la fecondazione eterologa, cio? con seme di persona estranea alla coppia.

Tutela il diritto del bambino a conoscere i suoi veri genitori evitandogli anche la preclusione di curare determinate malattie attraverso il ricorso a cure possibili solo con le donazioni parentali. Questo punto della legge eviterebbe ai genitori ricorrenti alle tecniche di fecondazione artificiale di selezionare le caratteristiche psico-fisiche del nascituro in base alle proprie esigenze ed ai propri gusti, contrastando la ?mercificazione? della vita.

Consenso informato

Informazione alle coppie dei possibili effetti, sanitari e psicologici.

Garantisce alla coppia piena informazione sugli effetti sanitari e psicologici di tali trattamenti, tutelandola da eventuali laboratori privati che speculano su queste tecniche costosissime.

Embrioni

– Adottabilit? degli embrioni congelati
– Possibile produrre non pi? di tre embrioni per volta (per un unico e contemporaneo impianto).
– Crioconservazione solo in caso di impossibilit? di trasferimento nell?utero per gravi e non prevedibili problemi di salute della donna.

Tutela il concepito da eventuali ritardi nell?impianto dovuti a motivazioni puramente egoistiche e superficiali che comporterebbero il suo congelamento con elevata probabilit? di morte.

Strutture autorizzate

Strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro.

Maggiori garanzie per i ricorrenti, attraverso soggetti autorizzati.

Tutela del nato e del nascituro

Si assicurano i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito. I bambini che nasceranno saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno  lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

Tale legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Pertanto dal momento in cui i genitori decidono di avere un figlio con tali tecniche dovranno ovviamente e necessariamente riconoscerlo ( prima questo non era garantito). Questo punto della legge pone la dignit? del concepito sullo stesso piano di quella dei genitori.

Sperimentazione

Vietata la clonazione umana. No a sperimentazione sugli embrioni. No a tecniche che possano predeterminare o alterare il patrimonio genetico.

La legge vieta qualsiasi intervento e sperimentazione sugli embrioni al fine di alterare il patrimonio genetico a proprio piacimento poich? l?individuo umano non deve mai essere trattato come un oggetto e tale dignit? va tutelata sin dall?origine.

Altro chiarimento che ci preme apportare ? quello relativo alle cellule staminali embrionali. In particolare va detto, per onest? intellettuale, che i maggiori successi in campo medico sono venuti dall?uso e dalle sperimentazioni di cellule staminali umane prelevate dal midollo, dal cordone ombelicale e da altri tessuti del corpo.
Alla base di queste considerazioni vi ? la necessit? di evitare in qualsiasi modo la prevaricazione di un individuo a scapito di un altro, del pi? forte sul pi? debole cos? come avviene nella logica che giustifica la pena di morte, le guerre preventive ecc.
Ora, carissimi concittadini, sentiamo di aver contribuito lealmente a far s? che la vostra conoscenza al riguardo sia pi? completa, alla luce di tutto questo si pu? veramente essere liberi di scegliere, perch? la vera libert? non deriva dal fatto di poter compiere un gesto senza saperne il significato, ma dall?aver acquisito la consapevolezza, la conoscenza e la piena informazione di ci? che si fa.
Nel congedarvi siamo tranquilli di non aver imposto alcuna cosa a nessuno, ma di aver stimolato a partecipare attivamente alla vita pubblica!”

Luce&Sale