REQUISITI DI RURALITA’ DEI FABBRICATI STRUMENTALI ED ESENZIONE IMU
13 Gennaio 2018
LA DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LE MIE TESI
Quando non si ha una visione univoca delle questioni, è bene chiarirle in maniera definitiva.
Soprattutto se si trattano argomenti per i quali occorre dare garanzie ai cittadini che, dal canto loro, hanno il diritto di conoscere quale debba essere il corretto atteggiamento da assumere. E se a trattare argomenti del genere è un professionista che riveste un ruolo politico, il chiarimento diventa un obbligo!
Come molti di voi ricorderanno, già durante la campagna elettorale per le amministrative 2017 ho affrontato la questione dell’esenzione IMU per i “fabbricati rurali strumentali”: capannoni, opifici e quelle che, a Palagiano, chiamiamo “camere di campagna”.
Da quel momento molta gente che ignorava la cosa ha cominciato ad interrogarsi sulla modalità di fruizione del beneficio e sulla reale esistenza di tale opportunità. E’ stato così che sono pervenute diverse richieste di chiarimenti tanto al sottoscritto quanto all’Ufficio Tributi del nostro Comune.
Proprio in virtù di dette richieste, nei mesi scorsi sono stato invitato dallo stesso Ufficio Tributi a confrontarmi sulla questione. Ho predisposto così una dettagliata relazione inviata all’Ufficio in cui, citando le diverse fonti normative, ho documentato il corretto non assoggettamento ad IMU dei “fabbricati rurali strumentali”.
Ai fini fiscali, e quindi dell’esenzione IMU, per fabbricati rurali strumentali si intendono quelle costruzioni presenti nei terreni agricoli utilizzate per finalità strumentali all’esercizio dell’attività agricola. A titolo di esempio si deve considerare rurale un manufatto che si trova in campagna e che viene destinato, da chi coltiva il terreno, a “ricovero di attrezzi agricoli”.
La legge, dunque, per riconoscere la ruralità fiscale a questa tipologia di fabbricati impone esclusivamente il requisito oggettivo della strumentalità di fatto all’attività agricola non prescrivendo alcun particolare requisito in capo ai relativi proprietari.
Si pensi, a conferma di ciò, che può essere riconosciuto carattere di ruralità (e quindi l’esenzione IMU) anche al fabbricato insistente su un terreno affittato purché il medesimo fabbricato venga utilizzato in maniera strumentale alla coltivazione del fondo da parte del soggetto (diverso ovviamente dal proprietario) che lo coltiva.
Ai fini dell’agevolazione IMU, è necessario che la situazione di fatto di strumentalità del fabbricato rurale trovi corrispondenza nella banca dati del Catasto: per questo occorre che il fabbricato sia classificato nella categoria catastale D/10 o, se in altra categoria (come C/2 o C/6 maggiormente diffuse nel nostro territorio), rechi la specifica annotazione della sussistenza del requisito da far iscrivere all’Agenzia delle Entrate tramite richiesta del contribuente redatta su apposita modulistica.
Nonostante io sia sempre stato certo che fosse questa la giusta lettura, altri hanno mostrato qualche perplessità ritenendo, invece, che fossero prescritti particolari requisiti, non solo per i fabbricati, ma anche in capo ai relativi proprietari.
Nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, organo preposto a deliberare in materia di IMU e altri tributi locali, tali perplessità – non di certo mie – mi hanno indotto a formulare un quesito al Dipartimento delle Finanze pervenuto successivamente alla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate.
La Direzione Regionale della Puglia, che ha anche l’onere di supportare gli enti locali nella gestione dei tributi di propria competenza, ha trattato l’argomento inviandomi formale risposta in data 12 gennaio 2018 e condividendo “in toto” la mia lettura.
L’Amministrazione Finanziaria, nella nota inviatami, ha sostenuto che la legge “non prevede alcun requisito soggettivo afferente il possessore”.
In particolare, condividendo quanto io sostengo a riguardo del solo utilizzo ai fini strumentali del fabbricato e delle formalità catastali da rispettare, ha ulteriormente confermato che “alle costruzioni che soddisfano i suddetti requisiti si riconosce il carattere di ruralità, non rilevando la circostanza che il possessore sia o meno coltivatore diretto o imprenditore agricolo”.
Con l’augurio che finalmente sia fugato ogni dubbio e tutti i cittadini possano usufruire dell’agevolazione senza alcun timore e confortati dal parere autorevole della Direzione Regionale delle Entrate!
Gentile Francesco, grazie.
Ho letto molto attentamente e con soddisfazione il suo articolo, in quanto io stesso mi trovo ad affrontare un caso simile.
Il mio comune (in Calabria) pretende il pagamento dell’IMU relativo ad un immobile strumentale ad un fondo agricolo (categoria catastale C2 con tuttavia annotazione di “accertati i requisiti di ruralità ai sensi della legge 113/1994), in quanto sostiene le che la legge (art. 9 co. 3 D.L. 557/1993), conceda tale esenzione al solo soggetto che si qualifichi quale imprenditore agricolo.
Le chiedo pertanto, al fine di poter presentare una accurata istanza all’ufficio tributi, se le è cortesemente possibile inviarmi: 1) la relazione da lei redatta; 2) il quesito formulato al dipartimento delle finanze; 3) $) la risposta dell’amministrazione finanziaria e quella della regione Puglia.
Un grazie per la sua cortesia e per il post.
Vincenzo
e-mail:damcos07@gmail.com
Interessante. Chiedo se è possibile avere, o dove posso trovare, il testo integrare domanda a Dipartimento Finanze e della risposta giunta della Direzione Regionale della Puglia del 12 gennaio 2018. Dal 13 gennaio sono intervenute altre interpretazioni?