D.L. 18-01-1993, n. 8 (convertito) Disposizioni urgenti hi materia di finanza derivata e di

contabilità pubblica.

Art. 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2.      Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e
provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione
permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3.      Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento,
purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure
di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella
allegata al decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. E' stabilito al 30
aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il termine per l'adozione della relativa deliberazione,
immediatamente esecutiva | i ] .

4.      Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'ari. 6 della legge 14 agosto 1991. n. 281. e l'art. 136 del
testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931. n. 1 1 75. e
successive modificazioni.

4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni.

All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2 ) .

5.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale
all'imposta di. consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'ari. 6. comma 1, lettera
b), della legge 14 giugno 1990, n. 158. e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990. n. 398,
capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi
delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3
dell'ali. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990. n. 26ì. convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990. n. 331.

6.      Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'ari, 6.   comma 1. lettera b). della legge n.
158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990. n. 398. ed al comma 5. sarà determinata da
ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa
erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente
tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente
tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura
minima.

7.  Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe
dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al
comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura
massima consentita.


8.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito,
con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a
carico delle utenze indicate all'ali. 6, comma 3, del decreto-legge n 261 del 1990. detta addizionale
sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9.      L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'ari. 6. comma 1.
lettera b). della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'ari. 9 del decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge,
entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo     j .

10.  Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a)       certificati di destinazione urbanistica previsti dall'ali. 1 8. secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di
L. 100.000;

b)  autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982 u. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore
massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51.65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [4] ;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e)     autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'ari. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore
massimo di L. 1.000.000;

f)        certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un
valore massimo di L. 100.000;

g)  concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000 11 ] .

11.1 comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo. 12.1 proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali. 12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'ari. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633 e successive modificazioni [5]. 12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'alt. 27. comma 7. n. 5). del decreto-legge 28 febbraio 1983. n. 55. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000 con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo 16j .

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto |6] .


Note:

1   Comma modificato dalla legge di conversione.

2   Comma inserito dalla legge di conversione.

3   Le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano
impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas
metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1
KW, a norma dell'ari. 8. L, 8 maggio 1998, n. 146.

4   Lettera sostituita dall'art. 4, commal9, D.L. 5 ottobre 1993. n. 398, a sua volta abrogato dall'art 136. comm. l e 2,
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002,
dall'ari. 5-bis. Comma l, D.L. 23 novembre 2001. n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n.
463, al 30 giugno 2003 dall'ari 2, comma l, D.L. 20 giugno 2002. n. 122. convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto
2002, n. 185. Successivamente tale lettera è stata modificata dall'ari, i. comma 50. L. 30 dicembre 2004. n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.

5   Comma aggiunto dalla legge di conversione e. successivamente, modificato dall'alt. 36. comma!9-ter, D.L. 30 agosto
1993, n. 331.

6   Comma aggiunto dalla legge di conversione.