Tesi a confronto sulla violazione l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell’Assessore Petrocelli
21 Ottobre 2012Cari dissidenti, in merito alla questione del Geom. Petrocelli ritengo che aldilà della buona fede o meno di Salvatore, sarebbe opportuno che rassegnasse le dimissioni, oppure, dovrebbe essere il Sindaco a revocargli la delega. Ma essendo il Sindaco privo qualsiasi strumento di conoscenza amministrativa e a digiuno assoluto di come ci si comporta politicamente in questi casi è pacifico pensare che rimarrà inerme in attesa di ordini rivenienti dalle ombre.
La vicenda di Petrocelli è molto delicata, in effetti i dissidenti hanno ragione quando dicono che la questione potrebbe avere risvolti di tipo penale ( che io fino a ieri ignoravo), infatti violando l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Si potrebbe configurare il reato di cui all’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio), cosa tra l’altro già accaduta in una Procura della Repubblica del Veneto che ha chiesto il rinvio a giudizio per l’assessore ( libero Professionista)perchè, ritiene che egli (l’assessore)si sia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale, corrispondente alla remunerazione delle pratiche edilizie svolte. Per completezza di informazione va detto anche che la Procura ha altresì chiesto il rinvio a giudizio anche del sindaco, perchè ha nominato assessore quel libero professionista.
Su questa vicenda ci sono tesi contrastanti,gli”innocentisti” sostengono che non esiste nessuna disposizione di legge dove si stabilisce che la violazione dell’art. 78, comma 3, del TUEL debba essere punita dall’art. 323 c.p.
Inoltre alcuni avvocati sostengono che “l’abuso d’ufficio è un reato proprio del pubblico ufficiale; il libero professionista (che sia anche assessore) quando presenta una pratica al proprio comune non lo fa in qualità di pubblico ufficiale, cioè da assessore, ma da libero professionista! Da qui nasce il dubbio che la contestazione di questo reato appare un pò tirata coi capelli e mal si concilia con il reato di abuso di ufficio, anche perchè manca il compimento di un atto amministrativo illegittimo da parte del soggetto.
Invece,”secondo i colpevolisti, i quali sostengono la tesi più restrittiva e rigorosa, la disposizione violata vieta a qualsiasi assessore (e, quindi, non solo a quelli ai quali sia assegnata l’urbanistica, l’edilizia o i lavori pubblici) di svolgere attività libero professionale nel proprio comune”.
L’art. 323 del CP stabilisce che:”Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni…”.
Per alcune Procure della Repubblica “la formulazione della norma (dell’art. 78, c. 3 del TUEL) dove si legge:”…devono astenersi…” va pacificamente tradotta in un divieto esplicito dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, la cui violazione non può che rientrare nell’ipotesi di reato di cui all’art. 323 del C.P”.
“Quando un Professionista accetta la nomina da assessore è consapevole che omettendo di astenersi da incarichi rientra nell’ipotesi degli “… altri casi prescritti…” dell’art. 323 del C.P. per effetto dell’art. 78, c. 3 del TUEL, a nulla serve sostenere che non era a conoscenza di questa norma”.Inoltre, quando un professionista viola consapevolmente il dovere di astensione dalla professione prescritto come un DOVERE dalla legge, come può sostenere la non intenzionalità di procurare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, posto che l’ingiustizia dell’assunzione dell’incarico è in re ipsa discendente alla violazione del precetto legislativo, posto a tutela dell’imparzialità della PA dall’art. 92 della costituzione”.
Queste sono alcune tesi contrapposte su questo problema, tesi naturalmente non mie ovviamente.
Concludo che, in questi casi per opportunità sarebbe meglio che l’amico Petrocelli si dimettesse, solo ed esclusivamente per il suo bene.
“Sicuro” che questo articolo sarà (forse) ignorato dal Geometra Petrocelli.
Lo saluto cordialmente.
Au revoir
N.B. questo articolo vuole essere un contributo alla discussione e niente più 🙂 😉
tranquillo salvato’ tu nn sei un manello…..ce schiffffff….
Sig. Di Pietro,
non possiamo che apprezzare chi, dopo essersi documentato, esprima delle opinioni e metta a nudo il proprio pensiero: solo in questo modo si può portare avanti una sana discussione.
Detto questo, torniamo a ribadire un punto che, molto probabilmente, non riusciamo a spiegare in maniera abbastanza esaustiva. Da subito abbiamo notato che qualcosa non quadrasse a dovere. Dopo esserci anche noi documentati in merito, abbiamo notato quanto da lei detto. Vogliamo ribadire che siamo più che certi della più totale buona fede del geom. Petrocelli. Dobbiamo però anche dire che, lo stesso segretario pro tempore, interpretando in maniera errata il comma 3 o meglio, confondendo il comma 3 con il comma 2, ha indotto nell’errore lo stesso geometra facendogli ammettere indirettamente l’incompatibilità nel preciso istante in cui, rinunciando all’incarico, ammette di esercitare la professione.
Ora, a nostro parere, l’unico passo giusto in quel momento, sarebbe stato quello di dimettersi da assessore. Solo così avrebbe rimosso la sua incompatibilità.
Per quanto riguarda il suo consiglio, ovvero quello di doversi oggi dimettere, noi siamo pienamente d’accordo con lei, è vero pure, però che ognuno è libero di fare le proprie scelte e di assumersi le proprie responsabilità per cui, sta a lui decidere quale sia, a suo parere, il passo migliore da compiere.
Di contro, non si può non prendere atto del fatto che a seguito di quanto accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale e dopo le dichiarazione dello stesso geom. Petrocelli assunte in forma scritta agli atti del Consiglio, tutti gli organi istituzionali ( intero Consiglio, sindaco, segretario pro tempore) sono stati messi a conoscenza dell’episodio per cui non possono esimersi dal prendere posizione in merito, qualunque essa sia.
