Rumore da traffico stradale: come tutelarsi (Avv. Santo Durelli e Avv. Michela Cucich)
27 Luglio 2017 0 Di LifeConseguenze per il nostro organismo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i rumori prodotti dal traffico cittadino rappresentano il più rilevante problema ambientale europeo dopo l’inquinamento atmosferico, interessando la salute di circa 30 milioni di abitanti del Continente europeo.
Studi approfonditi hanno dimostrato che l’incidenza di disturbi del sonno, infarti, ictus, ipertensione e malattie cardiovascolari, sia più diffusa tra la popolazione che vive in città particolarmente rumorose, rispetto a quella che è meno esposta al rumore. Immancabili sono stress nervosismo malessere (cd. annoyance).
La soluzione o quantomeno la riduzione del problema a livello generale presuppongono l’adozione di scelte politico- industriali (ad es., per incentivare l’uso delle auto elettriche), oppure allocazione di risorse per migliorare servizi (in primis il trasporto pubblico per le persone) o strutture (ad es. l’adozione dell’asfalto cosiddetto “silenzioso”).
Ma questo breve scritto si pone in altro ambito, quello dei disturbati, per dare loro qualche indicazione sui mezzi di tutela che possono esperire, singolarmente o riuniti in comitati. Penso a quei casi in cui il disturbo è particolarmente grave, ad esempio a causa della esposizione a rumori di autostrade, tangenziali, strade di intenso traffico in genere, da cui derivino immissioni significativamente superiori ai limiti consentiti.
Quali sono dunque le iniziative che il singolo disturbato può intraprendere per risolvere il problema acustico?
Anche per il rumore da traffico stradale sussiste una doppia tutela, che possiamo definire, l’una, pubblicistica-indiretta, l’altra, privatistica/diretta.
Con la prima (pubblicistica) il disturbato presenta un esposto al Comune (il quale, ai sensi dell’art. 14 comma 2° della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/95 esercita le funzioni amministrative relative al controllo, tra le altre, sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse), descrivendo il disturbo, e chiedendo che l’Ente accerti se il rumore ecceda i limiti consentiti e, nel caso, adotti (se la strada è comunale) o faccia adottare (se la strada non è comunale, ad esempio una autostrada) i necessari rimedi.
Questi potrebbero consistere, a titolo esemplificativo, nella posa di dissuasori, nell’installazione di semafori intelligenti, nella riduzione limiti di velocità di transito, ecc) per condurre il rumore nei limiti della accettabilità.
Con la seconda (privatistica) il disturbato si rivolge direttamente al soggetto disturbante (ente proprietario della strada, gestore) e, prospettando il supero dei limiti consentiti, chiede che l’Ente proprietario della strada o il suo gestore adotti i rimedi del caso per ricondurre il rumore nei limiti della normale tollerabilità.
Si deve chiarire che i limiti di accettabilità e quelli della normale tollerabilità divergono o, quantomeno, possono divergere tra loro.
Per l’inquinamento da traffico è stata emanata una apposita norma, il D.P.R. 142/2004, che stabilisce in modo rigido e generale i limiti di accettabilità massimi consentiti di rumore, che variano a seconda della tipologia di strada e della distanza del ricettore.
II limite della normale tollerabilità, invece, non è stabilito in via preventiva e rigida, ma è lasciato alla discrezionalità del Giudice che terrà conto di tutte le specifiche condizioni del caso particolare.
Come regola generale, suscettibile peraltro di essere derogata dal Giudice, si considera intollerabile un rumore che superi di tre dB(A) il rumore di fondo della zona.
Principi che regolano il rapporto tra tutela pubblicistica e privatistica
La Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito al rapporto tra i limiti sanciti dalla norma pubblicistica e quella privatistica, ha ripetutamente affermato (tra le tante, vedasi le sentenze n. 3438 del n. 5564 del 2010 e la n. 939 del 201) i seguenti concetti e regole (che valgono anche per il rumore da traffico):
– un rumore che supera i limiti della accettabilità amministrativa è sempre eccedente il limite della normale tollerabilità;
– un determinato rumore può rientrare nei limiti di accettabilità amministrativa ma essere eccedente il limite della normale tollerabilità, con la conseguenza che la sorgente che emette il rumore anche se in regola con le norme pubblicistiche, ciò non toglie che quel rumore, nei confronti del privato, proprio perché superiore al limite della normale tollerabilità, sia illecito;
– il parametro da utilizzare per stabilire se vi sia o meno concreto disturbo per il privato, come già s’è detto, non è tanto quello dell’accettabilità amministrativa, bensì quello della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. al cui rispetto anche la Pubblica Amministrazione, laddove svolga delle attività, è comunque tenuta.
Ne deriva che le immissioni potrebbero essere rispettose dei limiti di ammissibilità pubblicistici ma risultare in concreto intollerabili secondo la norma civilistica.
Ma, lo si aggiunge per completezza e chiarimento, il Giudice, valutate le circostanze del caso, potrebbe far coincidere il limite della normale tollerabilità con quello della accettabilità. La legge attribuisce al Giudice civile, chiamato ad applicare l’art. 844 c.c., un potere discrezionale di valutazione , proprio al fine di tener conto della particolarità e delle specificità di quel singolo caso sui cui deve decidere.
