Semplicemente pensa … prima di sparare pensa …

Semplicemente pensa … prima di sparare pensa …

3 Agosto 2017 0 Di Life

 

Duole prendere atto della tanto grave quanto diffamatoria accusa di prevaricazione, antidemocrazia e mancanza di rispetto nei confronti dell’elettorato mossa con un comunicato apparso ieri sul web dal movimento politico “Casa Palagiano” il cui rappresentante in Consiglio Comunale è il dott. Gennaro Gisonna. Ovviamente l’ingiusta accusa è stata rivolta alla maggioranza Lasigna tutta con particolare riferimento al Presidente del Consiglio per non aver permesso le riprese audiovisive dell’adunanza di Consiglio Comunale di lunedì 31 luglio dopo aver chiesto cortesemente all’incaricata, prima dell’inizio dei lavori, di non procedere.

Ma andiamo ai fatti.

Il consigliere Gisonna, con lettera pec del 19 luglio scorso giunta al protocollo del Comune il successivo 24 luglio, comunicava al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio che avrebbe trasmesso “in diretta live sul canale social network facebook”, a sua cura e spese, tutte le adunanze di Consiglio Comunale. Ciò senza la richiesta di alcun consenso!

Il Presidente del Consiglio, Francesco Carucci, che è e deve essere garante della correttezza dei lavori del Consiglio Comunale e delle relative adunanze, il 26 luglio scorso, rispondeva al consigliere Gisonna che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Lasigna – già impegnata in tal senso – mettere a punto un apposito regolamento che disciplini la materia. Gli comunicava altresì che, sentito il parere del Sindaco e del Segretario Comunale, non sarebbe stata autorizzata alcuna ripresa audiovisiva fino all’adozione e all’entrate in vigore del detto regolamento.

Per tutta risposta il Consigliere Gisonna, con una nuova lettera pec di sabato 29 luglio 2017, replicava al Presidente del Consiglio facendo presente che la sua nota iniziale, essendo una semplice comunicazione e non una richiesta, non necessitava di alcuna autorizzazione e che pertanto avrebbe provveduto alle riprese audiovisive considerando che “l’unico ostacolo all’esercizio di detta attività può essere solo il dissenso dei componenti il consiglio comunale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003”, dissenso che non sarebbe pervenuto al Consigliere Gisonna.

Una considerazione a questo punto appare fondamentale, oltre che logica: se l’intenzione del Gisonna non necessita di un atto autorizzativo, ma solo di un consenso dei componenti del Consiglio Comunale, quando avrebbe chiesto tale consenso ai colleghi consiglieri? E quando avrebbe dimostrato, magari con una liberatoria, di non essergli pervenuto alcun dissenso?

Ma non è questo il fulcro della questione e ci scusiamo in anticipo se ci dilungheremo in alcuni meandri giuridici nei quali è necessario scendere per far comprendere l’infondatezza delle accuse ricevute!

Ciò che evidentemente sfugge tanto a “Casa Palagiano” quanto al Consigliere Gisonna è che gli autori degli abusi che come cittadini si sentono in dovere di denunciare non sono certo l’Amministrazione Lasigna o il Presidente del Consiglio Comunale!

Infatti il Ministero dell’Interno – non Lasigna o Carucci – in un parere fornito ad una prefettura nel marzo 2014 spiega chiaramente che la disposizione di cui all’art. 38, comma 7 del T.U.O.E.L., secondo cui le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, va letta nel senso che deve essere consentito al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalle apposite postazioni riservate. A fronte di detto principio, il successivo art. 39, comma 1, attribuisce al presidente del consiglio i poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute ed a tutela delle prerogative dell’organo assembleare medesimo. Peraltro, il consiglio, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 38, ha potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea. E’, pertanto, nell’ambito delle norme interne all’ente locale, che dovrebbero rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri comunali, nonché dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. In assenza di esplicita previsione regolamentare l’ammissione alla registrazione potrebbe essere regolata caso per caso dal presidente del consiglio proprio nell’esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell’assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare.

Nell’ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l’amministrazione può legittimamente riservarsi il compito di registrazione con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. I n. 5128/2001).

La Suprema Corte appunto, non Lasigna o Carucci!

Del medesimo avviso è il Sottosegretario di Stato per l’Interno Ruperto che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-07508 del dicembre 2012, ricordando la detta sentenza della Corte di Cassazione, afferma quello stesso importante principio.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la pronuncia n. 44094 del 17 marzo 2002, afferma che la necessità di regolamentare la materia scaturisce dall’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, o per impedire la diffusione di dati sensibili che riguardino le persone (e quindi per salvaguardare anche i diritti del pubblico che partecipa alle sedute).

Sulla materia è infine intervenuta la sentenza n. 826 del 16/3/2010 con la quale il Tar per il Veneto ha spiegato che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare, non possano essere garantiti quegli stessi diritti di cui alla detta pronuncia del garante e previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d. lgs n. 196 del 2003 . Secondo il TAR per il Veneto, infatti, gli adempimenti previsti dal suddetto codice «non possono per certo conseguire da estemporanei assensi alla videoregistrazione emanati dal sindaco-presidente del consiglio comunale nel corso delle sedute del consiglio medesimo, ma necessitano di essere disciplinati da un’apposita fonte regolamentare di competenza consiliare».

Il citato giudice amministrativo ha ritenuto immediatamente concedibile da parte del presidente del consiglio comunale, esclusivamente l’autorizzazione a riprendere, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del consiglio comunale (non la diretta completa) in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l’amministrazione comunale quale «titolare» o «responsabile» del trattamento dei dati personali.

Quindi di quale abuso, di quale azione di prevaricazione e di quale condotta antidemocratica si sarebbe macchiato il Presidente del Consiglio che ha solo garantito i diritti dell’Assise e dei terzi?

Infine, in relazione all’accusa rivoltagli di non aver ufficializzato l’intervento mettendolo agli atti, occorre osservare che ad adunanza cominciata non era in corso alcuna ripresa audiovisiva sprovvista di autorizzazione.

Sarebbe stato sicuramente molto più corretto se chi lancia simili accuse avesse approfondito prima l’argomento visto che, evidentemente, non solo non ha compreso quali siano i suoi diritti, ma ha addirittura la presunzione di poter spiegare agli altri ciò che non ha chiaro per sè!

Presidenza  consiglio comunale