______________________gli indignati
………………………Indignati,
innanzitutto vi ringrazio per l’apprezzamento.
Ho letto attentamente il vostro scritto, mi preme sottolineare alcune cose, senza che questo appaia un atteggiamento di arroganza o presunzione, o ancora peggio voler apparire come il maestrino della situazione,vista anche la delicatezza del tema che stiamo trattando che coinvolge l’uomo e la sua sensibilità.
1) voi affermate : “Dobbiamo però anche dire che, lo stesso segretario pro tempore, interpretando in maniera errata il comma 3 o meglio, confondendo il comma 3 con il comma 2, ha indotto nell’errore lo stesso geometra facendogli ammettere indirettamente l’incompatibilità nel preciso istante in cui, rinunciando all’incarico, ammette di esercitare la professione”.
“Voglio soffermarmi sul termine “incompatibilità”, che vuol significare “l’inconciliabilità tra due uffici, tra due cariche elettive … Cioè, una carica elettiva escluda l’altra, un es. ai sensi del primo comma dell’art. 64, la carica di assessore è INCOMPATIBILE con quella di consigliere: ne consegue che, ove un consigliere assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina di assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”.
Altro es. “Per quanto riguarda la carica di assessore comunale, l’art. 66 del TUEL pone, da ultimo, l’incompatibilità con quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”.
Quindi a mio modo di vedere le cose, non siamo in presenza di alcuna “Incompatibilità”,ma di “Violazione” dell’art. 78 terzo comma del TUEL che prevede il ” DOVERE DI ASTENSIONE” dall’esercizio di attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica per i soli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.
“Il TUEL non prevede quindi alcuna disposizione sull’incompatibilità, in astratto, tra la carica di assessore e l’esercizio di una libera professione nello stesso territorio del Comune amministrato”.
Ma impone un obbligo di legge, che dovrebbe tradursi per il Tecnico – Assessore in “dovere” al quale attenersi scrupolosamente, al fine di garantire imparzialità nell’espletare la funzione di assessore.
Come chiarito dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno nel Parere del 29.03.2004 (reperibile nel sito //autonomie.interno.it/pareri/index.html),l’istituto si qualifica quale precetto generale di comportamento a cui uniformarsi.
Le domande che tutti si pongono sono:
1)cosa succede al libero professionista che violi tale dovere di astensione, violazione intesa come trasgressione, infrazione e inosservanza di leggi, norme o regolamenti che sono alla base dei principi deontologici dell’Ordine Professionale di appartenenza.
2) chi deve vigilare per garantire il rispetto dell’art. 78 del TUEL che “stabilisce che l’obbligo di astensione degli amministratori locali, posto a tutela dei generalissimi “principi dell’imparzialità” e della “trasparenza della pubblica amministrazione”?
In conclusione,è chiaro a tutti, che in concreto,gli unici che hanno l’obbligo di vigilare sull’OBBLIGO E IL DOVERE DI ASTENSIONE” sono:
in primis il Sindaco, che deve vigilare affinché vengano rispettati gli obblighi di astensione imposti dal Testo Unico degli Enti locali, visto che lui ne è il garante e responsabile, in quanto firmatario del decreto di nomina assossorile!
Oltre al Sindaco l’obbligo di vigilanza ricade anche agli Ordini di appartenenza( Geometri, Architettie Ingegneri) i quali potranno verificare, caso per caso, se nell’espletamento della libera professione l’iscritto rispetti o meno gli obblighi fondamentali di comportamento sanciti dai rispettivi Codici deontologici, e dopo aver verificato l’eventuale Violazione della legge e dei codici deontologici dell’ordine, Le sanzioni comminabili, ai sensi del disposto dei Codici deontologici degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri, nonché dei relativi Regolamenti professionali
potrebbero essere, in prima battuta, l’avvertimento o la censura, ferma restando la possibilità per i Consigli degli Ordini professionali di applicare anche sanzioni più gravi, come la sospensione dall’esercizio della professione e addirittura la cancellazione, tenuto conto della gravità del fatto e della “reiterazione” della condotta.
Che dire, l’astensione è un dovere e un obbligo di legge, nel caso d’infrazione o di inosservanza, la via è solo una, dimettersi e chiedere scusa.
Colgo l’occasione per rivolgere un consiglio ai consiglieri di minoranza, è lodevole la vostra richiesta di un consiglio Comunale per porre all’attenzione dell’assise , la mozione di sfiducia del Sig. Cirillo, parimenti dovreste fare con L’assessore Petrocelli ( non me ne volere Salvatò) 🙂 per aver trasgredito al dovere di astensione previsto da una legge, e visto il lassismo del Sindaco fino ad oggi, porre una mozione di sfiducia anche nei suoi confronti, in quanto co-responsabile nei fatti, per non aver vigilato sull’operato dei suoi assessori, in tal senso, non basterà al Sindaco dire, ” io non lo sapevo”, la responsabilità comunque rimane, ma l’aggravante e la cosa ancor più grave è che son passati circa 10 giorni da quel consiglio comunale e lui non ha intrapreso l’azione di revoca della delega a Petrocelli, azione, che qualsiasi Sindaco “consapevole” delle proprie prerogative amministrative, politiche e deontologiche, avrebbe già preso in considerazione o meglio posto in essere immediatamente.
Come al solito vi saluto, con il mio solito francesismo.
Au revoir
N.B. anche questo articolo non è frutto del mio acume 🙂 la semplice copia incolla 😉 .