Aspetti operativi. Le prime iniziative
Il soggetto disturbato potrà scegliere se avviare la tutela pubblicistica o quella privatistica.
a) Se opterà per la prima, presenterà un esposto, il più circostanziato possibile, al Comune il quale, valutatone il contenuto, potrà incaricare l’organo tecnico (ARPA o Polizia municipale sezione ambientale) di eseguire i rilievi; in caso di accertato supero, il Comune avvierà il procedimento amministrativo per ordinare all’Ente proprietario o gestore di eseguire gli interventi idonei per la mitigazione del rumore (ovviamente se la strada è di proprietà del Comune stesso non vi sarà l’emanazione dell’ordinanza ma il Comune provvederà direttamente). Suggerisco anche nel caso si opti per la tutela pubblicistica di avvalersi di un tecnico acustico di fiducia che, all’esito di misurazioni fonometriche, documenti in una sua relazione che le immissioni siano eccedenti i limiti (quantomeno) previsti dalla normativa pubblicistica. Di fronte ad un documento tecnico, da un lato, il Comune non potrà non dar corso agli accertamenti tramite i propri organi tecnici, dall’altro questi ultimi, avendo un contraddittore esperto, saranno portati ad eseguire i rilievi nel modo più scrupoloso ed oggettivo.
b) Se il disturbato opterà per l’azione privatistica-diretta allora come primo passo invierà una diffida (se tramite legale avrà più “peso”) all’ente proprietario e/o al gestore della strada, allegherà la relazione fonometrica del proprio tecnico, previamente acquisita, e chiederà di porre in essere gli interventi di mitigazione, concedendo un termine congruo entro il quale darvi corso. Preannuncerà che, in difetto, agirà giudizialmente per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento del danno.
L’azione giudiziale
Optato per la tutela pubblicistica, se il Comune non avviasse il procedimento amministrativo ovvero questo si concludesse in modo non soddisfacente ovvero ancora il Comune, se proprietario della strada, non attuasse misure risolutive, parimenti, optato per la tutela privatistica, se la diffida formulata rimanesse senza seguito ovvero la successiva azione dell’ente non addivenisse a risultati soddisfacenti, il disturbato non avrà scelta che adire la via giudiziale.
Il disturbato, farà valere il suo diritto soggettivo, alla salute e/o alla qualità della vita e/o alla integrità del suo diritto di proprietà, e chiederà al Giudice civile di ordinare all’Ente proprietario o gestore della strada di eseguire gli interventi di mitigazione utili e praticabili.
Se l’entità del disturbo rumoroso prodotto dal traffico è tale da cagionare il pericolo di un pregiudizio grave alla salute sarà possibile proporre un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Questo procedimento è caratterizzato da sommarietà e speditezza ed è finalizzato ad ottenere un provvedimento provvisorio di condanna alla effettuazione di interventi di insonorizzazione (quali, a mero titolo esemplificativo, lo ripetiamo, la realizzazione di barriere fonoassorbenti, dissuasori di velocità, semafori intelligenti, riduzione di velocità). Non è possibile in sede di procedimento di urgenza formulare anche domande risarcitorie dei danni, che potranno essere avanzate solo nel successivo – ed eventuale – giudizio ordinario di merito.
Nel caso invece in cui non sussistano i presupposti di urgenza, il disturbato, prima di iniziare la causa ordinaria, dovrà esperire, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 28/2010 e ss. mm., il procedimento di mediazione, vertendosi in materia per cui detto incombente è obbligatorio.
Se la mediazione va a buon fine si conclude con la sottoscrizione di un accordo verbale, il cui contenuto è concordato dalle parti e che può contenere la dettagliata descrizione degli interventi di insonorizzazione necessari per ottenere l’abbattimento delle immissioni, eventualmente suggeriti d’intesa dai tecnici delle parti o da tecnico terzo nominato nel corso della mediazione, oltre la corresponsione di eventuali somme a titolo risarcitorio.
Nel caso in cui invece la mediazione non vada a buon fine, a questo punto il disturbato è libero di adire il Tribunale attraverso il procedimento ordinario di cognizione, nel corso del quale verrà esperita la fase istruttoria (sentiti testimoni, nominato un Consulente Tecnico per valutare l’effettiva illiceità delle immissioni e per individuare gli interventi idonei a ricondurre le immissioni entro i limiti della normale tollerabilità), all’esito della quale il Giudice, se riterrà di accogliere la domanda del soggetto disturbato, ordinerà al parte soccombente a realizzare le opere da costui individuate, oltre al risarcimento dei danni.
Le immissioni rumorose, in specie se prolungate e gravi, sono causa di danni, alla salute, alla qualità della vita, di tipo esistenziale, oltre che di natura economica (si pensi alla svalutazione del proprio immobile).
Per quanto attiene agli aspetti propriamente risarcitori e sulla quantificazione del danno non patrimoniale si richiama l’articolo dal titolo “La risarcibilità del danno non patrimoniale per immissioni acustiche intollerabili. Criteri di liquidazione” reperibile sul sito www.avvocatodurelli.it).
Si ringrazia lo Studio Legale Avv. Santo Durelli per il prezioso articolo tecnico-legale.
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