Una memoria legale del 1885

22 Aprile 2005 Off Di Life

LA SUPERBIA UMILIATA
OVVERO
DIGITUS DEI EST HIC CHE  PERCUOTE
PER MEZZO DELL?ILL.ma CORTE D?APPELLO DELLE PUGLIE
SEDENTE IN TRANI
LA COCCIUTAGGINE
DEGLI SVIATI AMMINISTRATORI DI PALAGIANO
PER
PASQUALE NATALE
TARANTO
TIPOGRAFIA DI RUGGERO PARODI
1885

COPIA

L?anno 1884, il giorno 18 Dicembre in Palagiano, e Palagianello.
Ad istanza del Sig. Pasquale Natale, farmacista e proprietario, domiciliato in detto Comune.
Io, Ignazio Mele, Usciere presso la Pretura di Mottola ove domicilio.
Ho dichiarato ai Signori:
1? Pasquale Masella fu Leonardo ff. da Sindaco, 2? Ippazio Masella di Antonio, 3? Pasquale Masella fu Paolo, zio di entrambi, 4? Sinisi Vito fu Luigi, 5? Domenico Carano fu Giovanni, zio a tutti i precedenti, nonche a Vito Altamura fu Francesco della frazione di Palagianello; e tutti nella qualit? di Consiglieri di detta Comunit?.
Che lo istante col presente atto produce formale opposizione avverso la deliberazione Consiliare del 7 corrente mese di Dicembre, e pubblicata all?Albo Pretorio il 14 detto, relativa alla emessa Ordinanza di Ufficio del Prefetto della Provincia dal 16 decorso Novembre, N. 323, debitamente notificata a mezzo di me medesimo Usciere il giorno 25 Novembre ultimo al N. 5729 del Registro, colla quale si dichiarava la decadenza da detta carica dei summenzionati Consiglieri; e ci? pei seguenti radicali motivi:
1? Che i termini d?ineleggibilit? con cui ? concepito l?art. 25 della Legge Comunale e Provinciale 1865, sono cos? chiari, tassativi, ed assoluti da respingere ogni pretesa di eleggibilit? a Consiglieri Comunali di tutti coloro i quali abbiano lite vertente, diretta e personale con l?Ente Comune; tanto ben vero che la Corte d?Appello di Messina con sentenza del 1877 statuiva quanto segue:
?V?? lite vertente e quindi l?incompatibilit? fulminata dall?art. 25 della Legge Comunale anche quando la causa si trovi al solo stato di citazione, e ne sia arrestato momentaneamente il corso delle pratiche di amichevole componimento?.
E ovvio dirlo: essere cio?, universale, concorde, e costante la Giurisprudenza nel ritenere il principio, che ogni qualvolta vi ? fondamento giuridico in mia causa, l? vi ? lite vertente col Comune. Ed il fondamento, la ragionevolezza, e la personale responsabilit? dei suddetti eletti Consiglieri non v?? chi possa disconoscerla nonostante la infiorata e ben condita relazione messa in bocca dell?interessato Presidente funzionante dal suo redattore ed ispiratore avvocato Nicola Lo Re nel tessere si artifiziosa deliberazione corredandola di moltissime frasche retoriche. E ne hanno, invero, entrambi tutto l?interesse a far che l?ottone comparisca oro di primissima carata, giacch? i Consiglieri pei primi non pagherebbero quello da essi ? dovuto, ed il Sig. Lo Re col dolce non far niente ne smungerebbe, come pel passato, qualche altro migliaio di lire dal Comune per ottenere poi una perenzione degli atti!
E poi veramente strano, anzi impudenza inusitata, l?asserire in detta deliberazione:
?Non essere il caso che il Sig. Prefetto dichiarasse la ineleggibilit? dei summenzionati Consiglieri perch? manca nella specie la collisione tra gli eletti ed il Comune?.
Alto l? ? Signori del Consiglio ? La verit? ? una come Dio, n? possiate lusingarvi di non essere smentiti n? dall?Autorit? amministrativa, n? dalla intemerata Corte d?Appello. E la verit? storica ed inoppugnabile sta in ci? che segue:
Che nel 1869 si rese malversatore di diverse migliaia di lire il defunto Esattore Fondiario, Sig. Giuseppe Masella, gi? parente, sia verso l?Erario dello Stato, sia verso la Provincia per centesimi addizionali esatti e non versati, e sia infine verso del Comune per gli stessi cespiti; la di cui solidale responsabilit? cadeva e cade sopra i Consiglieri dell?epoca, cui avvenne la nomina dell?Esattore malversatore.
Sta in fatto, che l?Ente Governativo mise in opera tutti i mezzi coercitivi consentiti da speciali Leggi e Regolamenti onde costringere i Consiglieri responsabili, e questi pagarono.
E?del pari incontrastabile che il Prefetto della Provincia con gli atti di citazione del 26 Giugno, e 18 Luglio 1873 convenne innanzi il Tribunale di Taranto gli stessi responsabili Consiglieri onde tenerli condannati al soddisfo della somma di L. 1534,94, ed il prelodato Collegio con sentenza pubblicata a 31 Dicembre stesso anno accogliendo la istanza del capo della Provincia condannava li medesimi Consiglieri al pronto pagamento di detta somma in uno alle spese di giudizio.
( si alliga il documento)
Restava quindi a soddisfarsi il Comune, il povero Pupillo che rappresentato sempre dal 1869 sin qui da una maggioranza d?ingordi egoisti, ed infedeli amministratori, non f? mai pagato per la semplicissima ragione di non poter dirigere le armi contro se stessi.
Lande ? chiaro, che gli atti di citazione (che si alligano) del 4 e 18 Settembre corrente anno promossi nell?interesse del Comune dal Regio Delegato straordinario Sig. Treppiedi, contro i medesimi responsabili Consiglieri e per l?identica causa, non sono altro che una fedele continuazione (quindi contestazione di lite) del procedimento inoltrato ed espletato favorevolmente da?due precedenti Enti. Ci? posto non saprebbe in vero l?opponente trovar plausibili ragioni, il perche l?iroso. Consiglio col cennato suo deliberamento s?inveisce da idrofobo contro il povero Regio Delegato, qualificandolo perfino partigiano e peggio. Che similmente con poca leggerezza lo sviato Consiglio accusa l?anzidetto Delegato di deferenza personale verso lo istante per non averlo compreso nel numero de?Consiglieri responsabili, fingendo dimenticare ed ignorare, che colla espressata sentenza del 31 Dicembre 1873 (che anche si alliga) venne disposto quanto segue: ?Dichiara di non trovar luogo allo stato a deliberare sulla detta domanda tanto contro Pasquale Natale, quanto contro Francesco Licomati?.
Ora, perche, e come si possa pretendere invertire la procedura nell?interesse del Comune e pel ricupero della somma di L.2255,00 per l?identica causa, ? quello che forma, secondo l?umile profano giudizio dello istante, un atto subdolo, dispotico, ed infedele dell?attuale amministrazione.
Ed in vero se la responsabilit? diretta, immediata, e personale, ? de?singoli Consiglieri dell?epoca, e come tale si verific? nell?interesse dello Stato e Provincia, perch? mai non devesi ugualmente praticare nell?interesse del Comune, facendovi tutto al pi?, i Consiglieri pagatori salvo il diritto chiamare la responsabilit? dell?Esattore del 1871, o chi per esso, alla reddizione del conto de?voluti arretrati ricevuti dall?esattore malversatore, conto gi? rassegnato e depositato fin dal 1873 nella Cancelleria del Tribunale di Taranto, e da?Consiglieri non oppugnato, per cui si fecero perimere gli atti, dopo ingenti somme inutilmente sprecate dal Comune?
Subordinatamente, poi si fa osservare:                                            
1.                       Che nella eseguita generale Elezione (a due Ottobre corrente anno) l?Ufficio diffinitivo sia per malizia, sia per ignoranza, ammise, violando l?art. 33 del Regolamento sulla Legge Comunale, la circostanza verificare, prima della proclamazione del risultato dell?Elezione, se i Candidati riportati maggior numero di voti avessero o pur no i requisiti per essere eleggibili. N? il Presidente di detto Ufficio interpell?, com?era suo dovere, l?adunanza sulla regolarit? o meno dell?Elezione.
2.                       che l?originale deliberazione scritta su carta illegale dal precedente Consiglio comunale del 24 Aprile corrente anno e con cui si votava la lista Elettorale Amministrativa, debitamente vistata a 18 Giugno dalla Onorevole Deputazione Provinciale, non essendo consegnata in processo verbale, n? redatta a termine dell?art. 224 della Legge, e molto meno firmata nei modi prescritti dal successivo art. 226 (per cui pende giudizio penale di falsit? in atti pubblici a carico del Segretario Comunale, signor Mastropaolo Pietro) si avea tutta la leggittima presunzione ritenersi l?atto falsata la copia sottoposta al visto di esecutoriet? dell?autorit? competente, e quindi di nessunissimo effetto giuridico, tanto ci? vero che la Corte di Cassazione di Roma con sentenza riportata sulla Giurisprudenza Amministrativa degli anni 1876 al 1879, del 23 marzo 1876, cos? ebbe a dire:
?Le deliberazioni del Consiglio Comunale non  sono valide se non sono prese collegialmente e nelle forme prescritte dagli articoli 224 e 226 della Legge  Comunale, e non possono venire ammessi equipollenti e molto meno supplire con altri mezzi probatori alla loro deficienza (1)?
3.                       Finalmente, che nel relativo decreto di approvazione della Deputazione Provinciale si rinvengono diversi errori di fatto (perlocch? il Regio Delegato straordinario sia in vista di tali errori materiali, sia perch? conscio di essersi compreso dal detto Consiglio molti elettori analfabeti, si f? a richiedere alla Prefettura la necessit? rivedersi ed esaminarsi la votata Lista; ma sventuratamente la prelodata autorit? non diede ascolto, probabilmente per opera di qualche mistificatore) cio? col decreto sopra detto si ordinava la cancellazione di nove elettori, mentre poi nella Lista venivano iscritti ed ammessi a votare.
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Per tutte le suddette ragioni ho citato i sopradetti Consiglieri a comparire inanzi la Corte di Appello delle Puglie sedente in Trani pel mattino del giorno ventuno dello entrante mese di Gennaio del prossimo novello anno 1885, ed alle ore 9 ant. onde sentir riformata la decisione emessa da questo Consiglio Comunale, ritenendosi invece per fermo, incensurabile e corretto il provvedimento di ufficio emanato dal Capo della Provincia in ordine alla decadenza de?sopra detti sei Consiglieri per essere in eleggibili nei sensi dell?articolo 25 della vigente legge Comunale.
La presente notifica si fa ai termini e per gli effetti degli art. 35 e 36 della Legge Comunale, in relazione del successivo art. 75.
Sei copie dell?atto presente, da me usciere sottoscritto, ho recato al rispettivo domicilio de?predetti signori Masella Pasquale fu Leonardo, Masella Ippazio di Antonio, Masella Pasquale fu Paolo, Sinisi Vito fu Luigi, Carano Domenico fu Giovanni, e Altamura Vito fu Francesco, consegnandole nelle mani di persona loro rispettivamente familiare come hanno detto di essere.

L?Usciere ? Ignazio Mele

Specifica ?carta                      L. 0,55
Diritto d?intima e repertorio   L. 3,10
Ruoli                                       L. 16,80                                                        
Trasferta                                 L. 6,75
N. 677 del repertorio ? Atti civili
L?Usciere ? Ignazio Mele

Ecco, ora senz?altro, trascrivere letteralmente l?inaspettata severa, ed inesorabile critica dell?autorevole sentenza dell?Illustrissima Corte di Appello di Trani.

RECLAMO DI PALAGIANO

?Considerando, che dalle circostanze fin qui partitamene narrate risulti la ragionevolezza del reclamo di Pasquale Natale.
In fatti l?art. 25 della Legge Comunale e Provinciale 20 Marzo 1865 dichiara non eleggibili coloro che abbiano lite vertente coi Comuni. Il motivo di tale disposizione ? chiarissimo, non si pu?, senza contradizione, nell?ordine logico, e senza danno in quello economico, essere ad un tempo creditore e debitore, attore e convenuto, vigilatore e vigilato. Tale sarebbe il caso di colui che amministrasse le cose del Comune, in qualit? di Consigliere, ed avesse poi nel tempo stesso una lite vertente col Comune medesimo. Non si potendo pretendere dal Consigliere l?eroismo di far prevalere gl?interessi del Comune a quelli suoi personali, quando specialmente la esperienza addimostra che accade il contrario, col ritenere a Consigliere chi a lite col Comune, si finirebbe col conculcare gl?interessi di quest?ultimo.
Siffatta ragione della Legge vale a rimuovere ogni dubbiezza sulla interpretazione della parola di essa. E? noto essere parecchie fiate variamente interpretata la espressione lite vertente essendosi talora detto che per aversi la vertenza di lite non bastasse la semplice citazione, ma occorrere la contestazione della lite; essendosi tal?altra ritenuto il contrario. Ma egli ? ragionevole doversi considerare ogni singolo caso in se stesso, e colle modalit? che l?accompagnano, si pu? rettamente applicare la legge e scongiurare il pericolo, per quanto ? possibile, che la vertenza di lite non addiventi un?arma elettorale in mano ad uomini partigiani.
Il Legislatore nell?art. 25 non ha usato n? le parole pendenza di lite, n? le altre contestazione di lite, parole , che , nel linguaggio giudiziario, hanno un significato preciso dinotante il movente giuridico in cui si possono adoperare. L?articolo invece usa le parole vertenza di lite, per non legare il Giudice ad un concetto chiuso in limiti insormontabili, e per accennare con esse parole a questo, che cio? potrebbe la lite non esservi, per effetto della sola citazione, quando questa manifestamente, indubbiamente sia sfornita di qualsiasi ombra di ragione, e apparisce come un atto notificato a solo scopo di far dichiarare ineleggibili taluni cittadini.
Potrebbe pel contrario esservi la vertenza di lite, quando (senza per altro un pi? o meno profondo esame la citazione, per gli atti che la ispirano, si rivela poggiata al dritto, e sia pure ad un sumus boni juris.
Se cos? non fosse, e se la semplice citazione, nella  seconda delle additate ipotesi, non bastasse a determinare la vertenza della lite, allora bisognerebbe accusare il Legislatore di imprevidenza, perch? avrebbe permesso sedere nel Consiglio Comunale, a coloro i quali non solo non poterono avere premura a spingere e promuovere gl?interessi del Comune, ma che invece logicamente dovevano porre ogni studio per fare il contrario. Ma siccome nemo sapientia legis, cos? ? mestieri ritenere che il concetto della lite vertente sia quello esposto test?.
Ci? fermato in astratto ? chiaro nel concreto della specie esservi vertenza in lite, imperocch? la citazione spinta dal Regio Delegato contro gl?individui avverso dei quali oggi si reclama, di per s? sola si mostra largamente fondata in diritto, tanto vero che Masella e compagni furono condannati in pro della Provincia di Terra d?Otranto per le malversazioni commesse dall?Esattore del 1868 al 1870; sicch? certamente nell?Ottobre 1884 eravi non soltanto la citazione, atto formale, am un indubitato dritto del Comune a spingerlo. Il volere poi ritenere nella specie che vertenza di lite non vi fosse, equivarrebbe a pretendere che i mezzi pecuniari del Comune fossero negletti e manomessi, per opera di cittadini, che avrebbero un interesse personale di ci? fare.
E la prova manifesta di tutto questo ? scolpita splendidamente nella deliberazione del 7 novembre 1884, con la quale deliberazione fu stabilito non doversi proseguire il giudizio intentato dal Regio Delegato straordinario nell?Agosto detto anno, proprio da Pasquale Masella fu Leonardo, da Ippazio Masella d?Antonio, da Vito Sinisi fu Luigi, ecc. che erano i convenuti in quella lite; sicch? con tale deliberazione si verific? l?assurdo di vedere gli stessi individui essere ad un tempo parti attrici, parti convenute e giudici in un solo e medesimo giudizio.
Che indarno i Signori Masella e compagni osservano che la deliberazione del 18 Luglio del Delegato straordinario, per non essere stata presa in caso d?urgenza, era stata annullata; imperocch? innanzi tutto essa fu annullata da coloro che non potevano ci? fare, come di sopra test? si ? detto, ma oltre a ci?, egli ? certo che al due Ottobre, quando ebbe luogo la Elezione generale de?Consiglieri, la deliberazione non era stata annullata, e la citazione era stata notificata e rinnovata, sicch?, essendo vertente il giudizio al momento della Elezione, era manifesta la ineleggibilit? dei Signori Masella e compagni.
Occorre quindi far dritto al reclamo del Signor Pasquale Natale, senza dar luogo a condanne di spese, non consentendolo l?indole del giudizio.

PER TALI MOTIVI

La Corte, Prima Sezione, accoglie il,reclamo proposto dal Sig. Pasquale Natale nel 23 Dicembre 1884 avverso la deliberazione presa dal Consiglio Municipale di Palagiano nel 7 Dicembre anno medesimo; ed in conseguenza dichiara in eleggibili a Consiglieri Municipali, e quindi decaduti dall?uffici, i Signori:

1.         Pasquale Masella fu Leonardo ff. da Sindaco,
2.         Ippazio Masella di Antonio,
3.         Pasquale Masella fu Paolo,
4.         Vito Sinisi fu Luigi,
5.         Domenico Carano fu Giovanni,
6.         Vito Altamura fu Francesco.

Nulla per le spese.
Deciso oggi 30 Gennaro 1885, e pubblicata a 6 successivo Febbraro detto anno.?

Premesso quanto sopra, nascono spontanei, come di legittima conseguenza, i seguenti dubbii e considerazioni. Stante la provata adesione e riluttanza (gi? stigmatizzata nella test? dotta, elaborata, e particolareggiata sentenza) dell?intero Consiglio Comunale, che mori pecudum segu? l?interessato impulso e parere de?Consiglieri decaduti, sia per l?atto di deliberazione del 7 novembre 1884, colla quale si stabiliva non doversi proseguire il giudizio intentato dal Regio Delegato Sig. Treppiedi, sia coll?altra successiva del 7 dicembre, colla quale il medesimo Consiglio ad Unanimit? deliberava non legale e poggiata in dritto la decadenza proclamata d?ufficio dal Capo della Provincia, potrebbe 1. dico, tale ibrido Consiglio ulteriormente ritenersi compatibile a reggere con lealt? e disinteresse le sorti d?un Paese, i cui dritti si vilipendono sia per convenienza rimpetto ai gi? caduti Capi, sia per ignoranza ?
2. Di fronte ad un ostinato rifiuto del Consiglio a completare l?iniziato giudizio contro i Consiglieri responsabili (il di cui Patrocinatore fu il solerte avvocato de Cesare Nicola, dalle mani del quale s?insiste per la restituzione dei documenti), quale Autorit? ? chiamata sostituirlo ed autorizzare di ufficio il proseguimento della lite ?
3. Gli atti tutti d?Amministrazione, sieno della Giunta (alla quale facevano parte gl?interessati Sindaco ff. Signor Pasquale Masella fu Leonardo, Vito Sinisi fu Luigi e Domenico Carano fu Giovanni) che del Consiglio, a datare due Ottobre p.p. anno fino all?epoca della decadenza di fatto, sarebbero, dico, tali atti da essi consumati ritenuti legittimi e legali, ovver no, massimamente in quelle deliberazioni in cui si rinvengono presenti i sei Consiglieri decaduti ?
Risponderanno per me, ognuno per la parte che le compete, la correttezza, perspicacia, ed avvedutezza, finora addimostrata con ogni scrupolosit? de?signori Cav.Ottavio Bianchi, Sotto-prefetto ? del Commendatore Colmayer ? non ch? della onorevole Deputazione Provinciale, alle di cui mani ? riposta la tutela de?Comuni.

(1) Con sentenza del Tribunale Civile  e Correzionale di Taranto del 19 Dicembre 1884 il prelodato sig. Mastropaolo Pietro ex Segretario Comunale veniva condannato e sospeso dall?uffizio per sei mesi, ritenendolo colpevole di falso in atti autentici.