Tasse più leggere per gli agricoltori. Di Francesco Carucci.

Tasse più leggere per gli agricoltori. Di Francesco Carucci.

7 Agosto 2016 0 Di Life

 

 carucci

Ho già pubblicato l’articolo che segue, in verità piuttosto tecnico, su una rivista professionale. Trattandosi di un argomento inerente le realtà agricole e vivendo in un paese a prevalente vocazione agricola, qualche giorno fa condividevo sui social la detta rivista, ma mi è stato comunicato da alcuni utenti interessati che hanno avuto difficoltà a visionarla. Ho pensato dunque di pubblicare l’articolo sui portali cittadini in modo da renderlo accessibile a tutti.

 

Svariate sono le novità previste dalla Legge di Stabilità 2016 per il mondo agricolo.

Oltre ad aver esteso l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in qualsiasi comune purché posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella relativa previdenza, la novità fiscale di maggior rilievo, e sicuramente molto apprezzata dagli operatori del settore, è l’abrogazione delle norme di legge che prevedevano, per tali soggetti, l’applicazione dell’IRAP.

Infatti, il legislatore interviene con il comma 70 dell’unico articolo della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per rimodulare il comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. 446/1997, istitutivo dell’imposta, elencando nuovamente i soggetti passivi senza più menzionare i produttori agricoli che erano indicati sotto la lettera d).

Tali contribuenti ora, in forza della medesima norma che al comma 2 del detto art. 3 D.Lgs. 446/1997 introduce la lettera c-bis), rientrano tra coloro che “non sono soggetti passivi dell’imposta”.

L’esonero dall’applicazione dell’imposta opera dunque:

  1. per i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;
  2. per i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  3. per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’esclusione dalla tassazione dei soggetti indicati al punto 1. Il riferimento all’art. 32 del TUIR non deve essere frainteso, dovendosi considerare, infatti, non in relazione al comma 1 che definisce il reddito agrario, ma solo al comma 2 che specifica quelle che sono considerate le attività agricole.

Difatti, l’esenzione IRAP opera per il soggetto che eserciti una delle attività agricole di cui alla detta norma, indipendentemente dal fatto che svolgendo un’attività agricola produca reddito agrario (dichiarato su base catastale) oppure reddito d’impresa.

Tali attività sono:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E del 18 maggio 2016, è intervenuta per chiarire che dal decreto IRAP è stato eliminato ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale.

Ad ulteriore chiarimento di ogni dubbio, la stessa Amministrazione Finanziaria ha precisato che il medesimo comma 70 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2016 ha abrogato il comma 1 dell’art. 45 del D. Lgs. 446/1997 che fissava l’aliquota agevolata dell’1,9% in capo agli operatori del settore agricolo, nonché alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. 601/1973

Da tale considerazione, secondo l’Agenzia, si deve muovere per concludere, in maniera del tutto logica, che, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono esenti dall’IRAP quei contribuenti che scontavano l’imposta agevolata dell’1,9%.

Di questa novità normativa si deve tener conto in sede di compilazione del modello IRAP 2016, che sarà dunque presentato per l’ultima volta con riferimento al periodo d’imposta 2015, al fine di non determinare e non versare gli acconti di giugno/luglio e novembre 2016 del tributo regionale, in quanto non dovuti.

Giova infine precisare che l’IRAP resta dovuta, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR.